CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 Giugno 1967 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento parziale dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze quanto alla rideterminazione del quantum della riparazione. t [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza assunta in data 16 Febbraio 2021, accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da PAPI Massimiano tramite il proprio procuratore speciale, in relazione alla detenzione agli arresti domiciliari sofferta dalla data del 7 Maggio al 7 Luglio 2011 in relazione ad una serie di ipotesi di concorso in corruzione che gli venivano ascritte nella sua qualità di titolare di Officina meccanica Eredi di [OSCURATO:PERSONA] & C., per avere versato somme di denaro, eseguito lavorazioni gratuite e corrisposto altre utilità affinchè i pubblici ufficiali incaricati di presiedere sessioni di revisione di mezzi pesanti, presentati dalla sua ditta, ne agevolassero il conseguimento, contestazioni dalle quali veniva assolto dal Tribunale di Firenze con sentenza in data 10.10.2016, confermata in appello in data 12.3.2019 e divenuta definitiva. 2. La Corte di Appello assumeva che il ricorrente non aveva dato causa alla detenzione laddove nessun elemento di colpa, sia pure lieve, poteva essere allo stesso attribuito e che in sede di interrogatorio di garanzia aveva chiarito la propria posizione/ evidenziando l'estraneità alle vicende corruttive che avevano riguardato diverse figure professioni;», di talchè nessun addebito di colpa era ravvisabile neppure in sede processuale. 2.1 La misura della riparazione veniva determinata in C 10.000 sulla base di un computo aritmetico fondato sul numero dei giorni di durata della misura per l'importo di C 117,91/die, integrato fino alla concorrenza della somma riconosciuta in considerazione del danno alla reputazione professionale, peraltro solo in parte dimostrato, in ragione del risalto mediatico offerto al coinvolgimento del PAPI nella vicenda in oggetto. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, laddove la valutazione sulla esclusione del fattore impeditivo la riparazione era intervenuta sulla base di un giudizio postumo, fondato sostanzialmente sulla sentenza di assoluzione del giudice di appello, laddovesecondo il costante insegnamento del S.C., il giudizio andava condotto ex ante onde verificare se la condotta del prevenuto fosse idonea a trarre in inganno l'autorità giudiziaria allorquando aveva adottato la misura custodiale. Sotto questo profilo riportava ampi passi dell'ordinanza cautelare nella quale venivano evidenziate le condotte su cui si fondavano i gravi indizi di colpevolezza e dall'altra parte valorizzava l'esito degli interrogatori cui era stato sottoposto il prevenuto, per evidenziare che il mantenimento della cautela risultava in parte giustificate dall'assenza di una piena collaborazione del prevenuto nel ricostruire le vicende del suo coinvolgimento nella vicenda in oggetto. Con un'ulteriore articolazione il Ministero ricorrente si duole altresì del criterio misto integrato utilizzato ai fini della liquidazione dell'indennizzo, contestando la ricorrenza di un danno ulteriore rispetto a quello determinato sulla base di criteri aritmetici, evidenziando la illogicità di una motivazione che pure aveva escluso che il ricorrente avesse assolto sul punto al proprio onere probatorio. Evidenziava altresì profili di extra petizione laddove era stato liquidato un importo che teneva conto di,i21 una durata della cautela sofferta superiore a quella indicata dal ricorrente nella sua richiesta riparatoria. 4. La parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale contestava il ricorso proposto dalla parte pubblica, di cui chiedeva la pronuncia di inammissibilità ovvero il rigetto. Assume il PAPI che il ricorso si limitava a riassumere le ragioni per cui era stata disposta la cautela ma non conteneva alcuna indicazione delle ragioni per cui i comportamenti assunti quali gravi indizi di colpevolezza, una volta riconosciuti come irrilevanti dal giudice penale, potessero integrare condotte extra processuali particolarmente imprudenti e come tali preclusive del diritto all'indennizzo. Parimenti escludeva rilievo ostativo all'indennizzo al comportamento processuale serbato in sede di interrogatorio, evidenziando la disponibilità e la collaborazione fornite all'autorità giudiziaria dal PAPI nel ripercorrere le fasi salienti dell'indagine che, per quanto poteva inerire alla sua posizione, lo vedeva indagato quale collaboratore di altro indagato. In relazione ai profili quantitativi richiamava la giurisprudenza che pure riconosceva, soprattutto in relazione a brevi periodi di carcerazione subite da soggetti incensurati, una integrazione al criterio aritmetico in ragione ens ragioni di pregiudizio personali, familiari e morali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). 1.1 L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). 1.2 Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606). 2. Ciò premesso, il giudice territoriale non pare essersi conformato a tali principi, con particolare riferimento al criterio di giudizio utilizzato, laddove ai fini della pronuncia riparatoria avrebbe dovuto esaminare le circostanze di fatto idonee a integrare il dolo o la colpa grave, sulla base di giudizio prognostico condotto ex ante e tenendo conto della idoneità della condotta dell'indagato, opportunamente individuata ed isolata, a trarre in inganno l'autorità giudiziaria così da porsi quale condizione sinergica rispetto alla detenzione (sez.4, 23.11.2013, Ficara, Rv. 259206; 18.2.2016, Buccini, Rv.266808). Parimenti il giudice della riparazione avrebbe dovuto utilizzare un ragionamento logico -motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito (sez.4, 22.9.2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.268952), in cui è stata esclusa la responsabilità concorsuale del prevenuto nei reati di corruzione e di falso, valutando l'eventuale rilievo sinergico di condotte extra processuali caratterizzate da grave imprudenza o contributive al mantenimento della condizione di privazione della libertà, laddove il giudice della riparazione si è limitato ad escludere rilievi ostativi senza neppure confrontare se, all'esito del giudizio assolutorio, ricorressero fatti rilevanti nel diverso piano prognostico che sovraintende il giudizio riparativo, e in particolare di valutare comportamenti dell'indagato che, purè privi di valenza penale, fossero rimproverabili dal punto di vista deontologico, professionale o civile. 2.1 II giudice della riparazione non ha proceduto in tale direzione, ma al contrario ha valutato gli indizi di reità prospettati nei confronti del prevenuto, pure introdotti nel giudizio di responsabilità dalla pubblica accusa, con il metro del giudizio del merito e non con le regole del giudizio riparatorio, incorrendo pertanto nel vizio di violazione di legge dell'art.314 cod.proc.pen. denunciato dall'Avvocatura distrettuale nei motivi di ricorso. 3. Né sul punto vale obiettare che, sulla base di consolidata giurisprudenza del S.C., all'Amministrazione dello Stato, in ragione del comportamento processuale assunto nel giudizio riparatorio (mancata contestazione della pretesa indennitaria del PAPI) sarebbe precluso dinanzi al giudice di legittimità di introdurre l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto all'indennizzo che non erano stati prospettati nel corso del giudizio riparatorio dalla parte pubblica la quale, al contrario si era disinteressata del giudizio (sez.4, n. 41081 de113.10.2010 Zefi; n.2422 del 13.12.2011, Corieri), laddove la stessa giurisprudenza sopra richiamata ha riconosciuto che il giudice di legittimità possa e debba, nonostante la inerzia della parte pubblica, valutare la correttezza giuridica e la congruità della decisione della sentenza gravata alla luce delle osservazioni critiche del ricorrente sulle medesime circostanze di fatto esaminate dal giudice del merito (sez.4, 27.5.2008, Ministero Economia, Rv.240892; 24.2.2015, Ministero dell'Economia e Finanze, Rv.263140 in motivazione) e se del caso apprezzare se l'accoglimento dell'istanza sia stato erroneamente argomentato dalla Corte di merito facendo esclusivo richiamo alla sentenza di assoluzione, in tal modo contravvenendo al criterio di giudizio che sovraintende il giudizio riparatorio. 4. La motivazione del giudice della riparazione è fortemente carente sul punto e si impone pertanto l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di Appello di Firenze la quale dovrà nuovamente valutare la questione della ricorrenza della causa impeditiva del dolo e della colpa grave sulla base degli elementi indiziari e processuali che avevano dato luogo alla adozione della misura e al mantenimento della stessa all'esito dell'interrogatorio di garanzia, onde accertare se tali elementi, sulla base della valutazione prognostica sopra prospettata, siano riconducibili a profili di dolo o colpa grave in capo al PAPI e se, al contempo, si siano posti in rapporto di causa ed effetto, con la carcerazione sofferta o con parte di essa. Il secondo motivo di ricorso deve pertanto ritenersi assorbito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Firenze, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizi