CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43230/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In tema di misure di prevenzione personali, l'arresto e la successiva applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non determinano la sospensione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, non sussistendo alcuna incompatibilità tra misure di prevenzione e misure cautelari, tranne nel caso in cui siano incompatibili le rispettive modalità di esecuzione (Sez. 6, n. 10931 del 01/02/2017, D'Antoni, Rv. 270494). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i