CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 1976
Cassazione n. 38980/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1976 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria successivamente depositata nell'interesse dello stesso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata e violazione dei criteri di valutazione degli indizi, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, individuando il ricorrente quale soggetto dal cui pc era stata compiuta l'operazione truffaldina; Rítenuto che, il secondo motivo appare meramente reiterativo di doglianze già dedotte dinanzi al giudice di secondo grado e da questi correttamente respinte avuto riguardo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente (Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Rv. 268450 - 01); Considerato ancora che il terzo motivo in tema di 131 bis cod.pen. è puramente reiterativo avendo il giudice di appello già spiegato che per l'importo della truffa il fatto non può ritenersi di speciale tenuità con giudizio privo di qualsiasi illogicità; Ritenuto poi che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione sopravvenuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 24 settembre 2024 Il consigliere [OSCURATO:PERSONA].à [OSCURATO:PERSONA]