CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 03/07/2020 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui: agli artt. 110, 56, 624-bis, 625, primo comma, n. 2, 99 cod. pen. (capo a); all'art. 4 I. 110/1975, 61, n. 2, 110 cod. pen. (capo b). 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Licari 3.1. Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alle doglianze prospettate nell'atto di appello. In particolare, si rileva: a) che, alla luce delle dichiarazioni dei testimoni Cusimano e Floreno, non erano emersi elementi dotati della necessaria gravità, precisione e concordanza idonei a dimostrare, in modo certo e inequivocabile, il tentativo di furto ascritto; b) che la condotta del Licari non poteva essere ricondotta agli atti preparatori, non avendo esso rivelato ex ante l'adeguatezza causale nelle sequenza operativa che conduce alla consumazione del delitto; c) che neppure poteva parlarsi di atti diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego nel caso concreto era stato fondato su un generico riferimento ai precedenti penali e alla gravità del fatto. 4. Ricorso Dardo 4.1 Con il primo motivo si lamentano erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 56 cod. pen. e all'art. 635 cod. pen. nonché vizi motivazionali. Si osserva: a) che, in relazione alla ritenuta configurabilità del tentativo, era stata omessa la necessaria valutazione avente ad oggetto l'idoneità degli atti, che era stata riferita alla forzatura del gabbiotto «dove era custodito in ipotesi un ciclomotore», piuttosto che alla capacità di realizzare l'apertura del gabbiotto e la sottrazione del bene; b) che la conclusione della idoneità degli atti era contraddetta dalle dichiarazioni dei testi Cusimano e Floreno - peraltro richiedenti approfondimenti quanto a quelli che sarebbero stati gli esiti della condotta contestata-, alla luce dello strumento a disposizione e delle cautele poste a protezione del bene; c) che la perquisizione svolta nei confronti del Dardo e dell'altro imputato non aveva consentito di reperire null'altro che un giravite e, quindi, nessuno strumento idoneo alla forzatura della serratura di un gabbiotto in metallo chiusa da un lucchetto in acciaio; d) che non era dato intendere come si potesse concludere per l'idoneità degli atti quando il proprietario aveva solo riferito di graffi al gommino che ricopriva il cilindretto della serratura; e) che, alla luce di tali rilievi, era stata erroneamente ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; f) che la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della natura grossolana, inesperta e improvvisata della condotta del giovanissimo imputato; g) che la Corte d'appello aveva omesso di considerare che l'ipotizzata forzatura del gabbiotto non avrebbe consentito di introdurre una mano, che il gabbiotto era protetto da una recinzione metallica, che il ciclomotore era dotato di bloccasterzo ed era protetto da una catena con lucchetto e che, infine, la serratura della chiave non era risultata manomessa; h) che, in definitiva, le conclusioni della Corte d'appello riposavano su una presunzione in contrasto con la versione dell'imputato, laddove le emergenze probatorie avrebbero imposto di riqualificare la condotta come danneggiamento, in applicazione della disposizione di cui all'art. 49, terzo comma, cod. pen. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 4 della I. n. 110/1975, per non avere la Corte territoriale adeguatamente considerato il contesto nel quale va collocato l'uso del giravite secondo le emergenze processuali e il fatto che esso era stato rinvenuto addosso ad altro soggetto. 4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando: a) che la valorizzazione dell'esercizio del diritto processuale di non rispondere non era apprezzabile come segno di mancanza di resipiscenza; b) che neppure era stato considerata l'esiguità dell'offesa arrecata al patrimonio della persona offesa. Considerato in diritto 1. Il primo motivo de ricorso proposto nell'interesse del Licari e il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Dardo, esaminabili congiuntamente per ragioni di economia espositiva, sono, nel loro complesso, infondati. Sono inammissibili le censure che investono, in termini generici e assertivi, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, alla luce delle dichiarazioni del teste Cusinnano - il quale sorprese i due ricorrenti nel garage sotterraneo di uno stabile condominiale, mentre erano chini verso la serratura di un gabbiotto, che presentava il gommino esterno al cilindretto manomesso e l'anta della porta, nella parte sottostante, disallineata - e della persona offesa Floreno, secondo la quale le alterazioni indicate erano in precedenza assenti (ciò che dà conto razionalmente della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.). A fronte dei rilievi della Corte territoriale, le censure del ricorrente si limitano a reiterare la tesi difensiva, quanto all'assenza dei requisiti richiesti dall'art. 56 cod. pen., senza confrontarsi in termini specifici con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata. Quanto ai profili di inquadramento giuridico della vicenda - e qui si colgono le ragioni di infondatezza della censura - va ribadito che, secondo la consolidata interpretazione dell'art. 56 cod. pen., ai fini della configurabilità del tentativo, rilevano l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante, in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi (v., ad es., Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768). In particolare, alla stregua di tali coordinate, sussiste il tentativo punibile anche in presenza di quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963; v. anche Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931). Approfondendo i presupposti del tentativo, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato, con orientamento consolidato, che il giudizio di idoneità degli atti consiste in una prognosi compiuta ex post, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, che non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti (Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256991). Come chiarito in motivazione da quest'ultima decisione, in coerenza con risalenti indicazioni dottrinarie, la valutazione che deve essere compiuta non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti: così opinando infatti, l'azione per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di idoneità, come è stato ripetutamente sottolineato, consiste in una prognosi ex post con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare. Che la prognosi postuma debba essere effettuata tenendo conto delle circostanze conosciute dall'agente e non di quelle, pur concomitanti all'azione, da lui ignorate, si desume dalla costante conclusione di questa Corte, secondo la quale il tentativo è configurabile anche quando la consumazione del delitto sia impedita dalla presenza, casuale o non, delle Forze dell'Ordine (v., infatti Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009, Alfuso, Rv. 245720; v. anche Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008, P, Rv. 240736; Sez. 5, n. 9365 del 13/05/1998, Condoluci, Rv. 211442). D'altra parte, il ricostruito significato della idoneità dell'azione è coerente con la lettura dell'art. 49 cod. pen., che si trae, in generale, dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: a) l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora il primo sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta e non anche quando esso sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Bruzzaniti, Rv. 264396; Sez. 2, n. 8026 del 13/11/2013 - dep. 20/02/2014, Panzironi, Rv. 258531; Sez. 2, n. 3189 del 08/01/2009, Obrayou, Rv. 242669, che ha ritenuto sussistente il delitto di tentata rapina per avere il soggetto rovistato nella borsa della vittima al cui interno non vi era denaro; b) l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014 - dep. 03/03/2015, Semeraro, Rv. 263058; nonché Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L. M, Rv. 264567, che, nel porre a raffronto l'art. 56 e l'art. 49 cod. pen., chiarisce che l'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato deve essere assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione, secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso). Ciò posto, la postura nella quale gli imputati sono stati sorpresi, la manomissione operata del gommino della serratura e il disallineamento della porta sono dati razionalmente valutati sia per ricostruire la direzione univoca dell'azione posta in essere (del tutto inverosimile è stata logicamente ritenuta la spiegazione di introdursi in un garage privato per urinare durante le ore notturne e comunque in contrasto con la condotta percepita dal teste Cusimano) sia per apprezzare l'idoneità degli atti rispetto alla situazione percepibile dagli autori. Le considerazioni del ricorso proposto nell'interesse del Dardo, secondo le quali non era possibile sapere se la catena e il bloccasterzo fossero o non state applicate, confermano, anziché smentire, le conclusioni della sentenza impugnata, poiché l'assenza di una certa presenza di siffatti dissuasori rende ancora più sicura sul piano razionale la conclusione dei giudici di merito quanto all'idoneità della condotta, da apprezzare, per quanto sopra detto, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare.A fortiori, deve escludersi che sussista, ai fini dell'applicazione dell'art. 49 cod. pen., quella inidoneità assoluta dell'azione per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato tale non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso. Le considerazioni svolte nel ricorso del Dardo quanto all'irrealizzabilità dell'apertura di un lucchetto per il tramite di un cacciavite sono meramente assertive. Ed è alla luce delle superiori considerazioni che razionalmente la Corte territoriale ha concluso per la sussistenza del tentativo di furto del veicolo (la cui presenza, osserva la sentenza impugnata, era agevolmente rilevabile, dal momento che il cancello d'accesso era sulla pubblica via): ciò che vale ad escludere, per ragioni di incompatibilità logico-giuridica e alla luce del ricostruito fine di profitto perseguito mercè la sottrazione del bene mobile, l'auspicata riqualificazione nel delitto di danneggiamento. 2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Licari è inammissibile, per assenza di specificità, in ragione delle assorbenti considerazioni che seguono. Secondo il risalente e consolidato orientamento di questa Corte, la ragion d'essere dell'art. 62 -bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile; ne discende che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 2713150; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). Il ricorrente rileva che i precedenti penali dell'imputato non sono di per sé ostativi alla concessione delle attenuanti. E, tuttavia, alla luce delle superiori considerazioni — e qui si coglie il profilo di aspecificità del quale si diceva in principio -, non è dato cogliere neppure in astratto la deduzione di concreti profili positivi che la Corte territoriale avrebbe omesso di apprezzare. 3. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Dardo è infondato. Premesso che la circostanza che il giravite sia stato trovato addosso al coimputato è circostanza priva di rilievo, alla luce delle regole generali in tema di concorso di persone nel reato, si osserva che la strumentalità dell'oggetto alle finalità predatorie condivise dai ricorrenti giustifica l'attribuzione della responsabilità anche con riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 4 della I. n. 110/1975. Per il resto, è sufficiente osservare che il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere è integrato quando lo strumento ha oggettiva adeguatezza ad offendere la persona in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, dovendosi prescindere dalla eventuale pregressa commissione in quel luogo di offese alla persona e da una eventuale concreta prospettiva di offese a taluno in capo all'agente (Sez. 1, n. 11812 del 26/02/2009, Lungu, Rv. 243488 - 01, proprio con riguardo ad un'ipotesi di porto di cacciavite da parte di un soggetto che transitava sulla pubblica via in ora notturna): ciò che, peraltro, nel caso di specie, neppure può essere considerato un'eventualità fuori quadro, in una valutazione ex ante, alla luce dell'introduzione in orario notturno nelle pertinenze di private dimore. 4. Il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Dardo è infondato. Nella cornice interpretativa di riferimento delineata supra sub 2 del Considerato in diritto, si osserva che il cenno della sentenza impugnata alla mancanza di resipiscenza degli imputati deve essere apprezzata come conferma dell'assenza di elementi positivi di valutazione e non certo come giustificazione di un maggior peso sanzionatorio. Quanto poi al tema dell'esiguità del danno cagionato, esso è direttamente discendente dal fatto che l'azione delittuosa è stata interrotta dall'intervento del Cusinnano. Per altro aspetto, si osserva che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità (che ha valorizzato l'introduzione in tempo di notte nella pertinenza di luoghi di privata dimora), che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 5. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex