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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 02472/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 806/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- nonché contro Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado del Molise n. 183/2023 depositata il 29/05/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 806/2024 Numero sezionale 220/2026 Numero di raccolta generale 2472/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30/01/2026.

Cons. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 806/2024 Numero sezionale 220/2026 Numero di raccolta generale 2472/2026 Data pubblicazione 05/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 806/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- nonché contro Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado del Molise n. 183/2023 depositata il 29/05/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 806/2024 Numero sezionale 220/2026 Numero di raccolta generale 2472/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 30/01/2026. Cons. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 806/2024 Numero sezionale 220/2026 Numero di raccolta generale 2472/2026 Data pubblicazione 05/02/2026
Decreto Cassazione n. 02472/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris