CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12034/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre:[OSCURATO:PERSONA] CarmelaD'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GIUSEPPINACASELLAche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni scritte che deposita in udienza unitamentealla nota spese.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Messina con sentenza del 7 ottobre 2024 ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per ildelitto di cui all’art. 423 cod.pen., pronunciata in primo grado in esito a giudizio abbreviatodal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.2. Il quadro probatorio a carico dell’imputato era costituito, per come ricostruito nellesentenze di merito, da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, integrati dal fattoche l’imputato era stato visto pochissimi minuti dopo che era divampato l’incendio nei pressidei veicoli coinvolti, dalla corrispondenza degli indumenti da lui indossati con quelli indossatidall’autore del reato per come ripreso dalle videocamere di sorveglianza, dal rinvenimentonella sua disponibilità di due bottiglie di plastica contenenti residui di benzina, nonché dairisultati delle intercettazioni telefoniche, ritenute pienamente utilizzabili in ragione dell’ipotesidi reato indicata fin da subito dal PM.La Corte territoriale ha ribadito la correttezza della qualificazione giuridica del fattocome incendio e non come danneggiamento seguito da incendio in ragione della potenzialeportata distruttiva del fuoco e del luogo in cui era divampato l’incendio e ha riconosciutoaltresì’ la correttezza della esclusione delle generiche.3. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia affidandosi a quattro motivi di ricorso.3.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione, poiché la Corte territoriale sisarebbe limitata a riproporre le medesime argomentazioni del Tribunale senza fornire unaautonoma valutazione critica delle doglianze esposte nell’atto di gravame.In via generale lamenta il ricorrente il difetto dei requisiti di gravità, precisione econcordanza degli indizi posti a base della pronuncia avversata.Il giudice di appello, infatti, si è limitato a dare atto della propria adesione alla sentenzaimpugnata, senza esaminare in maniera puntuale i motivi di appello, come sarebbe stato suopreciso onere fare.Pertanto, la motivazione offerta dal provvedimento gravato è all’evidenza apparente.3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 192 commi 2 e 3 cod. proc. pen.e vizio di motivazione.Ribadisce il ricorrente come la declaratoria di penale responsabilità dell’imputato siabasata su indizi e come, di conseguenza, da ciò è derivato un onere motivazionale in capo alTribunale, prima, e alla Corte, poi, più penetrante e che, nel concreto, in ogni caso, glielementi indiziari non sono né gravi, né precisi né concordanti.In particolare, le riprese video sono di pessima qualità e non consentono di stabilire néil genere né l’età dell’autore del reato.Tale rilievo è stato espresso anche dagli operanti che hanno sollecitato la possibilità disvolgere un’attività tecnica per migliorare la qualità delle immagini.Inoltre, non è condivisibile la convinzione che l’autore del reato sia un abitante delluogo, essendovi la possibilità per l’incendiario di allontanarsi non visto nemmeno dalletelecamere.Il dato circa la corrispondenza dell’abbigliamento indossato dall’autore con quellodell’imputato è assolutamente generico e, comunque, non caratterizzante.La presenza del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell’incendio è ulteriore elemento fattuale privo dirilievo in quanto egli, che abitava nei pressi, aveva delle ragioni del tutto lecite per trovarsi instrada subito dopo il divampare dell’incendio, potendo essere stato attratto fuori casa propriodal rumore e dal trambusto, tanto è vero che si recò in strada e prestò soccorso al vicinoD’[OSCURATO:PERSONA], la cui auto aveva preso fuoco.Tal condotta non può essere ritenuta di per sè sospetta.Altrettanto irrilevante la presenza della bottiglia contenente tracce di benzina nelladisponibilità dell’imputato, posto che non è dato sapere quale sia stato il meccanismo diinnesco dell’incendio.dimostrativo, nella tesi difensiva, della innocenza dell’imputato e non della volontà diprecostituirsi un alibi, come ritenuto nell’impugnato provvedimento.In definitiva, l’imputato avrebbe dovuto andare assolto.3.3 Con il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 423 e 424 cod. pen.Il ricorrente rileva come non vi sia prova alcuna del fatto che l’imputato avesse laconsapevolezza della potenzialità del fuoco di propagarsi e di compromettere la sicurezzadei terzi.Anzi, dalle videoriprese emerge come l’autore del fatto abbia riversato in un puntocircoscritto di due autovetture il liquido infiammabile, pertanto se ne desume che l’azioneincendiaria, per come ideata e voluta dall’agente, era diretta a danneggiare specificatamentesolo due veicoli.3.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 62 bis cod. pen.La condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] subito dopo il divampare dell’incendio, che haconsentito di salvare dalle fiamme una delle due autovetture, avrebbe dovuto, per il caso dicondanna, essere valorizzata proprio al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio.In conclusione, il ricorrente chiede l’annullamento della impugnata sentenza.4. Il difensore ha formulato istanza di trattazione orale.5. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva chiedendo il rigettodel ricorso.La parte civile [OSCURATO:PERSONA] chiede l’inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto edeposita conclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.Trattandosi di doppia conforme è certo che la piattaforma argomentativa da valutare siacostituita da entrambe le pronunce, secondo l’insegnamento incontrastato di questa Corte,secondo cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppiaconforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda conquella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessicriteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenzepossono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale.(Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).Quanto alla doglianza circa la ritenuta mancata disamina da parte del giudice di appellodei motivi di gravame, si deve richiamare il principio, secondo il quale l'omesso esame di unmotivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio dimotivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur inmancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamenteassorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile conla struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche egiuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima. (Sez. 1, n. 30257del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 - 01).Ciò che emerge, però, non è tanto una omessa disamina dei motivi di gravame, quantouna valutazione generale circa la loro incapacità di scalfire l’impianto motivazionale dellasentenza di primo grado, cui la sentenza di secondo grado si richiama ritenendo di risolveretutti i dubbi argomentativi sollevati nell’atto di gravame.L’ordito motivazionale della sentenza del Tribunale è certamente più ricco e illustra conmaggiore puntualità e dovizia di particolari, rispetto alla sentenza di secondo grado, la naturadegli indizi, e le ragioni da cui ne desume la gravità, precisione e concordanza.L’impugnata sentenza però non si è attenuta ai principi espressi da questa Corte intema di valutazione della prova indiziaria, omettendo completamente la valutazione di ognisingolo indizio secondo i canoni di gravità, precisione e concordanza.Secondo quanto chiarito da Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv.260017-8, la valutazione della prova indiziaria «si articola in due distinti momenti. Il primo èdiretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi,ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che talelivello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementiindizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicitàdi accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondomomento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente adissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio sisomma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicchél'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme puòassumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsiconseguita la prova logica del fatto».In altri termini l'esame globale e unitario del compendio indiziario deve esserepreceduto dallo scrutinio, secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod.proc. pen., dei vari indizi «singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e ilgrado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione» (Sez. U, n. 33748 del12/07/2005, Mannino, Rv. 231678).Passando alla prima fase della detta analisi, cioè quella volta alla valutazione deisingoli elementi indiziari posti a base del ragionamento sviluppato con la impugnatasentenza, si deve rilevare la carenza di gravità, ovvero di precisione degli stessi.Secondo un pacifico insegnamento di questa Corte, in tema di prova indiziaria, ai sensidell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti,resistenti alle obiezioni e con capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum",precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o piùverosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altridati e elementi certi (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414 - 01).Quanto alle riprese dell’autore del fatto, le stesse non sono chiare e non hannoconsentito una individuazione certa della persona che ha appiccato il fuoco; come riportatonelle sentenze di merito, ciò che si evince è la presenza di un soggetto di sesso maschileche indossava un paio di jeans scoloriti nella parte anteriore; la identificazione di talesoggetto con l’imputato viene operata in ragione di tale elemento intermedio, costituito daipantaloni indossati, posto che quella sera anche [OSCURATO:PERSONA] indossava un paio di jeansscoloriti nella parte anteriore.E’ evidente la carenza di gravità di tale elemento indiziario, poichè i l datoindividualizzante non è dotato di particolare efficacia caratterizzante o dimostrativa, stante ilfatto che un jeans scolorito nella parte anteriore è capo di abbigliamento assolutamentecomune : di per sé, dunque, tale indizio non è certo.Anche gli ulteriori elementi indiziari non hanno le necessarie caratteristiche né dicertezza né di precisione, né se vagliati separatamente gli uni rispetto agli latri, nètantomeno se vagliati congiuntamente.Infatti, l’affermazione reiterata nelle sentenze di merito secondo cui l’incendiario dovevaessere un abitante nella zona trascura il dato oggettivo della esistenza di una via di accessoal luogo dell’incendio non presidiata dalle telecamere; tale soluzione è stata scartata perchéquell’accesso era difficilmente conoscibile da persone che non conoscessero la zona.Ancora una volta il dato indiziario non è preciso, perché il fatto che l’autore dell’incendionon sia stato ripreso al momento del suo arrivo dalle telecamere non significanecessariamente che dovesse abitare in zona, poiché è anche possibile che abbia accedutoa tale zona passando da vico II Casalipari, itinerario che ben poteva conoscere e cheavrebbe scelto di seguire soprattutto se si accingeva a compiere un reato.Anche la presenza dell’imputato in loco, subito dopo l’incendio perfettamente vestitononostante l’ora tarda, è dato non preciso, poiché alla spiegazione fornita dalla sentenzaimpugnata, secondo cui ciò poteva discendere solo dal fatto che egli si trovasse già in stradaperché aveva appiccato l’incendio, è contrapponibile altra spiegazione, secondo cui egliabitando nei pressi ed essendo ancora sveglio sia stato attirato in strada propriodall’incendio.Elemento che, per contro, ha una sua oggettiva gravità è la presenza pressol’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] di una bottiglia con tracce di benzina, da valutarsi unitamente almaldestro tentativo dell’amico Gitto di assumersi la paternità di tale bottiglia, pur nonricordando né le dimensioni della bottiglia, né la forma; la portata dimostrativa di taleelemento si ridimensiona considerando che non è stato accertato come l’incendio sia statoappiccato se, cioè, sia stata utilizzata o meno della benzina.Nella seconda fase, l'insieme del compendio indiziario deve essere esaminato «in unaprospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in unmedesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez. U, n. 33748 del 2005,Mannino, cit.); infatti, è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento ècontestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementimedesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impiantoargomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789),posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri,così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo checonsente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 1992, Musumeci, cit.)Agli indizi come sopra indicati, per la maggior parte privi singolarmente dellecaratteristiche di gravità e precisione e quindi tantomeno idonei, se globalmente valutati, arestituire un quadro efficacemente dimostrativo, si aggiungono due elementi checontribuiscono ad una ulteriore disaggregazione del quadro probatorio.La presenza in strada dell’imputato con tubo di gomma e il suo fattivo aiuto allospegnimento dell’incendio sono dati dissonanti rispetto alla ritenuta responsabilità circal’incendio, non essendo offerta una spiegazione razionale della ragione per la quale, dopoavere appiccato il fuoco, [OSCURATO:PERSONA] abbia dato anche una mano a spegnerlo.Infine, non è stata ricostruita la causale del delitto che avrebbe potuto fungere daelemento catalizzante e rafforzativo del quadro indiziario, se tale quadro fosse stato univoco;infatti si è affermato che in tema di prova, la causale di un delitto in tanto può fungere dafatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio diresponsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di unavalutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dalmovente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (Sez. 1, n. 12217 del30/01/2025, Madonia, Rv. 287695 - 01).Per le ragioni sopra esplicitate le sentenze di merito non hanno fornito un quadroindiziario grave, preciso e concordante, avendo individuato un unico elemento indiziariograve, ma da solo insufficiente a sostenere il giudizio di responsabilità dell’imputato.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio adaltra Sezione della Corte di appello di Messina, che, nel quadro dei princìpi di dirittorichiamati, proceda a nuovo esame con piena autonomia di giudizio nella ricostruzione deidati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016),potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di nonripetere i vizi motivazionali delprovvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Messina.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]