CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 41626/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1351/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16953/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/01/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente annullamento con rinvio del decreto impugnato, e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del giorno 20 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 12 luglio 2023, ha confermato il decreto in data 20 dicembre 2022 del Tribunale di Roma, per quel che qui rileva, nella parte in cui aveva disposto la confisca dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via Folcara n. 57, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché del terreno in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41626/2025 Roma, lì, 29/12/2025 2. Avverso il provvedimento rescissorio è stato presentato ricorso per cassazione nell’interesse di entramenti le proposte, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 111 Cost e 6 CEDU perché la Corte di appello avrebbe confiscato l’appartamento in discorso, ritenendo che l’acquisto a titolo gratuito di esso sarebbe simulato perché non vi è prova che la proposta abbia svolto attività di assistenza cui si era obbligata. Si tratterebbe di una circostanza mai indicata in proposta e neppure nei precedenti decreti e affermata per la prima volta dal provvedimento rescissorio senza alcun contraddittorio e, dunque, senza consentire alla ricorrente di articolare sul punto mezzi istruttori. 2.1.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione dell’art. 24 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa apparente, in quanto la Corte distrettuale avrebbe confermato la statuizione ablativa disattendendo quanto affermato nella sentenza di annullamento con rinvio e per il tramite di una argomentazione congetturale che ha attribuito alla ricorrente l’onere di provare di aver adempiuto alla prestazione assistenziale assunta allorché ha ricevuto il bene in donazione (in difetto del quale sussisterebbe un mero inadempimento civilistico), profilo estraneo comunque alla sproporzione tra l’acquisto e le entrate lecite della [OSCURATO:PERSONA] e alla legittima provenienza del bene. 2.1.3. Con il terzo motivo si è assunta la violazione dell’art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui il decreto impugnato ha fondato la confisca anche sulla mancata dimostrazione dell’acquisto lecito del cespite donato da parte dei nonni della proposta, estranei al procedimento. 2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo, con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla prova della capacità economica della proposta nell’anno 2016 per l’acquisto del fondo in discorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei termini di seguito esposti. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 – 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 – 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). 3. Le censure articolate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminate congiuntamente. 3.1. La sentenza rescindente aveva rilevato l’apparenza della motivazione del precedente decreto di secondo grado, nella parte in cui aveva qualificato come oneroso l’acquisto dell’appartamento senza argomentare effettivamente sull’assenza di qualsivoglia esborso dei [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva ricevuto dai nonni a titolo di vitalizio assumendo esclusivamente obblighi di assistenza. Inoltre, la pronuncia di annullamento aveva rilevato l’erroneità in diritto del medesimo decreto di appello, allorché aveva fondato la confisca pure sulla mancata dimostrazione dell’acquisto dell’immobile con denaro lecito non da parte di [OSCURATO:PERSONA] bensì dei suoi danti causa (peraltro, rilevando come al riguardo la Corte di appello non avesse considerato che constava l’acquisto del fondo nel 1974 e il rilascio di licenza edilizia nel 1975 per edificarvi). 3.2. Il decreto impugnato contiene in effetti asserti erronei in diritto e in contrasto con la sentenza di annullamento in violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. («Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa»). Anzitutto, la Corte territoriale ha nuovamente evidenziato come non consti l’originaria liceità dell’acquisto dell’immobile da parte dei congiunti di [OSCURATO:PERSONA], pur dando espressamente conto che ne risulta l’edificazione da parte dei nonni della proposta, che avevano ottenuto licenza edilizia nel 1975, su un terreno a loro pervenuto nel 1974 dalla bisnonna della proposta, per donazione sia pure parziale, poiché il nonno della [OSCURATO:PERSONA] ebbe a pagare Lire 100.000 per acquistarne la metà indivisa. Si tratta del medesimo piano argomentativo che ha condotto all’annullamento del precedente decreto di appello e che è, in effetti, contra legem atteso che, ai fini della confisca di prevenzione, quel che rileva è l’acquisto di beni da parte del proposto con denaro di provenienza illecita ma non può venire in rilievo ex se sotto tale profilo l’acquisto da parte di un soggetto diverso – sia pure in ipotesi con denaro (non riferibile al proposto) di provenienza illecita – nei confronti del quale non è stata esercitata l’azione di prevenzione nel procedimento in cui si dispone l’ablazione (in relazione della sua pericolosità). In altri termini, nel caso di specie, solo in un procedimento nei confronti dei danti causa della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe venire in rilievo, ai fini indicati dalla Corte distrettuale, la mancata dimostrazione da parte loro della liceità di un acquisto che, per il tempo e per le modalità in cui è intervenuto, non può riferirsi a proventi illeciti della stessa [OSCURATO:PERSONA] (nata nel 1993; cfr. Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, Casamonica, Rv. 288127 – 01, in motivazione). In secondo luogo, il decreto impugnato ha dato atto dell’acquisto per atto pubblico del detto immobile da parte della proposta, senza alcun esborso bensì a fronte dell’assunzione di obblighi di assistenza nei confronti dei nonni. E tuttavia le ha attribuito l’onere di provare di aver in effetti adempiuto a detti obblighi, quantunque si tratti di un profilo inerente al regolamento dei rapporti civili tra lei e i suoi danti causa, in mancanza del quale il medesimo acquisto non potrebbe certo considerarsi frutto di un illecito rilevante in questa sede né, comunque, derivante dall’impiego da parte sua di risorse economiche di provenienza illecita che costituiscono presupposto di una pronuncia ablativa ex art. 24, comma 1, cit. («Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego»). Il chiaro accertamento (anche per il tramite di perizia) delle modalità dell’acquisto, appena sopra esposte, rende superfluo un nuovo rinvio, potendo la Corte senza che occorrano ulteriori accertamenti di fatto (art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.). Rimane assorbita ogni altra censura. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile proprio perché denuncia unicamente un’erronea ricostruzione della fattispecie concreta ossia un vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), oltre che contenere allegazioni in fatto volte a sostenere il soddisfacimento, da parte della ricorrente, dell’onere di allegazione della liceità del proprio acquisto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01). In particolare, dopo aver ribadito di aver contestato la pericolosità sociale della proposta in particolare all’atto del medesimo acquisto, il ricorso ha elencato gli elementi che dimostrerebbero la derivazione lecita delle somme impiegate. Il che, per costante giurisprudenza, non è consentito, non occorrendo neppure rilevare che il tema della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] non era oggetto del giudizio rescissorio. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivo formulati impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M Annulla senza rinvio il decreto impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] via Folcara 57, perché non sussistono i presupposti per la confisca. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]