CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 26199/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione ed in data 09/01/2023 ha presentato per conto del proprio assistito rinuncia al ricorso proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Oglio avvero l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Foggia del 20/08/2022 che aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. 2. [OSCURATO:PERSONA]Oglio, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione proponendo diversi motivi di critica al provvedimento impugnato. In data 09/01/2023 il difensore, con atto sottoscritto anche dal ricorrente, ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. 2. Occorre precisare che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto la inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non è correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916-01). 3. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen. Così