CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01454/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 043FXTH ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lala sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 28562/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all' ìrt. 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto Che il primo motivo, avente ad oggetto violazione di legi e con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, è generico in quanti , privo di reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo, concernente la mancata concession delle circostanze attenuanti generiche, esule dalla valutazione di legittimità pe ché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. Dag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibi 2, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della 5 Dmma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il