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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 19564/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7365/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocatoALBERTO COSTA -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 390/2018depositata il 21/08/2018 , R.G. n. 614/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza del 21 agosto 2018, la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva accolto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta ad accertare che dal 1° ottobre 2013 fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la [OSCURATO:SOCIETA] essendo stati gli stessi solo formalmente soci lavoratori della [OSCURATO:SOCIETA]. ed invece inseriti stabilmente nell’organico e nel ciclo produttivo della FS, committente dei lavori affidati alla Fireve presso lo scalo di Orbassano dell’[OSCURATO:PERSONA]; -in particolare, la Corte, condividendo l’iter decisorio del giudice di primo grado, ha ritenuto che fosse risultata provata, all’esito della istruttoria svolta, l’utilizzazione da parte della FS logistica delle prestazioni lavorative dei ricorrenti, dietro l’apparente ricorrenza di unappalto rivelatosi non genuino ed ha ritenuto, quindi, spettare al [OSCURATO:PERSONA], in base alle mansioni svolte, l’inquadramento nel livello D del CCNL di settore ed agli altri due ricorrenti il livello E; - per la cassazione della sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., (nuova denominazione della [OSCURATO:SOCIETA].), affidandolo a cinque motivi; - resistono, con controricorso assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 410 e segg. cod. proc. civ., e 1362 cod. civ., per aver errato la Corte nell’interpretare il contenuto dell’accordo in sede sindacale reputando la società estranea alle rinunce del [OSCURATO:PERSONA]; -con il secondo motivo si denunzia ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 410 e segg. cod. proc. civ., e 1362 cod. civ., per aver errato la Corte nell’interpretare il contenuto dell’accordo in sede sindacale, non ricostruendo correttamente la volontà delle parti; -con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 29 del D. lgs. n. 276/2003, per aver la Corte errato nell’applicare i principi dell’appalto labour intensive, essendo normale che i lavoratori non utilizzassero macchinari e locali del datore; -con il quarto motivo si allega la violazione dell’art. 434 cod. proc. civ., con riferimento all’inammissibilità dell’appello rispetto alla violazione dell’art. 29 D. lgs. 276/2003 per aver la Corte erroneamente ritenuto che il motivo di appello non avesse fatto riferimento, neppure implicito, alla contraria motivazione della sentenza; - con il quinto motivo si denunzia la violazione dell’art. 27 CCNL Mobilità/Attività ferroviaria, nonché dell’art. 2697 cod. civ., per aver la Corte errato nel ritenere che la mancata contestazione nella memoria di costituzione di primo grado della società equivalesse ad un riconoscimento del livello di inquadramento rivendicato; - va preliminarmente rilevato come, con riguardo al la posizione del [OSCURATO:PERSONA], sia stato prodotto verbale di conciliazione intercorso fra le parti e sia stata formulata parallela rinuncia al ricorso ritualmente accettata, talché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in parte qua, con compensazione delle spese di lite secondo la rituale richiesta formulata dalle parti; -quanto al primo motivo di ricorso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce dell’accordo conciliativo inerente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]; -il secondo motivo di ricorso è infondato; - giova premettere che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n.11254 del 10/05/2018); -nella specie, la Corte territoriale, condividendo l’opzione interpretativa del primo giudice, ha diffusamente motivato sulla circostanza che l’accordo conciliativo considerato investisse le pretese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in virtù di contratti di somministrazione cessati, per tutti, il 30 settembre 2013 e le rinunzie dei lavoratori erano state letteralmente limitate agli “intercorsi/pregressi” contratti di somministrazione e a qualunque rapporto “intrattenuto” e, pertanto, già cessato con società del Gruppo FS ed ha ritenuto, conseguentemente, di non poter assegnare alcuna valenza all’accordo per un rapporto di lavoro svoltosi in un diverso e successivo periodo, quello decorrente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data a partire dalla quale i lavoratori erano divenuti soci della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] ed avevano dedotto, altresì, di essere stati inseriti nel ciclo produttivo della FS logistica; -il terzo motivo è infondato; -la Corte ha ampiamente motivato sulla circostanza che, pur in presenza di appalti c.d. labour intensive, non fosse l’aspetto relativo alla utilizzazione di locali e macchinari del committente principale in luogo di quelli della Fireve l’aspetto nodale da cui è disceso il riconoscimento della sussistenza di un appalto non genuino, quanto la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie già ritenute probanti in tal senso da parte del giudice di primo grado, considerate in sede di appello sufficienti indici dell’esistenza di una ipotesi di interposizione di manodopera vietata; -in particolare, la Corte ha condiviso quanto ritenuto dal Tribunale e, cioè, che dal complessivo quadro probatorio acquisito doveva evincersi che i ricorrenti, dopo la scadenzadei contratti di somministrazione di lavoro e la successiva assunzione da parte di Fireve, avessero continuato a svolgere, quanto meno sino al settembre 2014, le medesime mansioni, con le stesse modalità esecutive, senza che la cooperativa si attivasse per prendere in carico la gestione operativa del servizio ad essa affidato, limitando il suo apporto proprio alla fornitura delle maestranze; -il quarto motivo è inammissibile; -hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità; -d’altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto- forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorsoe non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso ( ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018); - nelle specie, parte ricorrente, nel dedurre la violazione dell’art. 434 cod. proc. civ., là dove avrebbe erroneamente ritenuto che il motivo di appello non avesse fatto riferimento, neppure implicito, alla contraria motivazione della sentenza nella parte in cui era stata dichiarata la decorrenza ex tunc della costituzione dei rapporti di lavoro, non riporta neanche uno stralcio del motivo di appello in questione limitandosi ad allegare la violazione dei canoni interpretativi inerenti alla specificità dell’atto voluti dall’art. 434 cod. proc. civ. e non consentendo, quindi, una diversa valutazione al riguardo; -in quinto motivo è infondato; -relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità(ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie; - quanto alla dedotta violazione dell’art. 27 CCNL Mobilità/[OSCURATO:PERSONA] per aver la Corte erroneamente ritenuto che la mancata contestazione nella propria memoria di costituzione di primo grado da parte di [OSCURATO:SOCIETA] rispetto all’attività concretamente svolta dai tre lavoratori equivalesse ad un riconoscimento del livellodi inquadramento rivendicato, nel preliminarmente ribadire quanto affermato con riguardo alla violazione del canone di specificità dei motivi, per non essere riportato, neanche per estratto, il ricorso introduttivo, va evidenziato come parte ricorrente invochi una diversa valutazione delle risultanze probatorie chiedendo una rivisitazione delle stese, in contrasto con la struttura del giudizio di legittimità; -nel caso di specie, infatti, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021); - alla luce delle suespo ste argomentazioni, dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. p.

A. deve essere respinto; -le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e compensa integralmente le spese di te fra le parti.

Respinge il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore dei due controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Reale, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7365/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocatoALBERTO COSTA -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 390/2018depositata il 21/08/2018 , R.G. n. 614/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza del 21 agosto 2018, la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva accolto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta ad accertare che dal 1° ottobre 2013 fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la [OSCURATO:SOCIETA] essendo stati gli stessi solo formalmente soci lavoratori della [OSCURATO:SOCIETA]. ed invece inseriti stabilmente nell’organico e nel ciclo produttivo della FS, committente dei lavori affidati alla Fireve presso lo scalo di Orbassano dell’[OSCURATO:PERSONA]; -in particolare, la Corte, condividendo l’iter decisorio del giudice di primo grado, ha ritenuto che fosse risultata provata, all’esito della istruttoria svolta, l’utilizzazione da parte della FS logistica delle prestazioni lavorative dei ricorrenti, dietro l’apparente ricorrenza di unappalto rivelatosi non genuino ed ha ritenuto, quindi, spettare al [OSCURATO:PERSONA], in base alle mansioni svolte, l’inquadramento nel livello D del CCNL di settore ed agli altri due ricorrenti il livello E; - per la cassazione della sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., (nuova denominazione della [OSCURATO:SOCIETA].), affidandolo a cinque motivi; - resistono, con controricorso assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 410 e segg. cod. proc. civ., e 1362 cod. civ., per aver errato la Corte nell’interpretare il contenuto dell’accordo in sede sindacale reputando la società estranea alle rinunce del [OSCURATO:PERSONA]; -con il secondo motivo si denunzia ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 410 e segg. cod. proc. civ., e 1362 cod. civ., per aver errato la Corte nell’interpretare il contenuto dell’accordo in sede sindacale, non ricostruendo correttamente la volontà delle parti; -con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 29 del D. lgs. n. 276/2003, per aver la Corte errato nell’applicare i principi dell’appalto labour intensive, essendo normale che i lavoratori non utilizzassero macchinari e locali del datore; -con il quarto motivo si allega la violazione dell’art. 434 cod. proc. civ., con riferimento all’inammissibilità dell’appello rispetto alla violazione dell’art. 29 D. lgs. 276/2003 per aver la Corte erroneamente ritenuto che il motivo di appello non avesse fatto riferimento, neppure implicito, alla contraria motivazione della sentenza; - con il quinto motivo si denunzia la violazione dell’art. 27 CCNL Mobilità/Attività ferroviaria, nonché dell’art. 2697 cod. civ., per aver la Corte errato nel ritenere che la mancata contestazione nella memoria di costituzione di primo grado della società equivalesse ad un riconoscimento del livello di inquadramento rivendicato; - va preliminarmente rilevato come, con riguardo al la posizione del [OSCURATO:PERSONA], sia stato prodotto verbale di conciliazione intercorso fra le parti e sia stata formulata parallela rinuncia al ricorso ritualmente accettata, talché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in parte qua, con compensazione delle spese di lite secondo la rituale richiesta formulata dalle parti; -quanto al primo motivo di ricorso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce dell’accordo conciliativo inerente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]; -il secondo motivo di ricorso è infondato; - giova premettere che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n.11254 del 10/05/2018); -nella specie, la Corte territoriale, condividendo l’opzione interpretativa del primo giudice, ha diffusamente motivato sulla circostanza che l’accordo conciliativo considerato investisse le pretese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in virtù di contratti di somministrazione cessati, per tutti, il 30 settembre 2013 e le rinunzie dei lavoratori erano state letteralmente limitate agli “intercorsi/pregressi” contratti di somministrazione e a qualunque rapporto “intrattenuto” e, pertanto, già cessato con società del Gruppo FS ed ha ritenuto, conseguentemente, di non poter assegnare alcuna valenza all’accordo per un rapporto di lavoro svoltosi in un diverso e successivo periodo, quello decorrente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data a partire dalla quale i lavoratori erano divenuti soci della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] ed avevano dedotto, altresì, di essere stati inseriti nel ciclo produttivo della FS logistica; -il terzo motivo è infondato; -la Corte ha ampiamente motivato sulla circostanza che, pur in presenza di appalti c.d. labour intensive, non fosse l’aspetto relativo alla utilizzazione di locali e macchinari del committente principale in luogo di quelli della Fireve l’aspetto nodale da cui è disceso il riconoscimento della sussistenza di un appalto non genuino, quanto la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie già ritenute probanti in tal senso da parte del giudice di primo grado, considerate in sede di appello sufficienti indici dell’esistenza di una ipotesi di interposizione di manodopera vietata; -in particolare, la Corte ha condiviso quanto ritenuto dal Tribunale e, cioè, che dal complessivo quadro probatorio acquisito doveva evincersi che i ricorrenti, dopo la scadenzadei contratti di somministrazione di lavoro e la successiva assunzione da parte di Fireve, avessero continuato a svolgere, quanto meno sino al settembre 2014, le medesime mansioni, con le stesse modalità esecutive, senza che la cooperativa si attivasse per prendere in carico la gestione operativa del servizio ad essa affidato, limitando il suo apporto proprio alla fornitura delle maestranze; -il quarto motivo è inammissibile; -hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità; -d’altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto- forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorsoe non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso ( ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018); - nelle specie, parte ricorrente, nel dedurre la violazione dell’art. 434 cod. proc. civ., là dove avrebbe erroneamente ritenuto che il motivo di appello non avesse fatto riferimento, neppure implicito, alla contraria motivazione della sentenza nella parte in cui era stata dichiarata la decorrenza ex tunc della costituzione dei rapporti di lavoro, non riporta neanche uno stralcio del motivo di appello in questione limitandosi ad allegare la violazione dei canoni interpretativi inerenti alla specificità dell’atto voluti dall’art. 434 cod. proc. civ. e non consentendo, quindi, una diversa valutazione al riguardo; -in quinto motivo è infondato; -relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità(ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie; - quanto alla dedotta violazione dell’art. 27 CCNL Mobilità/[OSCURATO:PERSONA] per aver la Corte erroneamente ritenuto che la mancata contestazione nella propria memoria di costituzione di primo grado da parte di [OSCURATO:SOCIETA] rispetto all’attività concretamente svolta dai tre lavoratori equivalesse ad un riconoscimento del livellodi inquadramento rivendicato, nel preliminarmente ribadire quanto affermato con riguardo alla violazione del canone di specificità dei motivi, per non essere riportato, neanche per estratto, il ricorso introduttivo, va evidenziato come parte ricorrente invochi una diversa valutazione delle risultanze probatorie chiedendo una rivisitazione delle stese, in contrasto con la struttura del giudizio di legittimità; -nel caso di specie, infatti, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021); - alla luce delle suespo ste argomentazioni, dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. p. A. deve essere respinto; -le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e compensa integralmente le spese di te fra le parti. Respinge il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore dei due controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Reale, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
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