CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 20895/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 6645-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A R.L., rappresentata e difesadagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8259 del 2023, pubblicata in data 11settembre 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 12 giugno 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la Cooperativa ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200, di cui euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì26 lugl