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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 06138/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contestato reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Irrilevanza penale del fatto del 23.3.2019 e conseguente illegale applicazione dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa.

II) Vizio di motivazione sulla continuazione della pena ed eccessività della stessa, per carenza di giustificazione degli aumenti di pena.

III) Vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato.

2. È pacifico che, nella sentenza di primo grado, il fatto descritto nel capo di imputazione come avvenuto in.data 23.3.2019 era stato considerato sì sussistente ma "riportato a sostegno e conferma dell'ipotesi di detenzione illecita di marijuana del 19.3.2019"; tuttavia, proprio per tale ultimo episodio del 19.3.2019 la Corte di appello ha disposto l'assoluzione dell'imputato, derivandone l'assoluta irrilevanza penale non soltanto della detenzione di droga del 19.3.2019, ma anche, a maggior ragione, dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] portato a supporto di quello.

Ne consegue che erroneamente la sentenza impugnata, nel calcolare la pena, ha considerato ex art. 81 cod. pen. l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in realtà privo di rilevanza penale, sicché il relativo aumento di pena (mesi due di reclusione ed euro 100 di multa) deve essere eliminato nella determinazione della pena.3.

I restanti motivi sulla determinazione degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. e sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. sono privi di pregio, attenendo al merito, a fronte di una motivazione che non può essere considerata manifestamente illogica o arbitraria, avendo il giudicante puntualmente rappresentato l'assenza di elementi valutabili in favore dell'imputato ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. ed avendo operato minimi aumenti di pena, fra l'altro in accoglimento proprio del motivo di appello riguardante la dosimetria della pena.

4. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, che va rideterminata come segue (escludendo dal calcolo ex art. 81 cod. pen. l'aumento di pena di mesi 2 di reclusione ed euro 100 di multa per l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]): pena complessiva ex art. 81 cod. pen. pari ad anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 3.650 multa, ridotta di un terzo per il rito (abbreviato) ad anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 2.433 di multa.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla pena che ridetermina in anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 2.433 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contestato reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Irrilevanza penale del fatto del 23.3.2019 e conseguente illegale applicazione dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa. II) Vizio di motivazione sulla continuazione della pena ed eccessività della stessa, per carenza di giustificazione degli aumenti di pena. III) Vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. 2. È pacifico che, nella sentenza di primo grado, il fatto descritto nel capo di imputazione come avvenuto in.data 23.3.2019 era stato considerato sì sussistente ma "riportato a sostegno e conferma dell'ipotesi di detenzione illecita di marijuana del 19.3.2019"; tuttavia, proprio per tale ultimo episodio del 19.3.2019 la Corte di appello ha disposto l'assoluzione dell'imputato, derivandone l'assoluta irrilevanza penale non soltanto della detenzione di droga del 19.3.2019, ma anche, a maggior ragione, dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] portato a supporto di quello. Ne consegue che erroneamente la sentenza impugnata, nel calcolare la pena, ha considerato ex art. 81 cod. pen. l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in realtà privo di rilevanza penale, sicché il relativo aumento di pena (mesi due di reclusione ed euro 100 di multa) deve essere eliminato nella determinazione della pena.3. I restanti motivi sulla determinazione degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. e sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. sono privi di pregio, attenendo al merito, a fronte di una motivazione che non può essere considerata manifestamente illogica o arbitraria, avendo il giudicante puntualmente rappresentato l'assenza di elementi valutabili in favore dell'imputato ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. ed avendo operato minimi aumenti di pena, fra l'altro in accoglimento proprio del motivo di appello riguardante la dosimetria della pena. 4. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, che va rideterminata come segue (escludendo dal calcolo ex art. 81 cod. pen. l'aumento di pena di mesi 2 di reclusione ed euro 100 di multa per l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]): pena complessiva ex art. 81 cod. pen. pari ad anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 3.650 multa, ridotta di un terzo per il rito (abbreviato) ad anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 2.433 di multa. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla pena che ridetermina in anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 2.433 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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