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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17264/2026

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te d'appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorsovenga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 18/11/2025 la Corte di appello di Napoli, adesito dell’annullamento della Sesta Sezione penale di questa Corte consentenza n. 23800 del 08/05/2025, in parziale riforma del decreto n.35/24 del Tribunale di Napoli del 06/02/2024, ha dichiarato TestaGianpiero pericoloso ai sensi dell’art. 4, lett. c) e art. 1 lett. c) codiceantimafia e per l’effetto ha ridotto il periodo di sottoposizione allasorveglianza speciale di Pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nelcomune di residenza in quello di anni due e mesi sei, con conferma nelresto.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha propostoricorso per cassazione deducendo motivi di ricorso che qui si riportanonei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione di legge, violazione di norme processuali inrelazione agli artt. 125, 521, 627 cod. proc. pen. e artt. 1 e 4 del d.lgs.n. 159 del 2011, artt. 13, 24, 111 Cost., nonché violazione di legge eviolazione di norme processuali in relazione agli artt. 597, 627, 649cod. proc. pen. per violazione del principio del giudicato interno e deldivieto di reformatio in peius; la difesa ha richiamato l’andamento delprocedimento ed ha ritenuto la ricorrenza delle violazioni evocate,Corte di appello, di un precedente giudiziario sul quale si era giàpronunciato il Tribunale di Napoli, ritenendolo irrilevante; si è quindisostenuto, a causa della portata risolutiva attribuita a tale precedente,la violazione del principio del giudicato e del divieto di reformatio inpeius; la Corte di appello aveva ritenuto la pericolosità del propostosulla base di elementi diversi, in alcun modo collegati alla proposta delQuestore, e sulla base di una acquisizione di ufficio da parte delTribunale, in assenza di qualsiasi effettivo confronto, nelcontraddittorio tra le parti, del tema della abitualità.2.2.

Violazione di legge e di norme processuali in relazioneagli artt. 14, 17, 18 e 21 Cost., nonché in relazione all’art. 4 e art. 1lett. c) d.lgs. 159 del 2011, oltre che vizio della motivazione perchéomessa quanto alla effettiva ricorrenza di elementi di fatto significatividella pericolosità generica dello stesso, in assenza di qualsiasi atto dinatura violenta o a matrice razzista o terroristica nell’ambito delleinterlocuzioni telefoniche o nei dialoghi privatissimi e in contestofamiliare capatati; violazione di legge e di norme processuali inrelazione agli artt. 125, 627 cod. proc. pen. artt. 4 e 1, lett. c) d.lgs.159 del 2011, artt. 13, 111 Cost. per violazione dello ius postulandi,nonché omessa motivazione in ordine alle plurime allegazioni difensive(c.d. libro [OSCURATO:PERSONA], analisi della sentenza del Tribunale di Nola, analisidella testimonianza Affinito) ed ancora motivazione apparentenell’avere identificato il ricorrente quale persona dedita allacommissione di fatti criminosi e che ha uno stile di vita caratterizzatoda condotte illecite, così avendo ritenuto in modo illegittimo la attualitàdella pericolosità sulla base di una motivazione del tutto carente.

Ladifesa ha sostenuto che, nonostante la natura del tutto neutra deidialoghi captati tra gli indagati, era stata erroneamente desunta daglistessi la pericolosità riferita al ricorrente, con inaccettabile invasionedella sfera personalissima del [OSCURATO:PERSONA], mentre la pericolosità venivaritenuta sulla base di una acritica adesione alla proposta diprevenzione.3.

Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso vengarigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.2.

Il primo motivo proposto è generico ed aspecifico.

Il ricorrentearticola in questa sede censure che all’evidenza non si confrontano conle argomentazioni del provvedimento impugnato, che haesplicitamente affrontato i temi qui reiterati.

Il Tribunale ha difattiritenuto il ricorrente pericoloso socialmente, inquadrando - ad esitodell’annullamento con rinvio della Sesta sezione penale, nell’ambitodello specifico perimetro delibativo devoluto, pienamente rispettatonella sua portata – il [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della diversa categoria dipericolosità sociale ai sensi dell’art. 4, lett. c) e art. 1, lett. c) del d.lgs. n. 159 del 2011, proprio in considerazione della intervenutariqualificazione del fatto allo stesso ascritto e sulla base di una serie diinequivoci elementi acquisiti nel giudizio di merito, in modo del tuttolegittimo, con argomentazioni logiche, approfondite, del tutto esenti daaporie e, dunque, non censurabili in questa sede.

Difatti, il Tribunaleha esplicitamente affrontato: - il tema del pieno contraddittorio (pag.1); - la portata del giudizio delibativo in sede di rinvio (pag. 5) e seg.escludendo la ricorrenza di un giudicato interno; - il tema relativo allaricorrenza o meno di una reformatio in peius, escludendo la ricorrenzanel caso di specie di tale evenienza e rilevando il pieno rispetto delprincipio del contraddittorio (pag.6), oltre che dei principi convenzionalidi riferimento (pag. 7); - la ricorrenza di nuova e diversa categoria dipericolosità sociale, sottolineando la non occasionalità della condotta(pag. 8), elemento questo desunto non solo sulla base dell’evocatoprecedente giudiziario, ma in relazione ad una pluralità di elementioggettivamente significativi in tal senso (attività investigative, riscontridocumentali, foto, captazioni con specifica analisi del loro portato,accertamenti giudiziari ulteriori oltre a quelli evocati, con analisisociale approfondita quanto al contesto di riferimento e di contenutiespliciti, corroborati dalle caratteristiche personologiche del ricorrente,quale soggetto addestrato all’utilizzo di armi micidiali ed esperto di tiropag. 13); - la non risolutivià delle testimonianze richiamate (testeAffinito) e della documentazione prodotta dalla difesa, quanto asopravvenute condizioni di vita del ricorrente (pag. 17).Il Tribunale ha dunque argomentato in modo logico, ricostruendopuntualmente la categoria di pericolosità riferibile al ricorrente,esplicitando con ragionamento congruo, la attuale pericolosità delTesta e la categoria normativa di riferimento sulla base di una serie dielementi correlati tra loro, tra i quali anche il precedente giudiziarioevocato, che tuttavia, come correttamente osservato anche dalProcuratore generale nelle sue conclusioni, non rappresenta l’unicoelemento sul quale il giudizio di pericolosità è stato espresso e potevaa tal fine essere valutato in relazione alla necessaria espressione delgiudizio, quanto alla eventuale ricorrenza di pericolosità, in termini di5, cod. proc. pen.In tal senso è bene ricordare che nel procedimento di prevenzioneil fascicolo sul quale il Tribunale rende la propria decisione coincide conquello formato a supporto della proposta e ne contiene in coerenza lerelative allegazioni, implementate dalle acquisizioni istruttorieespletate nel corso del relativo giudizio, come avvenuto nel caso dispecie.

Le attività di indagine, rese e comunque evocate a sostegnodella richiesta, le attività che hanno portato ad un giudizio penaleconclusosi con sentenza, entrano dunque direttamente nelladisponibilità dell'organo decidente e possono essere poste afondamento della decisione (Sez. 1, n. 27147 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Costa,Rv. 267058-01), purché ovviamente rese ostensibili alle parti,favorendo il potenziale contradditorio sul relativo portato attraversosuccessivi sviluppi istruttori da espletare nelle forme di cui agli artt. 7d.lgs. n. 159 del 2011, 666, comma 5, cod. proc. pen. e 185 disp.att.cod. proc. pen.Elementi che nel caso di specie erano del tutto noti al ricorrente,considerati esplicitamente anche nelle difese articolate, in assenza diqualsivoglia forma di lesione del diritto di difesa dello stesso.

Con taleampia motivazione il ricorrente non si confronta, proponendoargomentazioni parcellizzate e volte ad introdurre una diversaconsiderazione nel merito della portata degli elementi valutati.3.

Il secondo motivo è generico ed aspecifico, avendo il ricorrentesolo apparentemente denunciato la ricorrenza di una violazione dilegge, mentre in effetti è stata proposta una lettura alternativadell’insieme degli elementi, assai consistenti e specificamenteconsiderati, oggetto di analisi e valutazione da parte del Tribunale.

Ladifesa si è anche in questo caso limitata a proporre una propria parzialee parcellizzata considerazione degli elementi valutati al fine diinquadrare il ricorrente quale soggetto pericoloso ai sensi della diversadisciplina appena evocata, mentre il Tribunale ha specificamenterichiamato, con motivazione non apparente e comunque del tuttoesente da aporie o illogicità, circostanze significative e rappresentativedella oggettiva pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] (con particolare riferimentoall’accertamento della partecipazione dello stesso ad una associazionesovversiva ai sensi dell’art. 270 cod. pen. dal 2016 con condottaperdurante, alla costante attività di propaganda ed istigazione adelinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa ed etnica,per come accertata dalla sentenza della Corte di assiste di appello diNapoli del 04/12/2024, con evidente rilevanza degli accertamentiespletati che hanno portato alla condanna del ricorrente, al portatoinequivoco delle captazioni che lungi dal rendere palese la meraespressione di un pensiero riservato e personalissimo sono statecorrettamente valutate quali indici severi della pericolosità per comeritenuta).

Il giudizio di pericolosità è stato, in conclusione, espressosulla base di una serie di elementi oggettivi, e non mere illazioni osospetti, che il ricorrente cerca di svalutare nella loro portataproponendone una lettura parcellizzata ed alternativa, in presenza dielementi plurimi, ricostruiti nel senso di una decisa propensione allaviolenza, alla diffusione di idee caratterizzate da aggressività su baseideologica ed antagonista, funzionali alla propulsione dello scontrosociale, con conseguente esposizione a pericolo dei beni tutelati dallanorma (sanità, sicurezza e tranquillità pubblica).

Il Tribunale ha,dunque, correttamente applicato il principio affermato da questa [OSCURATO:PERSONA] il quale in tema di misure di prevenzione, può ritenersisocialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, aisensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ilsoggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, allacommissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso benigiuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazionedell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materialinecessarie alla convivenza sociale (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021,Marcucci, Rv. 281842-01; Sez. 6, n. 29229 del 01/07/2024, Greco, Rv.286845-01) con particolare riferimento ad una condotta tra l’altroprotratta per un significativo periodo di tempo.4.

All’inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/03/2026La Cons. est.

Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorsovenga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18/11/2025 la Corte di appello di Napoli, adesito dell’annullamento della Sesta Sezione penale di questa Corte consentenza n. 23800 del 08/05/2025, in parziale riforma del decreto n.35/24 del Tribunale di Napoli del 06/02/2024, ha dichiarato TestaGianpiero pericoloso ai sensi dell’art. 4, lett. c) e art. 1 lett. c) codiceantimafia e per l’effetto ha ridotto il periodo di sottoposizione allasorveglianza speciale di Pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nelcomune di residenza in quello di anni due e mesi sei, con conferma nelresto.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha propostoricorso per cassazione deducendo motivi di ricorso che qui si riportanonei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge, violazione di norme processuali inrelazione agli artt. 125, 521, 627 cod. proc. pen. e artt. 1 e 4 del d.lgs.n. 159 del 2011, artt. 13, 24, 111 Cost., nonché violazione di legge eviolazione di norme processuali in relazione agli artt. 597, 627, 649cod. proc. pen. per violazione del principio del giudicato interno e deldivieto di reformatio in peius; la difesa ha richiamato l’andamento delprocedimento ed ha ritenuto la ricorrenza delle violazioni evocate,Corte di appello, di un precedente giudiziario sul quale si era giàpronunciato il Tribunale di Napoli, ritenendolo irrilevante; si è quindisostenuto, a causa della portata risolutiva attribuita a tale precedente,la violazione del principio del giudicato e del divieto di reformatio inpeius; la Corte di appello aveva ritenuto la pericolosità del propostosulla base di elementi diversi, in alcun modo collegati alla proposta delQuestore, e sulla base di una acquisizione di ufficio da parte delTribunale, in assenza di qualsiasi effettivo confronto, nelcontraddittorio tra le parti, del tema della abitualità.2.2. Violazione di legge e di norme processuali in relazioneagli artt. 14, 17, 18 e 21 Cost., nonché in relazione all’art. 4 e art. 1lett. c) d.lgs. 159 del 2011, oltre che vizio della motivazione perchéomessa quanto alla effettiva ricorrenza di elementi di fatto significatividella pericolosità generica dello stesso, in assenza di qualsiasi atto dinatura violenta o a matrice razzista o terroristica nell’ambito delleinterlocuzioni telefoniche o nei dialoghi privatissimi e in contestofamiliare capatati; violazione di legge e di norme processuali inrelazione agli artt. 125, 627 cod. proc. pen. artt. 4 e 1, lett. c) d.lgs.159 del 2011, artt. 13, 111 Cost. per violazione dello ius postulandi,nonché omessa motivazione in ordine alle plurime allegazioni difensive(c.d. libro [OSCURATO:PERSONA], analisi della sentenza del Tribunale di Nola, analisidella testimonianza Affinito) ed ancora motivazione apparentenell’avere identificato il ricorrente quale persona dedita allacommissione di fatti criminosi e che ha uno stile di vita caratterizzatoda condotte illecite, così avendo ritenuto in modo illegittimo la attualitàdella pericolosità sulla base di una motivazione del tutto carente. Ladifesa ha sostenuto che, nonostante la natura del tutto neutra deidialoghi captati tra gli indagati, era stata erroneamente desunta daglistessi la pericolosità riferita al ricorrente, con inaccettabile invasionedella sfera personalissima del [OSCURATO:PERSONA], mentre la pericolosità venivaritenuta sulla base di una acritica adesione alla proposta diprevenzione.3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso vengarigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.2. Il primo motivo proposto è generico ed aspecifico. Il ricorrentearticola in questa sede censure che all’evidenza non si confrontano conle argomentazioni del provvedimento impugnato, che haesplicitamente affrontato i temi qui reiterati. Il Tribunale ha difattiritenuto il ricorrente pericoloso socialmente, inquadrando - ad esitodell’annullamento con rinvio della Sesta sezione penale, nell’ambitodello specifico perimetro delibativo devoluto, pienamente rispettatonella sua portata – il [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della diversa categoria dipericolosità sociale ai sensi dell’art. 4, lett. c) e art. 1, lett. c) del d.lgs. n. 159 del 2011, proprio in considerazione della intervenutariqualificazione del fatto allo stesso ascritto e sulla base di una serie diinequivoci elementi acquisiti nel giudizio di merito, in modo del tuttolegittimo, con argomentazioni logiche, approfondite, del tutto esenti daaporie e, dunque, non censurabili in questa sede. Difatti, il Tribunaleha esplicitamente affrontato: - il tema del pieno contraddittorio (pag.1); - la portata del giudizio delibativo in sede di rinvio (pag. 5) e seg.escludendo la ricorrenza di un giudicato interno; - il tema relativo allaricorrenza o meno di una reformatio in peius, escludendo la ricorrenzanel caso di specie di tale evenienza e rilevando il pieno rispetto delprincipio del contraddittorio (pag.6), oltre che dei principi convenzionalidi riferimento (pag. 7); - la ricorrenza di nuova e diversa categoria dipericolosità sociale, sottolineando la non occasionalità della condotta(pag. 8), elemento questo desunto non solo sulla base dell’evocatoprecedente giudiziario, ma in relazione ad una pluralità di elementioggettivamente significativi in tal senso (attività investigative, riscontridocumentali, foto, captazioni con specifica analisi del loro portato,accertamenti giudiziari ulteriori oltre a quelli evocati, con analisisociale approfondita quanto al contesto di riferimento e di contenutiespliciti, corroborati dalle caratteristiche personologiche del ricorrente,quale soggetto addestrato all’utilizzo di armi micidiali ed esperto di tiropag. 13); - la non risolutivià delle testimonianze richiamate (testeAffinito) e della documentazione prodotta dalla difesa, quanto asopravvenute condizioni di vita del ricorrente (pag. 17).Il Tribunale ha dunque argomentato in modo logico, ricostruendopuntualmente la categoria di pericolosità riferibile al ricorrente,esplicitando con ragionamento congruo, la attuale pericolosità delTesta e la categoria normativa di riferimento sulla base di una serie dielementi correlati tra loro, tra i quali anche il precedente giudiziarioevocato, che tuttavia, come correttamente osservato anche dalProcuratore generale nelle sue conclusioni, non rappresenta l’unicoelemento sul quale il giudizio di pericolosità è stato espresso e potevaa tal fine essere valutato in relazione alla necessaria espressione delgiudizio, quanto alla eventuale ricorrenza di pericolosità, in termini di5, cod. proc. pen.In tal senso è bene ricordare che nel procedimento di prevenzioneil fascicolo sul quale il Tribunale rende la propria decisione coincide conquello formato a supporto della proposta e ne contiene in coerenza lerelative allegazioni, implementate dalle acquisizioni istruttorieespletate nel corso del relativo giudizio, come avvenuto nel caso dispecie. Le attività di indagine, rese e comunque evocate a sostegnodella richiesta, le attività che hanno portato ad un giudizio penaleconclusosi con sentenza, entrano dunque direttamente nelladisponibilità dell'organo decidente e possono essere poste afondamento della decisione (Sez. 1, n. 27147 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Costa,Rv. 267058-01), purché ovviamente rese ostensibili alle parti,favorendo il potenziale contradditorio sul relativo portato attraversosuccessivi sviluppi istruttori da espletare nelle forme di cui agli artt. 7d.lgs. n. 159 del 2011, 666, comma 5, cod. proc. pen. e 185 disp.att.cod. proc. pen.Elementi che nel caso di specie erano del tutto noti al ricorrente,considerati esplicitamente anche nelle difese articolate, in assenza diqualsivoglia forma di lesione del diritto di difesa dello stesso. Con taleampia motivazione il ricorrente non si confronta, proponendoargomentazioni parcellizzate e volte ad introdurre una diversaconsiderazione nel merito della portata degli elementi valutati.3. Il secondo motivo è generico ed aspecifico, avendo il ricorrentesolo apparentemente denunciato la ricorrenza di una violazione dilegge, mentre in effetti è stata proposta una lettura alternativadell’insieme degli elementi, assai consistenti e specificamenteconsiderati, oggetto di analisi e valutazione da parte del Tribunale. Ladifesa si è anche in questo caso limitata a proporre una propria parzialee parcellizzata considerazione degli elementi valutati al fine diinquadrare il ricorrente quale soggetto pericoloso ai sensi della diversadisciplina appena evocata, mentre il Tribunale ha specificamenterichiamato, con motivazione non apparente e comunque del tuttoesente da aporie o illogicità, circostanze significative e rappresentativedella oggettiva pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] (con particolare riferimentoall’accertamento della partecipazione dello stesso ad una associazionesovversiva ai sensi dell’art. 270 cod. pen. dal 2016 con condottaperdurante, alla costante attività di propaganda ed istigazione adelinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa ed etnica,per come accertata dalla sentenza della Corte di assiste di appello diNapoli del 04/12/2024, con evidente rilevanza degli accertamentiespletati che hanno portato alla condanna del ricorrente, al portatoinequivoco delle captazioni che lungi dal rendere palese la meraespressione di un pensiero riservato e personalissimo sono statecorrettamente valutate quali indici severi della pericolosità per comeritenuta). Il giudizio di pericolosità è stato, in conclusione, espressosulla base di una serie di elementi oggettivi, e non mere illazioni osospetti, che il ricorrente cerca di svalutare nella loro portataproponendone una lettura parcellizzata ed alternativa, in presenza dielementi plurimi, ricostruiti nel senso di una decisa propensione allaviolenza, alla diffusione di idee caratterizzate da aggressività su baseideologica ed antagonista, funzionali alla propulsione dello scontrosociale, con conseguente esposizione a pericolo dei beni tutelati dallanorma (sanità, sicurezza e tranquillità pubblica). Il Tribunale ha,dunque, correttamente applicato il principio affermato da questa [OSCURATO:PERSONA] il quale in tema di misure di prevenzione, può ritenersisocialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, aisensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ilsoggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, allacommissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso benigiuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazionedell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materialinecessarie alla convivenza sociale (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021,Marcucci, Rv. 281842-01; Sez. 6, n. 29229 del 01/07/2024, Greco, Rv.286845-01) con particolare riferimento ad una condotta tra l’altroprotratta per un significativo periodo di tempo.4. All’inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/03/2026La Cons. est. Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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