Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 14191/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19373/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] II, -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.507/2024depositata il 6.2.2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.5.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1979), Claudio, Luigi e Rosa é stato notificato in data 5.9.2024 all'Avvocatura dello Stato che ha patrocinato in secondo grado l'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II all'indirizzo pec stato.it, che è l'indirizzo per la corrispondenza relativa all'attività legale, mentre l'indirizzo PEC dell’Avvocatura Generale dello Stato per le notificazioni (Processo Civile, Penale e Amministrativo), censito nel registro denominato "Reginde", previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 7, e nel registro di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, è ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it (vedi in tal senso Cass. ord.28.2.2023 n. 6025) e da ciò deriva la nullità della notifica del ricorso all'intimata Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II; considerato che nel caso di ricorso proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale ovvero presso un non idoneo indirizzo di posta certificata resta sanata, con effetto "ex tunc", non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art.370 c.p.c., dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (Cass. ord. 28.2.2023 n. 6025); rilevato che questa Corte ha già avuto modo di affermare con alcune recenti pronunce, che a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal registro e che, poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel (ReGIndE) (Cass. n.13224/2018; Cass. n.30139/2017); considerato che in continuità con il citato orientamento è stato affermato il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, -3- Ric. 2018 n. 35767 sez.

M2 - ud. 18 - 09 - 2019 conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli [OSCURATO:PERSONA] (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia.

Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'[OSCURATO:PERSONA] degli Indirizzi di [OSCURATO:PERSONA] (INIPEC)" (Cass. n.3709/2019); rilevato che facendo applicazione del principio nel caso di specie, si deve concludere che la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato destinato alla corrispondenza dell'attività legale, diverso da quello inserito nel ReGIndE utilizzabile per le notificazioni, non è idonea ad una corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II; considerato ulteriormente, che il ricorso non risulta notificato ai litisconsorti necessari, [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio e nei confronti dei quali va integrato il contraddittorio ex art. 331 c.p.c.; ritenuto, quindi che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo per rinnovare la notificazione all'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II all'indirizzo pec ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it, e per l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già contumaci nel giudizio di secondo grado, P.Q.M La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso all'indirizzo pec dell'Avvocatura Generale dello Stato risultante dal ReGIndE ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it nei confronti dell'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II, e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte da effettuarsi, a cura di parte ricorrente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19373/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] II, -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.507/2024depositata il 6.2.2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.5.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1979), Claudio, Luigi e Rosa é stato notificato in data 5.9.2024 all'Avvocatura dello Stato che ha patrocinato in secondo grado l'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II all'indirizzo pec stato.it, che è l'indirizzo per la corrispondenza relativa all'attività legale, mentre l'indirizzo PEC dell’Avvocatura Generale dello Stato per le notificazioni (Processo Civile, Penale e Amministrativo), censito nel registro denominato "Reginde", previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 7, e nel registro di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, è ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it (vedi in tal senso Cass. ord.28.2.2023 n. 6025) e da ciò deriva la nullità della notifica del ricorso all'intimata Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II; considerato che nel caso di ricorso proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale ovvero presso un non idoneo indirizzo di posta certificata resta sanata, con effetto "ex tunc", non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art.370 c.p.c., dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (Cass. ord. 28.2.2023 n. 6025); rilevato che questa Corte ha già avuto modo di affermare con alcune recenti pronunce, che a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal registro e che, poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel (ReGIndE) (Cass. n.13224/2018; Cass. n.30139/2017); considerato che in continuità con il citato orientamento è stato affermato il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, -3- Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 - ud. 18 - 09 - 2019 conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli [OSCURATO:PERSONA] (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'[OSCURATO:PERSONA] degli Indirizzi di [OSCURATO:PERSONA] (INIPEC)" (Cass. n.3709/2019); rilevato che facendo applicazione del principio nel caso di specie, si deve concludere che la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato destinato alla corrispondenza dell'attività legale, diverso da quello inserito nel ReGIndE utilizzabile per le notificazioni, non è idonea ad una corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II; considerato ulteriormente, che il ricorso non risulta notificato ai litisconsorti necessari, [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio e nei confronti dei quali va integrato il contraddittorio ex art. 331 c.p.c.; ritenuto, quindi che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo per rinnovare la notificazione all'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II all'indirizzo pec ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it, e per l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già contumaci nel giudizio di secondo grado, P.Q.M La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso all'indirizzo pec dell'Avvocatura Generale dello Stato risultante dal ReGIndE ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it nei confronti dell'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II, e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte da effettuarsi, a cura di parte ricorrente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla c
Sentenza Cassazione n. 14191/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris