CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 30274/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11647/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA pressolo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e di- fesidall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to IN- [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 477/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 11647/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rilevatoche, consentenza resa in data 17/10/2019, la Corte d’appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, in parziale accoglimento dell’appello pro- postoda [OSCURATO:PERSONA], per quel che ancora rileva in questa sede, harigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perla condanna del Convertino al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamentederivati, a carico degli istanti, dall’immissione di rumori intollerabilinel fondo di loro proprietà, nonché al risarcimento dei danni exart. 96 c.p.c. riferiti al comportamento processuale del Convertino; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziatocome il Rosa e la Alvino non avessero fornito una prova ade- guatadell’effettiva sussistenza dei danni patrimoniali lamentati come conseguenza del fatto illecito della controparte, sottolineando altresì l’insussistenzadi alcun comportamento processuale del Convertino ri- conducibileal paradigma descritto dall’art. 96 c.p.c.; avversola sentenza della Corte d’appello di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] e DonatellaAlvino propongono ricorso per cassazione sulla base di quat- tromotivi d’impugnazione; NicolaConvertino resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione del combinato disposto degli artt. 342, nn. 1 e 2, e 112 c.p.c.(in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteritenuto ammissibili i motivi di appello proposti dal Con- vertinoavverso la sentenza di primo grado in relazione al risarcimento deldanno patrimoniale denunciato dagli odierni stanti, nonostante la Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 11647/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri mancatarispondenza delle formulazioni impugnatorie della controparte airequisiti imposti dal citato art. 342 c.p.c.; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurispru- denzadi legittimità , il principio della specificità dei motivi d ’ impugna- zione– r ichiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. per l’individuazione dell'og- getto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deveessere effettuato il riesame della sentenza impugnata – i mpone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sen- tenzadi primo grado, accompagnandole con argomentazioni che con- futinoe contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incri- narneil fondamento logico - giuridico; peraltro,la verifica dell'osservanza dell'onere di specificazione non èdirettamente effettuabile dal giudice di legittimità, dacché interpre- tarela domanda - e, dunque, anche la domanda di appello - è compito delgiudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cas- sazione - così come avviene per ogni operazione ermeneutica - ha il poteredi controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza delrelativo procedimento e della logicità del suo esito; (Sez. 1, Sen- tenzan. 2217 del 01/02/2007, Rv. 594925 – 01; conf. Sez. L, Sentenza n.11828 del 27/05/2014, Rv. 631057 - 01); nelcaso di specie, la c orte territoriale ha dato atto che l’appellante, pursenza una “completa ottemperanza formale al disposto normativo”, avevaidentificato, in modo sufficientemente riconoscibile, le parti del provvedimentoimpugnato e le asserite violazioni di legge contestate, Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 11647/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri intal modo rispettando la necessaria esposizione della c.d. parte ‘re- scindente’,successivamente provvedendo, quanto alla parte c.d. ‘re- scissoria’,alla prospettazione di un giudizio alternativo a quello impu- gnato,consentendo un’agevole comprensione del contenuto del prov- vedimento in riforma invocato, così come peraltro reso palese dalla successiva trattazione delle questioni contestate sulle quali entrambe leparti hanno avuto modo di contraddire con compiutezza; devepertanto ritenersi che il giudice a quo abbia interpretato la domandadi appello in modo corretto, sulla scorta di un discorso giu- stificativodotato di adeguata coerenza logica e linearità argomenta- tiva, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamenterilevanti in questa sede; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione del combinato disposto degli artt. 329, co. 2, e 112 c.p.c. (inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale er- roneamentenegato la sussistenza del danno patrimoniale subito dagli odierni ricorrenti (anche) con riferimento alla componente da perdita dichances nell’alienare l’immobile di loro proprietà; posta risarcitoria nellaspecie accertata e liquidata dal giudice di primo grado in un capo dellasentenza non posta a oggetto dell’impugnazione di controparte e, conseguentemente, in palese violazione del principio dell’acquie- scenza; ilmotivo è infondato ; osservail C ollegio come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato l’avvenuto rigetto, da parte del giudice di primo grado, Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 11647/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della domanda proposta dagli attori con riguardo al “danno per diffi- coltà di vendita dell’immobile e per facere infungibile” ( pag. 4 della sentenzaimpugnata); sitratta – secondo l’interpretazione che deve ritenersi riferibile alla letturadella sentenza di primo grado fatta propria dalla corte d’appello (nonadeguatamente contraddetta dalle produzioni documentali offerte dagliodierni ricorrenti) – di quella voce di danno patrimoniale alterna- tivaal rivendicato danno per decremento della potenzialità remunera- tivadell’attività commerciale di bed breakfast che, viceversa, il giu- dicedi primo grado aveva accolto ; datale premessa discende che nessun onere impugnatorio incom- besse a carico del Convertino su tale specifico punto, con la conse- guenteinsussistenza di alcuna violazione del principio di acquiescenza (odi giudicato interno) in questa sede evocato dai ricorrenti ; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 2697, co. 2, e 2727 c.c., incombinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 111 Cost. (inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale er- roneamenteescluso la sussistenza del danno patrimoniale da lucro ces- sante subito dagli odierni istanti, con specifico riguardo all’attività di bed breakfast dagli stessi gestita, operando in tal modo un’inversione dell’onere della prova a carico dei ricorrenti, nonostante la mancata contestazione,da parte del Convertino, delle allegazioni e delle prove offertedagli odierni istanti nel corso del primo grado di giudizio; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 11647/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dallenorme di legge richiamate – si siano limitati ad allegare un’erro- nearicognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazionedella norma di legge, inerendo bensì alla tipica valuta- zionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legit- timità,unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plu- rimis,Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvol- gendo,la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applica- zionedelle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa,rispetto a quanto operato dal giudice a quo ; nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epi- grafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate da gli odierni ricorrent i deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazionefornita dalla corte territoriale del contenuto rappre- sentativodegli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti dicausa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato;Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 11647/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile,non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore incui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione diun fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previstidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti ; è peraltro appena il caso di sottolineare l’assoluta irrilevanza del richiamooperato dai ricorrenti alla pretesa omessa contestazione, da partedel Convertino, delle allegazioni e delle prove offerte dagli istanti nelcorso del giudizio, non incombendo a carico del convenuto l’onere dicontestare la valenza rappresentativa delle prove offerte dagli attori ai fini della dimostrazione degli elementi costitutivi della propria do- manda; sottoaltro profilo, varrà considerare come del tutto correttamente la corte territoriale abbia trascurato l’influenza della pretesa mancata contestazione,da parte del Convertino, delle allegazioni e delle prove offerte dai ricorrenti con riguardo alla natura e all’entità danni com- mercialisubiti dai ricorrenti , trattandosi di circostanze di fatto da detto convenutolegittimamente ignorati (siccome riferibili alla sfera di esclu- sivapertinenza degli attori ), con la conseguente decisiva incidenza, al riguardo,del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, aisensi del quale l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende ilfatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 11647/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri notialla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Sez. L, Ordi- nanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14652del 18/07/2016, Rv. 640518 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013,Rv. 625006 - 01), avuto altresì riguardo alla mancata di- mostrazione, da parte dei ricorrent i , dell’effettiva e concreta cono- scenza,in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incon- troverse; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 96, co. 1, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.),per avere la corte territoriale erroneamente escluso la ricondu- cibilitàdel comportamento processuale del Convertino al paradigma di cuiall’art. 96 c.p.c., a partire dalla fase cautelare ante causam e per tutto lo svolgimento del primo grado di giudizio, con particolare ri- guardoall’avvenuta resistenza in giudizio del Convertino con malafede ocolpa grave; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte, l’ accertamento della responsabilità ag- gravata,che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito ingiudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice delmerito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022 , Rv. 664188 –01; Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010 , Rv. 610816 - 01 ) ; nella specie, la corte territoriale ha specificamente considerato e apprezzatole ragioni sufficienti a escludere una responsabilità ex art.96 c.p.c. del Convertino, tanto nella fase ante causa m (per la legitti- mità della critica i risultati tecnici acquisito nel corso del giudizio), Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 11647/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri quantoin tutto il corso del procedimento ; e tanto, sulla base di argo- mentazionipienamente coerenti e corrette sul piano logico - giuridico ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; lespese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liqui- danocome da dispositivo; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro