CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17751/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla requisitoria già in atti e ha chiesto dichiararsi per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 4 giugno 2020 (dep. il 10 agosto 2020) la Corte di appello di Bologna - in parziale riforma della pronuncia in data 16 dicembre 2016 del G.u.p. del Tribunale di Rimini emessa all'esito di giudizio abbreviato ed appellata - per quel che qui rileva - dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] VARGAS, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 - capo C. della rubrica), ed ha rideterminato in mitius la pena principale a lui irrogata, revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni; la Corte territoriale ( ha confermato nel resto la decisione gravata, che aveva affermato la responsabilità del VARGAS per il delitto di lesioni personali aggravate in danno di Vincenzo VERZICCO (artt. 582, 583 n. 1 e 585 cod. pen. - capo A. della rubrica) così qualificato il fatto originariamente contestato quale tentato omicidio aggravato) e di [OSCURATO:PERSONA] LEONE (capo B. della rubrica), e lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali. I fatti in imputazione riguardano l'aggressione (e le conseguenze lesive) subite nelle prime ore del 14 luglio 2013 da VERZICCO e dal LEONE, appartenenti alla Polizia di Stato, mentre erano fuori servizio, dopo aver trascorso la serata nel locale COCONUT'S di Rimini. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando - con un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) - la manifesta illogicità, la carenza e la contraddittorietà della motivazione nonché il travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 ricorrente ha censurato la sentenza di secondo grado, assumendo che essa non avrebbe compiutamente argomentato sui motivi di appello ma si sarebbe limitata a una ricostruzione parziale delle risultanze processuali, in sostanza rimandando in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza una compiuta ricostruzione dell'intero quadro probatorio e avallando quanto ritenuto dal primo Giudice anche in ordine alla mancata visione da parte del difensore, nel contraddittorio tra le parti - che in tal modo sarebbe stato violato -, del video che ha ripreso talune fasi di quanto accaduto la sera dei fatti. A tale riguardo, la Corte bolognese avrebbe fatto riferimento erroneo ad una «annotazione della Squadra mobile del 6 agosto 2015», che sarebbe stata ribadita dal teste BAGLIONI nel contraddittorio all'udienza del 22 settembre 2014; e in tal modo, al di là dell'erroneo dato cronologico (in quanto la data dell'annotazione non può essere successiva a quello della detta udienza), i Giudici di appello avrebbero dimostrato di aver soltanto confermato la motivazione resa dal G.u.p.; in ogni caso, il BAGLIONI nulla avrebbe osservato «circa la visione delle immagini» (che invece avrebbe consentito di fare chiarezza in particolare sulla presenza presso la discoteca COCONUT'S di Rimini del imputato), le quali non sono state messe a disposizione della difesa e dei Giudici (come esposto nella sentenza di primo grado). Ancora, è stata censurata la ricostruzione del momento in cui si sarebbero verificati i fatti (in particolare, la difesa ha contestato la determinazione dell'orario in cui si è ritenuto che la discoteca fosse chiusa, smentito dalle dichiarazioni di Saurices R CARIONJO); si è dedotto che non sarebbero stati sentiti due testimoni chiave, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; l'ABREU (colto nell'immediatezza e sul luogo dei fatti con i vestiti /"" sporchi e le mani sporche di sangue, con un taglio alla mano sinistra, circostanza «sminuita dalla Corte bolognese») sarebbe stato erroneamente ritenuto estraneo ai fatti al di là della somiglianza con l'odierno imputato; la sentenza sarebbe illogica in relazione appunto alla ricostruzione degli eventi (e quindi delle tre risse che hanno avuto luogo la sera in discorso) ed avrebbe travisato gli elementi in atti, attribuendo eccessiva portata dimostrativa al riconoscimento del VARGAS da parte delle persone offese LEONE e VERZICCO (tenuto pure conto che in sede di incidente probatorio, tra i soggetti in relazione ai quali compiere la ricognizione vi era pure un collega degli stessi offesi, verosimilmente a loro noto), nonostante le discrasie nel loro narrato, la mancanza di certezza del riconoscimento, il fatto che tutto sia accaduto allorché vi era poca luce e che comunque il riconoscimento sarebbe stato inficiato dalla pubblicazione delle fotografie anche del VARGAS. Infine, i Giudici di merito in maniera illogica avrebbero svalutato la versione data dei testi a discarico. 1.1. La sentenza impugnata ha attribuito al VARGAS la responsabilità per i delitti di lesioni personali in imputazione, non soltanto mediante la condivisione di quanto esposto nella sentenza di primo grado, che ha dato conto analitico del compendio probatorio argomentando pure in ordine al medesimo ordine di allegazioni difensive poi sottoposte al Giudice del gravame (cfr. Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 - dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 01; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056 - 01), altresì evidenziando che l'imputato è stato riconosciuto da entrambe le persone offese sia nelle ritrazioni fotografiche a loro esibite sia in sede di incidente probatorio; e che - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa al fine di minare l'attendibilità del riconoscimento - non potesse affermarsi che il VARGAS, nel momento dell'aggressione, fosse ancora all'interno della discoteca. Sotto tale ultimo profilo, i Giudici di appello: - hanno attribuito centralità a quanto rappresentato dal teste di polizia giudiziaria BAGLIONE, senza che possa ritenersi decisiva l'erronea indicazione della data dell'annotazione di servizio sul cui contenuto egli ha deposto nel contraddittorio; e, in particolare alla circostanza che la sera del fatto, allorché le persone offese sono aggredite, la discoteca fosse già chiusa e non vi fossero più avventori al suo interno; - ed hanno, di converso, osservato come i dichiaranti che hanno affermato il contrario (peraltro, indicando orari diversi) non sono stati in grado di ancorare il loro ricordo a una circostanza oggettiva e riscontrabile esternamente, a differenza del teste di polizia giudiziaria che ha richiamato quanto emerso dalla visione dei filmati. Inoltre, la Corte di merito ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto che l'ABREU fosse estraneo ai fatti in imputazione, a nulla rilevando il fatto che egli avesse partecipato a un'altra delle risse che si sono verificare la sera de qua. Si tratta di un'argomentazione logica e congrua, che ha dato conto in maniera chiara delle ragioni per cui non ha accolto il gravame e, in particolare, dell'apprezzamento degli elementi decisivi ai fini del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01). Né la mancata allegazione agli atti dei filmati ha minato ex se la formazione della prove, atteso che su tale profilo è stata assunta la richiamata prova testimoniale e, essendosi proceduto nelle forme del rito abbreviato, è stata ritualmente utilizzata pure l'annotazione di polizia sopra richiamata dalla difesa. Rispetto ad essa a ben vedere il ricorso, oltre a dedurre il travisamento della prova in maniera generica e mediante una monca indicazione degli elementi in atti e ad assumere in maniera parimenti priva della necessaria specificità l'esigenza di escutere altri due testi, ha prospettando nel resto un diverso apprezzamento di merito non consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/01/2022. 11/Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ancolini [OSCURATO:PERSONA] \