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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31230/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA

1. Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova, quale giudice d'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Padova, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA]< è stato assolto dai reati di percosse e lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie.

2. Considerato che avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili già appellanti, denunciando vizi motivazionali quanto alla disposta assoluzione e rimarcando le ragioni secondo le quali, a loro giudizio, il litigio alla base dei reati avrebbe avuto origine dal loro rifiuto di far entrare l'imputato nella loro casa, di cui questi era proprietario-locatore, con conseguente reazione violenta da parte sua.

Si chiede, altresì, l'annullamento della sentenza anche avuto riguardo alla condanna alle spese legali sostenute dall'imputato.

3. Considerato, altresì, che è stata depositata rinuncia al ricorso da parte del difensore e procuratore speciale delle parti civili e che, al tempo stesso, il difensore dell'imputato ha depositato memoria difensiva con cui (rappresentata l'esistenza di un processo speculare, a parti invertite, nell'ambito del quale la persona offesa Zarouala è stato condannato definitivamente per l'aggressione ai suoi danni) ha c:hiesto l'inammissibilità del ricorso poiché proposto per vizio di motivazione avverso una sentenza relativa a reati di competenza del giudice di pace, chiedendo anche la condanna delle parti civili alla rifusione delle spese sostenute per il giudizio.

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, causa di inammissibilità che determina l'immediata impossibilità di proseguire nel rapporto processuale, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nulla è dovuto, invece, per le spese richieste dalla difesa dell'imputato, la cui istanza è genericamente formulata e non prende neppure in considerazione la causa di inammissibilità peculiare costituita dalla rinuncia dei ricorrenti al ricorso P. Q. M. Dichiara inammissibild L ricorsq e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese richieste dalla difesa dell'imputato._ l K. Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova, quale giudice d'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Padova, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA]< è stato assolto dai reati di percosse e lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie. 2. Considerato che avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili già appellanti, denunciando vizi motivazionali quanto alla disposta assoluzione e rimarcando le ragioni secondo le quali, a loro giudizio, il litigio alla base dei reati avrebbe avuto origine dal loro rifiuto di far entrare l'imputato nella loro casa, di cui questi era proprietario-locatore, con conseguente reazione violenta da parte sua. Si chiede, altresì, l'annullamento della sentenza anche avuto riguardo alla condanna alle spese legali sostenute dall'imputato. 3. Considerato, altresì, che è stata depositata rinuncia al ricorso da parte del difensore e procuratore speciale delle parti civili e che, al tempo stesso, il difensore dell'imputato ha depositato memoria difensiva con cui (rappresentata l'esistenza di un processo speculare, a parti invertite, nell'ambito del quale la persona offesa Zarouala è stato condannato definitivamente per l'aggressione ai suoi danni) ha c:hiesto l'inammissibilità del ricorso poiché proposto per vizio di motivazione avverso una sentenza relativa a reati di competenza del giudice di pace, chiedendo anche la condanna delle parti civili alla rifusione delle spese sostenute per il giudizio. 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, causa di inammissibilità che determina l'immediata impossibilità di proseguire nel rapporto processuale, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla è dovuto, invece, per le spese richieste dalla difesa dell'imputato, la cui istanza è genericamente formulata e non prende neppure in considerazione la causa di inammissibilità peculiare costituita dalla rinuncia dei ricorrenti al ricorso P. Q. M. Dichiara inammissibild L ricorsq e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese richieste dalla difesa dell'imputato._ l K. Così deciso
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