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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 26752/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il motivo di ricorso proposto, con il quale si deduce erroneavalutazione dei requisiti legittimanti la sostituzione della pena detentiva breveoltre che non consentito perché reiterativo, è anche generico ed aspecificoquanto alla tema della omessa applicazione di sanzioni sostitutive, attesa laspecifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello (pag. 3 dove sonostati in tal senso valorizzati una serie di precedenti specifici ostativi alla prognosipositiva circa il buon esito della sanzione sostitutiva), così correttamenteapplicando il principio secondo il quale in tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, il giudice, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa circal'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato avendo riguardo solo aisuoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione anche dalla naturae dal numero degli stessi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti (Sez.4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741-01), come avvenuto nel caso dispecie;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il motivo di ricorso proposto, con il quale si deduce erroneavalutazione dei requisiti legittimanti la sostituzione della pena detentiva breveoltre che non consentito perché reiterativo, è anche generico ed aspecificoquanto alla tema della omessa applicazione di sanzioni sostitutive, attesa laspecifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello (pag. 3 dove sonostati in tal senso valorizzati una serie di precedenti specifici ostativi alla prognosipositiva circa il buon esito della sanzione sostitutiva), così correttamenteapplicando il principio secondo il quale in tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, il giudice, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa circal'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato avendo riguardo solo aisuoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione anche dalla naturae dal numero degli stessi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti (Sez.4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741-01), come avvenuto nel caso dispecie;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26752/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris