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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 maggio 1957

Cassazione n. 31000/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il 01/05/1957 avverso l'ordinanza del 27/08/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] - sez. riesame misure cautelari.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite, per la ricorrente, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei confronti dell'indagata la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di corruzione e frode nelle pubbliche forniture (rispettivamente, capi 7 e 10 delle imputazioni provvisorie). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali la ricorrente in concreto non si confronta.

1. Con il primo motivo, riguardante il reato di corruzione di cui al capo 7 delle imputazioni provvisorie, la ricorrente lamenta vizi di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e travisamento del fatto (quanto alla doverosità o meno della proroga de qua); non sarebbe, inoltre, enucleabile un atto contrario ai doveri d'ufficio dell'indagata, che si sarebbe limitata a proporre, non anche ad accordare, la predetta proroga, ed, infine, l'indagata non avrebbe mai offerto ricompense in cambio di favori per il figlio, essendo peraltro ben consapevole delle millanterie degli interlocutori.

1.1. Con il secondo motivo, riguardante il reato di frode nelle pubbliche forniture di cui al capo 10 delle imputazioni provvisorie, la ricorrente lamenta violazione di leggi penali quanto alla mancata riqualificazione dei fatti ex art. 355 cod. pen., nonché vizi di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed ancora travisamento del fatto: mancherebbe la prova della consapevolezza, da parte dell'indagata, dell'inefficienza dei servizi di pulizia de quibus; difetterebbero gli elementi costitutivi del reato ipotizzato, potendo al più ricorrere quelli del reato di cui all'art. 355 cod. pen., in ordine al quale, peraltro, non sarebbe possibile effettuare intercettazioni né applicare misure coercitive detentive; l'indagata non era, infine, deputata al controllo della regolarità dell'esecuzione del contratto de quo.

1.2. Con il terzo motivo, l'indagata formula doglianze inerenti alla scelta della misura ritenuta necessaria per soddisfare le ritenute esigenze cautelari.

2. E' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati z dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che la mancata rispondenza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d.

«travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.

Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).

2.1. Le reiterate doglianze della ricorrente, nella parte in cui lamentano "travisamento del fatto", non sono, pertanto, consentite.

3. Deve ancora premettersi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); inoltre, gli esiti delle intercettazioni non necessitano di riscontri, avendo valenza probatoria (nel procedimento di cognizione) ovvero indiziaria (nell'ambito del subprocedimento cautelare) "piena" (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01).

4. Ciò premesso, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza dei reati provvisoriamente ascritti all'indagata, desunti dai giudici del merito essenzialmente dalle acquisite intercettazioni di conversazioni (riportate diffusamente nell'ordinanza impugnata, da pag. 6), oltre che dalla acquisita documentazione, il Tribunale, confutando punto per punto i contrari rilievi della difesa, ha evidenziato (pag. 6 e seguenti dell'ordinanza impugnata), quanto al reato di cui al capo 7, che l'indagata, in qualità di p.u. (quale funzionaria della competente A.S.P. e, nello specifico, [OSCURATO:PERSONA] del procedimento), ha contribuito al rilascio della proroga de qua ("tale delibera è stata assunta proprio sulla scorta della proposta di delibera redatta dalla Ambrogio, nonostante la stessa funzionaria fosse più volte venuta a conoscenza di reclami per le inefficienze del servizio reso dall'A.T.I.

Helios e, lungi dal segnalare tali problematicità per iscritto o anche solo oralmente al D.E.C., si è spesa al fine di consentire ai coindagati di ottenere la proroga del servizio, cosa poi puntualmente avvenuta"), operando reiterate e decise pressioni per ricevere, in cambio, come già accaduto in precedenza per un nipote, la promessa di assunzione del figlio [OSCURATO:PERSONA]; come osserva il Tribunale a pag. 8 dell'ordinanza impugnata, "la serietà della promessa appare ancora più palese se si considera che per far conseguire il posto di lavoro al Pucinotti viene coinvolto dai coindagati anche il consigliere regionale [OSCURATO:PERSONA]".

4.1. Quanto al reato di cui al capo 10, il Tribunale, confutando punto per punto i contrari rilievi della difesa, ha evidenziato (pag. 9 e seguenti dell'ordinanza impugnata) che l'indagata ha contribuito alla commissione del reato perché, pur non rivestendo "un ruolo strettamente collegato all'esecuzione dei contratti", in qualità di R.U.P.

"ha evitato di segnalare al D.E.C. le molteplici inefficienze nell'erogazione del servizio di cui era venuta a conoscenza": ella, "lungi dal vigilare sulla corretta esecuzione del contratto attivando i poteri-doveri di cui era titolare, è divenuta garante della sua mancata/inesatta esecuzione oltre che fautrice dell'illegittima estensione dell'accordo".

4.1.1. L'indagata non documenta di aver posto dinanzi al Tribunale la questione riguardante la qualificazione giuridica dei fatti accertati ex art. 455 cod. pen., che deve quindi ritenersi inammissibilmente proposta per la prima volta in questa sede (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, S., Rv. 266226 — 01), trattandosi di questione nel caso di specie non rilevabile di ufficio, perché postulante valutazioni di natura fattuale in precedenza non sollecitate al competente giudice del merito.

4.2. In concreto, la difesa della ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni intercettate concordemente valorizzate dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate.

A

4.2.1. Le imputazioni provvisorie mosse in danno dell'indagata evocano, inoltre, un concorso di persone ex art. 110 cod. pen.: per tale ragione, diversamente da quanto la difesa della ricorrente mostra, implicitamente quanto evidentemente, di ritenere, non è necessario che l'indagata abbia posto in essere le condotte tipiche previste dalle norme incriminatrici che si assumono violate, essendo sufficiente che abbia fornito ad esse - come nella specie verificatosi - un contributo, anche atipico, di agevolazione, causalmente rilevante.

4.3. Per quanto, infine, riguarda le esigenze cautelari e la scelta della misura idonea a soddisfarle, il Tribunale ha valorizzato la estrema gravità dei fatti accertati, motivatamente concludendo (pag. 10 e s. dell'ordinanza impugnata) nel senso di ritenere (valorizzando anche una conversazione intervenuta in data 29/07/2021, nel corso della quale l'indagata continua pervicacemente ad insistere, non è ben chiaro a quale titolo, per ottenere l'assunzione del figlio presso la società Hitachi) la sussistenza di un tuttora attuale e concreto pericolo di recidiva, oltre che, con estrema benevolenza, l'adeguatezza degli arresti domiciliari.

5. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali oltre che (apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa: cfr.

Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il 01/05/1957 avverso l'ordinanza del 27/08/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] - sez. riesame misure cautelari. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite, per la ricorrente, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei confronti dell'indagata la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di corruzione e frode nelle pubbliche forniture (rispettivamente, capi 7 e 10 delle imputazioni provvisorie). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali la ricorrente in concreto non si confronta. 1. Con il primo motivo, riguardante il reato di corruzione di cui al capo 7 delle imputazioni provvisorie, la ricorrente lamenta vizi di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e travisamento del fatto (quanto alla doverosità o meno della proroga de qua); non sarebbe, inoltre, enucleabile un atto contrario ai doveri d'ufficio dell'indagata, che si sarebbe limitata a proporre, non anche ad accordare, la predetta proroga, ed, infine, l'indagata non avrebbe mai offerto ricompense in cambio di favori per il figlio, essendo peraltro ben consapevole delle millanterie degli interlocutori. 1.1. Con il secondo motivo, riguardante il reato di frode nelle pubbliche forniture di cui al capo 10 delle imputazioni provvisorie, la ricorrente lamenta violazione di leggi penali quanto alla mancata riqualificazione dei fatti ex art. 355 cod. pen., nonché vizi di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed ancora travisamento del fatto: mancherebbe la prova della consapevolezza, da parte dell'indagata, dell'inefficienza dei servizi di pulizia de quibus; difetterebbero gli elementi costitutivi del reato ipotizzato, potendo al più ricorrere quelli del reato di cui all'art. 355 cod. pen., in ordine al quale, peraltro, non sarebbe possibile effettuare intercettazioni né applicare misure coercitive detentive; l'indagata non era, infine, deputata al controllo della regolarità dell'esecuzione del contratto de quo. 1.2. Con il terzo motivo, l'indagata formula doglianze inerenti alla scelta della misura ritenuta necessaria per soddisfare le ritenute esigenze cautelari. 2. E' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati z dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che la mancata rispondenza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). 2.1. Le reiterate doglianze della ricorrente, nella parte in cui lamentano "travisamento del fatto", non sono, pertanto, consentite. 3. Deve ancora premettersi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); inoltre, gli esiti delle intercettazioni non necessitano di riscontri, avendo valenza probatoria (nel procedimento di cognizione) ovvero indiziaria (nell'ambito del subprocedimento cautelare) "piena" (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01). 4. Ciò premesso, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza dei reati provvisoriamente ascritti all'indagata, desunti dai giudici del merito essenzialmente dalle acquisite intercettazioni di conversazioni (riportate diffusamente nell'ordinanza impugnata, da pag. 6), oltre che dalla acquisita documentazione, il Tribunale, confutando punto per punto i contrari rilievi della difesa, ha evidenziato (pag. 6 e seguenti dell'ordinanza impugnata), quanto al reato di cui al capo 7, che l'indagata, in qualità di p.u. (quale funzionaria della competente A.S.P. e, nello specifico, [OSCURATO:PERSONA] del procedimento), ha contribuito al rilascio della proroga de qua ("tale delibera è stata assunta proprio sulla scorta della proposta di delibera redatta dalla Ambrogio, nonostante la stessa funzionaria fosse più volte venuta a conoscenza di reclami per le inefficienze del servizio reso dall'A.T.I. Helios e, lungi dal segnalare tali problematicità per iscritto o anche solo oralmente al D.E.C., si è spesa al fine di consentire ai coindagati di ottenere la proroga del servizio, cosa poi puntualmente avvenuta"), operando reiterate e decise pressioni per ricevere, in cambio, come già accaduto in precedenza per un nipote, la promessa di assunzione del figlio [OSCURATO:PERSONA]; come osserva il Tribunale a pag. 8 dell'ordinanza impugnata, "la serietà della promessa appare ancora più palese se si considera che per far conseguire il posto di lavoro al Pucinotti viene coinvolto dai coindagati anche il consigliere regionale [OSCURATO:PERSONA]". 4.1. Quanto al reato di cui al capo 10, il Tribunale, confutando punto per punto i contrari rilievi della difesa, ha evidenziato (pag. 9 e seguenti dell'ordinanza impugnata) che l'indagata ha contribuito alla commissione del reato perché, pur non rivestendo "un ruolo strettamente collegato all'esecuzione dei contratti", in qualità di R.U.P. "ha evitato di segnalare al D.E.C. le molteplici inefficienze nell'erogazione del servizio di cui era venuta a conoscenza": ella, "lungi dal vigilare sulla corretta esecuzione del contratto attivando i poteri-doveri di cui era titolare, è divenuta garante della sua mancata/inesatta esecuzione oltre che fautrice dell'illegittima estensione dell'accordo". 4.1.1. L'indagata non documenta di aver posto dinanzi al Tribunale la questione riguardante la qualificazione giuridica dei fatti accertati ex art. 455 cod. pen., che deve quindi ritenersi inammissibilmente proposta per la prima volta in questa sede (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, S., Rv. 266226 — 01), trattandosi di questione nel caso di specie non rilevabile di ufficio, perché postulante valutazioni di natura fattuale in precedenza non sollecitate al competente giudice del merito. 4.2. In concreto, la difesa della ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni intercettate concordemente valorizzate dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate. A 4.2.1. Le imputazioni provvisorie mosse in danno dell'indagata evocano, inoltre, un concorso di persone ex art. 110 cod. pen.: per tale ragione, diversamente da quanto la difesa della ricorrente mostra, implicitamente quanto evidentemente, di ritenere, non è necessario che l'indagata abbia posto in essere le condotte tipiche previste dalle norme incriminatrici che si assumono violate, essendo sufficiente che abbia fornito ad esse - come nella specie verificatosi - un contributo, anche atipico, di agevolazione, causalmente rilevante. 4.3. Per quanto, infine, riguarda le esigenze cautelari e la scelta della misura idonea a soddisfarle, il Tribunale ha valorizzato la estrema gravità dei fatti accertati, motivatamente concludendo (pag. 10 e s. dell'ordinanza impugnata) nel senso di ritenere (valorizzando anche una conversazione intervenuta in data 29/07/2021, nel corso della quale l'indagata continua pervicacemente ad insistere, non è ben chiaro a quale titolo, per ottenere l'assunzione del figlio presso la società Hitachi) la sussistenza di un tuttora attuale e concreto pericolo di recidiva, oltre che, con estrema benevolenza, l'adeguatezza degli arresti domiciliari. 5. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali oltre che (apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa: cfr. Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
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