CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 46297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA]Anna, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere, applicata allo stesso D'Anna con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Salerno, con la misura degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., con riguardo alla partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di giochi e scommesse illegali. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Anna, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata relativamente alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza del reato di associazione per delinquere sia delle esigenze cautelari. Sotto il primo profilo, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Salerno avrebbe ritenuto l'esistenza dell'associazione per delinquere «sulla base di elementi processuali assolutamente risalenti nel tempo», in relazione ai quali non sarebbe possibile «ritenere la sussistenza, ovvero l'attualità di un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di gioco illegale». Quanto alla sua partecipazione alla predetta associazione, il ricorrente deduce che: a) non avrebbero «alcuna valenza probatoria le conversazioni richiamate dal Tribunale del Riesame di Salerno, in cui il D'Anna si rapporta telematicamente - tramite la piattaforma skype - con alcuni soggetti operanti anche loro nell'ambito del gioco, nel ristretto arco di tempo che va dal 13 luglio 2016 al 15 settembre 2016»; b) diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, egli «non ricopre un ruolo nella presunta associazione [...], né ha stabili contatti con gli altri presunti associati, che di fatto neanche conosce di persona»; c) l'unico reato-fine che gli era stato contestato (art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) risaliva al 2016; d) difettavano «elementi significativi» del ruolo di «anello fondamentale della catena associativa» attribuitogli dal Tribunale di Salerno, atteso che «gli unici elementi su cui si basa l'ordinanza [...] sono gli sporadici contatti che [egli] aveva con altri soggetti operanti nell'attività del gioco - si tratta sempre di conversazioni che si svolgono solo telematicamente - con la conseguenza che non si vede come oggi si possa ritenere la sussistenza di un reato associativo». Sotto il secondo profilo, il ricorrente deduce che le condotte a lui attribuite si sarebbero definitivamente interrotte nel 2016, con la conseguenza che le esigenze cautelari «si sono affievolite del tutto», mentre sarebbe del tutto generica l'affermazione dell'ordinanza impugnata circa il suo «coinvolgimento nel giro illecito di affari». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è inammissibile sotto entrambi i profili in cui è articolato perché è fondato su argomentazioni generiche o, comunque, manifestamente infondate. 2. Deve essere anzitutto esaminato il primo profilo, relativo alla motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. 2.1. In proposito, occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). 2.2. Si deve altresì rammentare, con riguardo al reato di associazione per delinquere, che la Corte di cassazione ha chiarito che il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 17/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442-01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258009-01). Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403-01; Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, Montani, Rv. 203642). 2.3. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, tornando al caso in esame, si deve rilevare che il Tribunale di Salerno ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi dell'esistenza della contestata associazione per delinquere traendola da una pluralità di elementi, quali intercettazioni telefoniche e telematiche, tabulati telefonici, indagini di polizia giudiziaria, servizi di osservazione a distanza e ravvicinati, perquisizioni, analisi dei dati contenuti nei dispositivi elettronici sottoposti a sequestro a seguito di perquisizione informatica, acquisizioni documentali, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] cl. '61 detto "Rocco", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), dichiarazioni di coindagati ([OSCURATO:PERSONA] cl. '91 detto "Nicolas"), rogatorie, elementi dai quali era emersa la struttura dell'associazione per delinquere. Questa era una complessa organizzazione criminale con sede a [OSCURATO:PERSONA] e organizzata attorno alla persona di [OSCURATO:PERSONA], soggetto di notevole spessore criminale in quanto proveniente da ambienti legati alla criminalità organizzata calabrese e operativo su tutto il territorio nazionale ed estero, capace di gestire una lucrosa attività correlata all'utilizzazione di piattaforme operanti su vari siti web, mediante l'offerta al pubblico di giochi e scommesse, attività illecita perché effettuata senza le necessarie concessioni/autorizzazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La complessa organizzazione ruotava attorno alla proprietà esclusiva di un apposito software di gioco e alla disponibilità di siti web operanti su server stranieri, all'esistenza di una fitta rete di affiliati che distribuivano capillarmente il gioco, nonché alla capacità di ripartire e occultare le ingenti somme illecite fra i vari soggetti coinvolti e operanti a distanza; condizioni che venivano realizzate attraverso la predisposizione di uomini e mezzi operanti sia Italia sia all'estero, in grado di essere fisicamente presenti sul territorio, ma anche capaci di governare il sistema da remoto, con le più moderne tecnologie informatiche e finanziarie. Ciò rilevato, si deve ritenere che il Tribunale di Salerno abbia fatto buon uso dei ricordati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di associazione per delinquere, avendo reputato che la presenza di una struttura connotata da stabilità, in virtù della quale ogni partecipante era chiamato a svolgere uno specifico ruolo, il costante modus operandi, le gerarchie interne e la distribuzione dei ruoli portavano a ritenere l'esistenza degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere, compresa la consapevolezza dell'esistenza del vincolo associativo. Ciò in considerazione della ripartizione dei ruoli di ogni partecipante, che comportava la certa cognizione di ognuno di essi dell'esistenza di diversi ambiti di operatività dei membri, delle gerarchie esistenti, delle modalità di realizzazione delle condotte e dei diversi incarichi spettanti a ogni associato, così che ognuno era consapevole di potere fare affidamento sugli altri per le singole fasi. Lo scopo della struttura gerarchica diretta da [OSCURATO:PERSONA] era quello di diffondere la piattaforma "dollaropoker-dollaro.pokerdgbpoker", diretta promanazione della piattaforma "dollaro" creata da [OSCURATO:PERSONA], utilizzando software illegali attivi sulla rete, mediante server esteri e utilizzabili sia in Italia sia all'estero. L'associazione era articolata su una struttura piramidale, composta da una rete discendente dal vertice, denominato "azienda", sino ai singoli esercizi commerciali, presso i quali i singoli giocatori effettuavano le giocate, attraverso vari livelli di gestione (Nation, Regioni, Distretti, Club), passando per la rete che operava dalla Romania e il settore informatico, i quali assicuravano il buon funzionamento della piattaforma, così lasciando emergere un assetto organizzativo caratterizzato da una precisa distribuzione dei ruoli. I siti utilizzati per giocare, con domini web aventi suffisso ".com.", ".net", ".co.", ".eu" erano illegali, in quanto non autorizzati per l'offerta di gioco on line dall'amministrazione dei Monopoli di Stato e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, poiché privi dell'estensione ".it" che identifica l'Italia ed è l'unica autorizzata dai predetti enti di disciplina e vigilanza del gioco. L'accesso ai predetti siti web di gioco illegale era diffuso capillarmente e gestito sul territorio nazionale ed estero mediante un sistema piramidale con vari livelli gestionali che partivano dal vertice, denominato dagli stessi indagati, come detto, "azienda", e che disponeva della titolarità dei software utilizzati oltre che delle credenziali di accesso all'intera piattaforma informatica (user id e password). A fonte di ciò, la doglianza del ricorrente secondo la quale il Tribunale di Salerno avrebbe reputato la sussistenza dell'associazione per delinquere «sulla base di elementi processuali assolutamente risalenti nel tempo», in relazione ai quali non sarebbe possibile «ritenere la sussistenza, ovvero l'attualità di un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di gioco illegale», risulta del tutto generica, anche perché non si confronta minimamente con le argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata, e, comunque, manifestamente infondata. 2.4. Quanto alla sussistenza dei gravi indizi della partecipazione del D'Anna alla predetta associazione per delinquere, il Tribunale di Salerno ha dato conto, in modo coerente ed esente da vizi logici, degli elementi a supporto. [OSCURATO:PERSONA]Anna era risultato gestire i livelli associativo-aziendale criminale "national" denominati "futurbet" e "gammabet", che erano attivi prevalentemente in Sicilia e in Calabria ed erano associati alla più ampia piattaforma di gaming on line del "Dollaro.poker-dbg.poker". A carico dell'indagato vi erano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva indicato come proprietario della società di diritto maltese "Gamma soft", la quale realizzava in Italia siti di gioco illegale con integrata la piattaforma "dollaropoker". Inoltre, il nome del D'Anna era presente nella rubrica skype di [OSCURATO:PERSONA], registrato con il nickname "Gammabet.gino". Durante le chat skype, il D'Anna aveva dialogato con i suoi sodali, in particolare con [OSCURATO:PERSONA], braccio destro del Cirillo, utilizzando il nickname "Gammabet.gino". L'indagato aveva contribuito costantemente e continuativamente ad accrescere in modo consistente gli introiti del gruppo capeggiato dal Cirillo, come emergeva anche dalla contabilità. Nei suoi confronti, era stata anche esercitata una pressione da parte del vertice, in quanto non era momentaneamente in regola con i pagamenti, atteso che, nonostante fosse un associato di rilievo per gli grandi introiti procurati al gruppo, era anch'egli sottoposto alle comuni e rigide regole associative, in base alle quali chi non era in regola con i pagamenti subiva l'interruzione dei collegamenti. [OSCURATO:PERSONA]Anna aveva altresì raggiunto accordi anche con [OSCURATO:PERSONA], inventore e proprietario del gioco illegale. [OSCURATO:PERSONA]Anna faceva parte di un gruppo di vertice, ragione per cui, oltre che destinatario di pagamenti da eseguire nei termini prescritti, era anche il punto di riferimento per la gestione e la risoluzione di problemi e irregolarità, come era emerso dalle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle doglianze prospettate nella richiesta di riesame, il Tribunale di Salerno risulta averle debitamente considerate e superate con argomentazioni prive di illogicità. Circa il periodo di partecipazione all'associazione, le chat attestavano una pregressa partecipazione da parte del D'Anna antecedente al marzo 2016. Tra l'altro, risultavano accordi presi già col Tancredi, l'iniziatore della consorteria. L'assenza di conoscenze personali è stata ritenuta dal Tribunale salernitano non decisiva, in quanto le modalità di comunicazione utilizzate dall'associazione avvenivano tramite skype e via e-mail, proprio allo scopo di evitare contatti telefonici e incontri personali che avrebbero potuto cadere sotto il controllo delle forze dell'ordine. Il Tribunale del riesame, nel rispondere alle doglianze avanzate in sede di riesame, ha pertanto evidenziato, in modo del tutto coerente e privo di illogicità, gli elementi indiziari relativi al ruolo di rilievo, e determinante ai fini dell'operatività dell'intera associazione, rivestito dall'indagato e, quindi, al suo ruolo di partecipe. Tale motivazione non è inficiata dalle doglianze avanzate dal ricorrente con il motivo di ricorso. Quanto a quelle (di cui sub a e d) secondo cui non avrebbero «alcuna valenza probatoria le conversazioni richiamate dal Tribunale del Riesame di Salerno, in cui il D'Anna si rapporta telematicamente - tramite la piattaforma skype - con alcuni soggetti operanti anche loro nell'ambito del gioco, nel ristretto arco di tempo che va dal 13 luglio 2016 al 15 settembre 2016» e «gli unici elementi su cui si basa l'ordinanza [...] sono gli sporadici contatti che [egli] aveva con altri soggetti operanti nell'attività del gioco - si tratta sempre di conversazioni che si svolgono solo telematicamente - con la conseguenza che non si vede come oggi si possa ritenere la sussistenza di un reato associativo», si tratta di doglianze che, da un lato, non si confrontano compiutamente con la riassunta motivazione dell'ordinanza impugnata e, dall'altro lato, si appalesano come del tutto generiche, atteso che, nel negare valenza probatoria alle conversazioni telematiche, il ricorrente omette del tutto qualsiasi riferimento al contenuto delle stesse. Quanto alla doglianza (di cui sub b) secondo cui, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, egli «non ricopre un ruolo nella presunta associazione [...], né ha stabili contatti con gli altri presunti associati, che di fatto neanche conosce di persona», essa risulta generica atteso che, da un lato, si limitata alla mera negazione di avere avuto un ruolo nell'associazione, e, dall'altro lato, non considera la ricordata argomentazione del Tribunale di Salerno in ordine alla non decisività della mancanza di conoscenza personale tra gli associati.Quanto alla doglianza (di cui sub c), secondo cui l'unico reato-fine che gli era stato contestato risaliva al 2016, è sufficiente osservare che la contestazione di un unico reato fine non esclude, logicamente, la partecipazione all'associazione. 3. Si deve ora passare all'esame del secondo profilo, relativo alla motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alle esigenze cautelari. 3.1. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, esigenza cautelare che viene qui in rilievo, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01). Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). 3.2. Ciò rammentato, il Tribunale di Salerno ha ritenuto la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati in ragione della reiterazione di comportamenti delittuosi specifici da parte del D'Anna, secondo un consolidato modus operandi, sottolineando come l'attività delittuosa in forma associata in materia di giochi illegali costituisse un sistema assurto a stile di vita, teso all'acquisizione di guadagni illeciti. Lo stesso Tribunale ha rilevato, da un lato, che la condotta del D'Anna si era protratta fino al mese di ottobre del 2019 e, dall'altro lato, che lo stesso indagato aveva contribuito in modo continuativo e determinante all'affermazione del sodalizio criminale, specie sotto il profilo degli utili conseguiti, grazie all'allarmante dimostrata professionalità nel settore del gioco, di cui il D'Anna gestiva le articolazioni nel territorio siciliano. La continuità e stabile attività partecipativa, rappresentativa dell'allarmante personalità del D'Anna, si accompagnavano, inoltre, a un'ampia serie di precedenti in materia di stupefacenti e di rifiuti, oltre che di carichi pendenti per reati specifici. La gravità della condotta, protrattasi per un rilevante lasso temporale, sì da essere coinvolto in sistemi illeciti fino a divenire lui stesso un anello fondamentale della catena associativa, stante la sua professionalità nel settore del gioco, giustificano l'elevata probabilità del verificarsi di recidiva. In modo non illogico, il Tribunale di Salerno ha rilevato che la distanza temporale dai fatti, evocata dalla difesa, certamente non particolarmente risalenti (in quanto contestati fino al 2019), doveva ritenersi controbilanciata dalla continuità della condotta partecipativa del D'Anna e dalla sua disponibilità incondizionata agli interessi criminali del gruppo. Non vi sono erano dunque i presupposti, come logicamente rilevato dalla pronuncia, per comprovare un'occasionalità della condotta. A fonte di tale ampia motivazione, priva di vizi logici, il ricorrente si limita a reiterare la doglianza - già prospettata in sede di riesame e disattesa dal Tribunale di Salerno - basata sul fatto che le condotte a lui attribuire si sarebbero definitivamente interrotte nel 2016, senza neppure confrontarsi con la motivazione resa al riguardo dai giudici del riesame. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al