Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 1994

Cassazione n. 21421/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] nato il 21/01/1994 [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/03/1986 avverso la sentenza del 12/01/2026 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M3IGU 2026 m [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il 21/01/1994 [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/03/1986 avverso la sentenza del 12/01/2026 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M3IGU 2026 m [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21421/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris