CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16439/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41316/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso ha a oggetto censure generiche ed è inoltre meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove ha osservato che la pena inflitta era stata determinata dal primo giudice nella misura minima prevista dalla legge ed, in ogni caso, la gravità della condotta, caratterizzata anche per la sua gratuità e la noncuranza dell'incolumità altrui, erano elementi ostativi al riconoscimento del predetto beneficio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i