CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 09435/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23148 - 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Torino, al corso [OSCURATO:PERSONA], n. 65, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]/[OSCURATO:PARTITA_IVA] - titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Torino, al corso Peschiera, n. 249, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. ce‘;\ l(1( CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 602 - 21.5/8.6.2020 Corte d'Appello di Torino, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che la "MEC.P" s.r.l. ha allegato rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 17.9.2021 al ricorso iscritto al n. 23148 - 2020 R.G.; preso atto che il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla "MEC.P" s.r.l. ed iscritto al n. 23148 - ~:931 2.02or< Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022 Il presidente dott [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCELLEPtIA A.Az/./LL & /- • 2 3 MAR 2022 - i n CANCELLIEjL , i ncenzo Pio