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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15854/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti affidati ai difensori, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato al medesimo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le indagini hanno portato i Giudici della cautela a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza circa l'integrazione, da parte del ricorrente, del reato di cui agli artt. 513-bis, comma 2, e 416-bis.1 cod. pen. poiché, quale organizzatore di fatto dell'evento "[OSCURATO:PERSONA] 2019" di Cetraro, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della "Security XXL Protection" S.r.l., compiva atti di concorrenza illecita con minaccia implicita in occasione della suddetta manifestazione; con le aggravanti di aver agito in relazione ad attività sponsorizzata e patrocinata dal Comune di Cetraro, sfruttando il "metodo mafioso" ed al fine di agevolare l'associazione di 'ndrangheta facente capo alla "cosca Muto".

Secondo l'accusa, dopo aver concordato con i referenti della cosca Muto l'affidamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] del servizio di sicurezza e vigilanza per l'evento "[OSCURATO:PERSONA] 2019", [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rappresentato a [OSCURATO:PERSONA] - operatore economico che era stato in precedenza individuato ed opzionato per il medesimo servizio - il cambio deciso dagli esponenti mafiosi, così da indurlo a desistere da eventuali ragioni contrarie alla scelta operata dal sodalizio.

Allo stesso modo, [OSCURATO:PERSONA], altro operatore economico interessato all'affidamento del servizio, veniva escluso nella preliminare fase di valutazione.

2. Con atto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen..

Il Tribunale della cautela, secondo la difesa, si è limitato a rinviare alla motivazione resa nell'ordinanza genetica senza evidenziare le ragioni alla base della ritenuta integrazione del delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen..

Dalla stessa ordinanza (pag. 4) emerge il pregresso rapporto commerciale tra Occhiuzzo ed il concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], per il quale il primo aveva omesso di saldare il debito contratto per la relativa prestazione l'anno precedente.

Il Tribunale ha ritenuto integrato il reato facendo non pertinente riferimento a precedenti giurisprudenziali, senza però motivare in ordine alla concorrente condotta violenta o minacciosa realizzata nei confronti degli altri soggetti attivi nel settore; infondatamente il Tribunale ha ritenuto integrato il concorso nel delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. per aver individuato l'agenzia riferibile al Caputo per la sicurezza dell'evento "Moda mare 2019", senza indicazione alcuna in ordine alle modalità attraverso cui sarebbe stata esercitata violenza o minaccia nei confronti degli altri due operatori del settore ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

3. [OSCURATO:PERSONA] formula cinque motivi di ricorso

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Si rileva l'esistenza di plurime contraddizioni ed illogicità allorché il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato ad un incontro con esponenti della locale criminalità organizzata.

La dimostrazione della riunione da parte del Tribunale è stata fondata su mere congetture (la decisione afferma, testualmente, "non può fondatamente disconoscersi l'intervenuta riunione"), mentre il significato assegnato al contenuto delle intercettazioni dai Giudici della cautela è stato confutato dal ricorrente attraverso specifiche allegazioni che avevano messo in risalto come le captazioni non fossero chiare e decifrabili.

Sono state travisate le parti delle conversazioni in cui il Tribunale ha inteso ricondurre alla cosca di 'ndrangheta facente capo al clan Muto il termine "loro" utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], che aveva invece inteso riferirsi ai suoi collaboratori che avrebbero dovuto riferire a Vommaro, imprenditore a cui [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso la gestione del servizio di sicurezza, la scelta di altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]).

3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Dal compendio indiziario emergere l'assenza di qualsivoglia comportamento violento o minaccioso da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Oltre a quanto sopra rappresentato in ordine al significato da assegnare al termine "loro" utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], inconferente risulta il riferimento svolto dal Tribunale alla vicenda che aveva interessato l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], semmai intimidito dai fratelli Caputo ma non dall'[OSCURATO:PERSONA]; parimente insignificante è il rinvio alla presunta revoca dell'incarico a [OSCURATO:PERSONA], a cui era stato già assegnato.

La necessità di trovare una scusa apparentemente lecita da comunicare all'offerente pretermesso, esternata dall'[OSCURATO:PERSONA] durante le intercettazioni, assume un significato contrario rispetto a quello assegnata dal Tribunale, testimoniando non un forzoso boicottaggio ai danni dell'imprenditore, bensì la necessità del ricorrente di giustificare il venir meno alla parola data.

3.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata individuazione delle condotte tipiche del reato posto in essere dal ricorrente, con particolare riferimento all'efficacia intimidatoria del contributo di [OSCURATO:PERSONA] non idoneo a delineare un'ipotesi di concorso nel reato che si realizza accomunando la condotta del ricorrente con quella di Caputo del quale sono stati evidenziati gli aspetti che lo ponevano quale soggetto contiguo al clan Muto.Il contributo non può essere fatto discendere dalla mera partecipazione ad una riunione con la locale criminalità organizzata, peraltro non debitamente sorretto da gravi indizi.

3.4. Con il quarto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 416-bis.1 e 513-bis, comma 2, cod. pen., 192 e 273 cod. proc. pen.

Graficamente assente risulta la parte di motivazione relativa alla contestata aggravante del "metodo mafioso", mentre apodittica risulta la ragione posta a fondamento della ritenuta "agevolazione mafiosa".

Non sussiste alcun elemento tale da corroborare l'esistenza della presunta riunione in cui sarebbe maturata la volontà illecita, né dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al clan "Muto", né, in ogni caso, che il ricorrente sapesse di interagire con esponenti di un'organizzazione di 'ndrangheta e avesse voluto agevolare il clan nella sua interezza piuttosto che il solo [OSCURATO:PERSONA], ad oggi incensurato.

L'adesione al volere del vertice della consorteria non è idonea ad integrare la finalità mafiosa.

La difesa esclude la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 513-bis, comma 2, cod. pen., visto che l'adesione dell'Amministrazione comunale, meramente simbolica, alla gestione dell'evento non ha comportato la dazione di sovvenzioni pubbliche o benefici fiscali.

3.5. Con il quinto ed ultimo motivo la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in ordine al motivo - comune ad entrambe le difese - che censura la ritenuta integrazione del reato, dovendosi ritenere superate le restanti censure formulate nei confronti dell'ordinanza impugnata.

2. Deve premettersi che, secondo l'accusa, il ricorrente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], a cui viene attribuita la condotta principale, avrebbe contribuito a rafforzare la posizione di monopolista di costui che si sarebbe avvalso dell'implicita minaccia proveniente dalla vicinanza alla cosca Muto.

A tal fine, dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato l'incarico a [OSCURATO:PERSONA] per la gestione della sicurezza nel corso dello svolgimento della manifestazione "[OSCURATO:PERSONA] 2019", a seguito di un incontro in cui avevano preso parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi due quali soggetti di vertice della "cosca Muto", era stato imposto ad [OSCURATO:PERSONA] (che secondo l'accusa sarebbe stato "gestore di fatto" del citato evento) la "scelta" di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto di una società che svolgeva servizi di sicurezza in concorrenza con il Vommaro, con la conseguente necessità di trovare una scusa per riferire a quest'ultimo che, contrariamente alla parola in precedenza data da [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe più gestito il servizio, scusa che si sarebbe resa necessaria al fine di evitare eventuali conseguenze legali.

Secondo il Tribunale, proprio il fatto di aver consolidato la posizione di monopolista del Caputo costituirebbe comportamento tale da far ritenere la condotta determinante ai fini della integrazione, in concorso con il citato Caputo, della fattispecie di reato di cui all'art. 513-bis cod. pen..

3. Pur prendendo atto dell'inconferenza, in sede di legittimità, delle censure delle difese che tendono a diversamente ricostruire la vicenda (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), che non risulta sia frutto di manifesta illogicità avendo i Giudici della cautela fatto pertinente riferimento alle complessive risultanze ed al contenuto delle conversazioni la cui lettura non è sindacabile in questa sede (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01), si osserva che la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] è estranea al delitto di illecita concorrenza ex art. 513-bis cod. pen.

Secondo giurisprudenza di questa Corte, che sul punto si è espressa attraverso il suo più prestigioso consesso, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che siano realizzati nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente (Sez.

U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735 - 01).

La decisione citata ha sottolineato la centralità, ai fini di una corretta interpretazione della fattispecie, del principio di libera concorrenza come discendente, oltre che dall'art. 41, comma 1, Cost., dalla normativa di riferimento, sia interna (in particolare si fa riferimento agli atti di concorrenza sleale ex art. 2598, cod. civ., ivi compresi i comportamenti, diversi da quelli indicati ai numeri 1 e 2, e degli abusi di posizione dominante descritti negli artt. 2 e 3 della legge n. 287 del 1990, a cui fanno cenno Sez. 6, n. 50084 del 12/07/2018, Rv. 274288; Sez. 2, n. 30406 del 19/06/2018, Rv. 273374; Sez. 6, n. 38551 del 05/06/2018, Rv. 274101) che euro-unitaria, assumendo in concreto rilevanza quei comportamenti che risultano "idonei a falsare il mercato" e a consentire l'acquisizione, in danno dell'imprenditore minacciato, di illegittime posizioni di vantaggio eccentriche rispetto alla reale capacità economica, ovvero «le condotte contrarie ai principi della correttezza professionale, intese come "qualunque comportamento violento o minatorio" posto in essere nell'esercizio dell'attività imprenditoriale al fine di acquisire una posizione dominante sul mercato non correlata alla capacità operativa dell'impresa (Sez. 6, n. 38551 del 05/06/2018, D., Rv. 274101; Sez. 2, n. 30406 del 19/06/2018, Sergi, Rv. 273374), o comunque diretto ad alterare l'ordinario e libero rapportarsi degli operatori in una economia di mercato (Sez. 6, n. 50094 del 12/07/2018, Alati, Rv. 275717; Sez. 6, n. 50084 del 12/07/2018, Terracciano, Rv. 274288)».

Ratio della disposizione è, pertanto, quella di porre un argine alle condotte anticoncorrenziali comunque realizzate con comportamenti violenti o minatori.

Rilevante, per quel che in questa sede rileva, risulta la parte della citata sentenza delle Sezioni Unite Guadagni che richiede, ai fini della sussistenza della compartecipazione criminosa nella realizzazione della condotta punibile, la dimostrazione della «conoscenza da parte dell'extraneus della qualità di intraneus del soggetto agente ed il contributo del primo alla commissione del fatto (Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, Alleruzzo, Rv. 206603)».

Non si ritiene invece necessario, sotto diverso ma connesso profilo, «che gli atti di concorrenza illecita siano diretti nei confronti dell'imprenditore concorrente, non essendo tale caratteristica espressamente richiesta dalla norma a fronte di condotte che ben possono coinvolgere anche persone diverse da quello (Sez. 6, n. 37520 del 18/04/2019, Rocca, Rv. 276725)».

La norma reputa penalmente rilevanti, pertanto, quei comportamenti che possono in concreto essere rivolti nei confronti di persona diversa dall'imprenditore concorrente, pur se funzionali ed idonei a danneggiare quest'uitimo sul mercato.

4. Circoscritta in questi termini la portata della fattispecie, non può non rilevarsi come la condotta di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che a seguito della riunione veniva indotto da parte degli esponenti della "cosca Muto" a "scegliere" il contraente individuato in Caputo, con la conseguente necessità di revocare l'incarico (non si comprende se formalmente o meno ed a che titolo fosse stato concesso) al Vommaro, non risulta operazione posta in essere con violenza o minaccia e idonea a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente.

Nel caso di specie non assume rilevanza solo la circostanza che vede gli altri imprenditori dello stesso ambito concorrenziale quale il Vommaro ed il Rizzello (quest'ultimo individuato in via meramente ipotetica sulla base di non dimostrate intimidazioni da parte di alcuno, né è noto in che termini fosse stato interpellato per detto servizio di vigilanza), non essere a conoscenza delle modalità attraverso cui veniva individuato il contraente da parte di [OSCURATO:PERSONA], quanto, piuttosto, il dato assorbente a mente del quale al Vommaro doveva essere rappresentata una "scusa" onde evitare conseguenze legali, condotta distante dall'ipotizzata violenza o minaccia che avrebbe dovuto interessare l'agente, in generale, e il ricorrente, in particolare.

Quanto alla posizione del Rizzelli, che la decisione afferma apoditticamente sia stato intimidito, è la stessa decisione che rileva come fosse stato già pretermesso sulla base dell'essenziale e determinante decisione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva già individuato nel Vomnnaro il contraente a cui assegnare il servizio sicurezza dell'evento.

5. Né risulta logica o giuridicamente corretta la risposta del Tribunale della cautela che, al fine di confutare le censure tese a far rilevare l'assenza di azioni di minaccia o violenza - sia pure implicite - commesse dal ricorrente, ha rilevato come [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in concorso con l'autore della condotta principale individuato in [OSCURATO:PERSONA] (uomo ritenuto vicino alla cosca di Cetraro), al contempo ritenendo l'apporto di [OSCURATO:PERSONA] a tal fine determinante, con rinvio a giurisprudenza di legittimità che esclude la necessità che gli atti di concorrenza illecita siano diretti nei confronti dell'imprenditore concorrente (sotto il profilo economico), essendo sufficienti, in assenza di disposizione esplicita contenuta nella norma, condotte che possono coinvolgere anche persone diverse da quello (Sez. 6, n. 37520 del 18/04/2019, Rocca, cit.)» Per quanto la fattispecie possa ritenersi ampia in ordine ai soggetti astrattamente destinatari dell'intimidazione, la giurisprudenza citata non autorizza a ritenere ipotizzabile un'illecita concorrenza ex art. 513-bis cod. pen. allorché il concorrente esterno sia proprio colui che, in definitiva, risulta la persona in concreto intimidita; l'errata lettura della norma da parte del Tribunale è resa palese proprio dove l'ordinanza cautelare impugnata valorizza la conversazione di [OSCURATO:PERSONA] che afferma come, a seguito dei colloqui intercorsi tra gli esponenti della cosca ed [OSCURATO:PERSONA], costui non potesse più permettersi di non pagare, come fatto l'anno precedente con il Caputo, perché in questo caso i soldi sarebbero andati direttamente al clan, circostanza che rendeva impossibile un inadempimento o anche solo il ritardo nel pagamento da parte del ricorrente (pag. 4, ordinanza impugnata).

Egualmente privo di pregio risulta il riferimento del Tribunale al ruolo determinante assunto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA], rilevanza assegnata al contributo causale nel concorso di persone nel reato che non prende in esame la veste di costui quale soggetto direttamente intimidito dalla cosca Muto che, di fatto, imponevano il contraente (Caputo) in quanto vicino al sodalizio di `ndrangheta.

6. Quanto sopra evidenziato in ordine all'assoluta eccentricità dei fatti accertati, seppure nei limiti della attuale fase cautelare, rispetto alla fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. per come ipotizzata a carico del ricorrente - e ritenuti logicamente superati gli ulteriori motivi di ricorso - impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in uno all'ordinanza genetica che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente trasmissione della decisione alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 e per l'effetto ordina la cessazione della misura cautelare degli arresti domici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti affidati ai difensori, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato al medesimo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini hanno portato i Giudici della cautela a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza circa l'integrazione, da parte del ricorrente, del reato di cui agli artt. 513-bis, comma 2, e 416-bis.1 cod. pen. poiché, quale organizzatore di fatto dell'evento "[OSCURATO:PERSONA] 2019" di Cetraro, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della "Security XXL Protection" S.r.l., compiva atti di concorrenza illecita con minaccia implicita in occasione della suddetta manifestazione; con le aggravanti di aver agito in relazione ad attività sponsorizzata e patrocinata dal Comune di Cetraro, sfruttando il "metodo mafioso" ed al fine di agevolare l'associazione di 'ndrangheta facente capo alla "cosca Muto". Secondo l'accusa, dopo aver concordato con i referenti della cosca Muto l'affidamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] del servizio di sicurezza e vigilanza per l'evento "[OSCURATO:PERSONA] 2019", [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rappresentato a [OSCURATO:PERSONA] - operatore economico che era stato in precedenza individuato ed opzionato per il medesimo servizio - il cambio deciso dagli esponenti mafiosi, così da indurlo a desistere da eventuali ragioni contrarie alla scelta operata dal sodalizio. Allo stesso modo, [OSCURATO:PERSONA], altro operatore economico interessato all'affidamento del servizio, veniva escluso nella preliminare fase di valutazione. 2. Con atto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.. Il Tribunale della cautela, secondo la difesa, si è limitato a rinviare alla motivazione resa nell'ordinanza genetica senza evidenziare le ragioni alla base della ritenuta integrazione del delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen.. Dalla stessa ordinanza (pag. 4) emerge il pregresso rapporto commerciale tra Occhiuzzo ed il concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], per il quale il primo aveva omesso di saldare il debito contratto per la relativa prestazione l'anno precedente. Il Tribunale ha ritenuto integrato il reato facendo non pertinente riferimento a precedenti giurisprudenziali, senza però motivare in ordine alla concorrente condotta violenta o minacciosa realizzata nei confronti degli altri soggetti attivi nel settore; infondatamente il Tribunale ha ritenuto integrato il concorso nel delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. per aver individuato l'agenzia riferibile al Caputo per la sicurezza dell'evento "Moda mare 2019", senza indicazione alcuna in ordine alle modalità attraverso cui sarebbe stata esercitata violenza o minaccia nei confronti degli altri due operatori del settore ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 3. [OSCURATO:PERSONA] formula cinque motivi di ricorso 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Si rileva l'esistenza di plurime contraddizioni ed illogicità allorché il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato ad un incontro con esponenti della locale criminalità organizzata. La dimostrazione della riunione da parte del Tribunale è stata fondata su mere congetture (la decisione afferma, testualmente, "non può fondatamente disconoscersi l'intervenuta riunione"), mentre il significato assegnato al contenuto delle intercettazioni dai Giudici della cautela è stato confutato dal ricorrente attraverso specifiche allegazioni che avevano messo in risalto come le captazioni non fossero chiare e decifrabili. Sono state travisate le parti delle conversazioni in cui il Tribunale ha inteso ricondurre alla cosca di 'ndrangheta facente capo al clan Muto il termine "loro" utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], che aveva invece inteso riferirsi ai suoi collaboratori che avrebbero dovuto riferire a Vommaro, imprenditore a cui [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso la gestione del servizio di sicurezza, la scelta di altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]). 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Dal compendio indiziario emergere l'assenza di qualsivoglia comportamento violento o minaccioso da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Oltre a quanto sopra rappresentato in ordine al significato da assegnare al termine "loro" utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], inconferente risulta il riferimento svolto dal Tribunale alla vicenda che aveva interessato l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], semmai intimidito dai fratelli Caputo ma non dall'[OSCURATO:PERSONA]; parimente insignificante è il rinvio alla presunta revoca dell'incarico a [OSCURATO:PERSONA], a cui era stato già assegnato. La necessità di trovare una scusa apparentemente lecita da comunicare all'offerente pretermesso, esternata dall'[OSCURATO:PERSONA] durante le intercettazioni, assume un significato contrario rispetto a quello assegnata dal Tribunale, testimoniando non un forzoso boicottaggio ai danni dell'imprenditore, bensì la necessità del ricorrente di giustificare il venir meno alla parola data. 3.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata individuazione delle condotte tipiche del reato posto in essere dal ricorrente, con particolare riferimento all'efficacia intimidatoria del contributo di [OSCURATO:PERSONA] non idoneo a delineare un'ipotesi di concorso nel reato che si realizza accomunando la condotta del ricorrente con quella di Caputo del quale sono stati evidenziati gli aspetti che lo ponevano quale soggetto contiguo al clan Muto.Il contributo non può essere fatto discendere dalla mera partecipazione ad una riunione con la locale criminalità organizzata, peraltro non debitamente sorretto da gravi indizi. 3.4. Con il quarto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 416-bis.1 e 513-bis, comma 2, cod. pen., 192 e 273 cod. proc. pen. Graficamente assente risulta la parte di motivazione relativa alla contestata aggravante del "metodo mafioso", mentre apodittica risulta la ragione posta a fondamento della ritenuta "agevolazione mafiosa". Non sussiste alcun elemento tale da corroborare l'esistenza della presunta riunione in cui sarebbe maturata la volontà illecita, né dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al clan "Muto", né, in ogni caso, che il ricorrente sapesse di interagire con esponenti di un'organizzazione di 'ndrangheta e avesse voluto agevolare il clan nella sua interezza piuttosto che il solo [OSCURATO:PERSONA], ad oggi incensurato. L'adesione al volere del vertice della consorteria non è idonea ad integrare la finalità mafiosa. La difesa esclude la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 513-bis, comma 2, cod. pen., visto che l'adesione dell'Amministrazione comunale, meramente simbolica, alla gestione dell'evento non ha comportato la dazione di sovvenzioni pubbliche o benefici fiscali. 3.5. Con il quinto ed ultimo motivo la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in ordine al motivo - comune ad entrambe le difese - che censura la ritenuta integrazione del reato, dovendosi ritenere superate le restanti censure formulate nei confronti dell'ordinanza impugnata. 2. Deve premettersi che, secondo l'accusa, il ricorrente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], a cui viene attribuita la condotta principale, avrebbe contribuito a rafforzare la posizione di monopolista di costui che si sarebbe avvalso dell'implicita minaccia proveniente dalla vicinanza alla cosca Muto. A tal fine, dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato l'incarico a [OSCURATO:PERSONA] per la gestione della sicurezza nel corso dello svolgimento della manifestazione "[OSCURATO:PERSONA] 2019", a seguito di un incontro in cui avevano preso parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi due quali soggetti di vertice della "cosca Muto", era stato imposto ad [OSCURATO:PERSONA] (che secondo l'accusa sarebbe stato "gestore di fatto" del citato evento) la "scelta" di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto di una società che svolgeva servizi di sicurezza in concorrenza con il Vommaro, con la conseguente necessità di trovare una scusa per riferire a quest'ultimo che, contrariamente alla parola in precedenza data da [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe più gestito il servizio, scusa che si sarebbe resa necessaria al fine di evitare eventuali conseguenze legali. Secondo il Tribunale, proprio il fatto di aver consolidato la posizione di monopolista del Caputo costituirebbe comportamento tale da far ritenere la condotta determinante ai fini della integrazione, in concorso con il citato Caputo, della fattispecie di reato di cui all'art. 513-bis cod. pen.. 3. Pur prendendo atto dell'inconferenza, in sede di legittimità, delle censure delle difese che tendono a diversamente ricostruire la vicenda (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), che non risulta sia frutto di manifesta illogicità avendo i Giudici della cautela fatto pertinente riferimento alle complessive risultanze ed al contenuto delle conversazioni la cui lettura non è sindacabile in questa sede (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01), si osserva che la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] è estranea al delitto di illecita concorrenza ex art. 513-bis cod. pen. Secondo giurisprudenza di questa Corte, che sul punto si è espressa attraverso il suo più prestigioso consesso, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che siano realizzati nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735 - 01). La decisione citata ha sottolineato la centralità, ai fini di una corretta interpretazione della fattispecie, del principio di libera concorrenza come discendente, oltre che dall'art. 41, comma 1, Cost., dalla normativa di riferimento, sia interna (in particolare si fa riferimento agli atti di concorrenza sleale ex art. 2598, cod. civ., ivi compresi i comportamenti, diversi da quelli indicati ai numeri 1 e 2, e degli abusi di posizione dominante descritti negli artt. 2 e 3 della legge n. 287 del 1990, a cui fanno cenno Sez. 6, n. 50084 del 12/07/2018, Rv. 274288; Sez. 2, n. 30406 del 19/06/2018, Rv. 273374; Sez. 6, n. 38551 del 05/06/2018, Rv. 274101) che euro-unitaria, assumendo in concreto rilevanza quei comportamenti che risultano "idonei a falsare il mercato" e a consentire l'acquisizione, in danno dell'imprenditore minacciato, di illegittime posizioni di vantaggio eccentriche rispetto alla reale capacità economica, ovvero «le condotte contrarie ai principi della correttezza professionale, intese come "qualunque comportamento violento o minatorio" posto in essere nell'esercizio dell'attività imprenditoriale al fine di acquisire una posizione dominante sul mercato non correlata alla capacità operativa dell'impresa (Sez. 6, n. 38551 del 05/06/2018, D., Rv. 274101; Sez. 2, n. 30406 del 19/06/2018, Sergi, Rv. 273374), o comunque diretto ad alterare l'ordinario e libero rapportarsi degli operatori in una economia di mercato (Sez. 6, n. 50094 del 12/07/2018, Alati, Rv. 275717; Sez. 6, n. 50084 del 12/07/2018, Terracciano, Rv. 274288)». Ratio della disposizione è, pertanto, quella di porre un argine alle condotte anticoncorrenziali comunque realizzate con comportamenti violenti o minatori. Rilevante, per quel che in questa sede rileva, risulta la parte della citata sentenza delle Sezioni Unite Guadagni che richiede, ai fini della sussistenza della compartecipazione criminosa nella realizzazione della condotta punibile, la dimostrazione della «conoscenza da parte dell'extraneus della qualità di intraneus del soggetto agente ed il contributo del primo alla commissione del fatto (Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, Alleruzzo, Rv. 206603)». Non si ritiene invece necessario, sotto diverso ma connesso profilo, «che gli atti di concorrenza illecita siano diretti nei confronti dell'imprenditore concorrente, non essendo tale caratteristica espressamente richiesta dalla norma a fronte di condotte che ben possono coinvolgere anche persone diverse da quello (Sez. 6, n. 37520 del 18/04/2019, Rocca, Rv. 276725)». La norma reputa penalmente rilevanti, pertanto, quei comportamenti che possono in concreto essere rivolti nei confronti di persona diversa dall'imprenditore concorrente, pur se funzionali ed idonei a danneggiare quest'uitimo sul mercato. 4. Circoscritta in questi termini la portata della fattispecie, non può non rilevarsi come la condotta di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che a seguito della riunione veniva indotto da parte degli esponenti della "cosca Muto" a "scegliere" il contraente individuato in Caputo, con la conseguente necessità di revocare l'incarico (non si comprende se formalmente o meno ed a che titolo fosse stato concesso) al Vommaro, non risulta operazione posta in essere con violenza o minaccia e idonea a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente. Nel caso di specie non assume rilevanza solo la circostanza che vede gli altri imprenditori dello stesso ambito concorrenziale quale il Vommaro ed il Rizzello (quest'ultimo individuato in via meramente ipotetica sulla base di non dimostrate intimidazioni da parte di alcuno, né è noto in che termini fosse stato interpellato per detto servizio di vigilanza), non essere a conoscenza delle modalità attraverso cui veniva individuato il contraente da parte di [OSCURATO:PERSONA], quanto, piuttosto, il dato assorbente a mente del quale al Vommaro doveva essere rappresentata una "scusa" onde evitare conseguenze legali, condotta distante dall'ipotizzata violenza o minaccia che avrebbe dovuto interessare l'agente, in generale, e il ricorrente, in particolare. Quanto alla posizione del Rizzelli, che la decisione afferma apoditticamente sia stato intimidito, è la stessa decisione che rileva come fosse stato già pretermesso sulla base dell'essenziale e determinante decisione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva già individuato nel Vomnnaro il contraente a cui assegnare il servizio sicurezza dell'evento. 5. Né risulta logica o giuridicamente corretta la risposta del Tribunale della cautela che, al fine di confutare le censure tese a far rilevare l'assenza di azioni di minaccia o violenza - sia pure implicite - commesse dal ricorrente, ha rilevato come [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in concorso con l'autore della condotta principale individuato in [OSCURATO:PERSONA] (uomo ritenuto vicino alla cosca di Cetraro), al contempo ritenendo l'apporto di [OSCURATO:PERSONA] a tal fine determinante, con rinvio a giurisprudenza di legittimità che esclude la necessità che gli atti di concorrenza illecita siano diretti nei confronti dell'imprenditore concorrente (sotto il profilo economico), essendo sufficienti, in assenza di disposizione esplicita contenuta nella norma, condotte che possono coinvolgere anche persone diverse da quello (Sez. 6, n. 37520 del 18/04/2019, Rocca, cit.)» Per quanto la fattispecie possa ritenersi ampia in ordine ai soggetti astrattamente destinatari dell'intimidazione, la giurisprudenza citata non autorizza a ritenere ipotizzabile un'illecita concorrenza ex art. 513-bis cod. pen. allorché il concorrente esterno sia proprio colui che, in definitiva, risulta la persona in concreto intimidita; l'errata lettura della norma da parte del Tribunale è resa palese proprio dove l'ordinanza cautelare impugnata valorizza la conversazione di [OSCURATO:PERSONA] che afferma come, a seguito dei colloqui intercorsi tra gli esponenti della cosca ed [OSCURATO:PERSONA], costui non potesse più permettersi di non pagare, come fatto l'anno precedente con il Caputo, perché in questo caso i soldi sarebbero andati direttamente al clan, circostanza che rendeva impossibile un inadempimento o anche solo il ritardo nel pagamento da parte del ricorrente (pag. 4, ordinanza impugnata). Egualmente privo di pregio risulta il riferimento del Tribunale al ruolo determinante assunto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA], rilevanza assegnata al contributo causale nel concorso di persone nel reato che non prende in esame la veste di costui quale soggetto direttamente intimidito dalla cosca Muto che, di fatto, imponevano il contraente (Caputo) in quanto vicino al sodalizio di `ndrangheta. 6. Quanto sopra evidenziato in ordine all'assoluta eccentricità dei fatti accertati, seppure nei limiti della attuale fase cautelare, rispetto alla fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. per come ipotizzata a carico del ricorrente - e ritenuti logicamente superati gli ulteriori motivi di ricorso - impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in uno all'ordinanza genetica che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente trasmissione della decisione alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 e per l'effetto ordina la cessazione della misura cautelare degli arresti domici
Sentenza Cassazione n. 15854/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris