CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 23847 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] PEC [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n.125/02/21 depositata i n data 18 / 0 2 /20 2 1 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: Oggetto: indagini finanziarie - accertamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento per [OSCURATO:PERSONA], Irap relativo all'anno 2009, fondato sulla ricostruzione del redditodel periodo in forza di indagini finanziarie; - la CTP di Campobasso accoglieva il ricorso e annullava l’atto impugnato; - l'Am m inistrazione finanziaria ricorreva in appello; - con la sentenza impugnata la CTR ha accolto parzialmente l'appelloin quanto il contribuente aveva fattivamente collaborato conl'Ufficio riuscendo a ricostruire le spese sostenute e riferite alla gestionedell'attività e “ancorché non abbia avuto la possibilità di fornireidonea a regolare documentazione delle spese sostenute e riuscito a ricostruirlo , l' U fficio non ha disconosciuto quanto depositatoin pendenza di giudizio dinanzi ai giudici di prime cure anchese ha puntualizzato che la stessa documentazione contabile poteva essere depositata al momento della richiesta ovvero il 14/10/2014 in quanto detta documentazione era ancora in suo possessodifatti nella email quindi 05/11/2014 comunicava che la documentazione contabile era andata distrutta in seguito ad incendioavvenuto di circa 10 giorni prima”; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a duemotivi; - il contribuente è rimasto intimato; Consideratoche: - il primo motivo deduce violazione falsa applicazione dell'art . 32 c. 3e c. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 51 c. 5 e 52 c. 5del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. peravere la CTR violato le disposizioni di cui sopra vche prevedono lagenerale impossibilità di prendere in considerazione e valutar e insede contenziosa ogni documentazione richiesta in via formale dall'amministrazione in sede di controllo fiscale consentendone eccezionalmentela produzione in giudizio , unicamente in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 contenziosa, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempierealle richieste degli uffici per causa non imputabile; - ritiene parte ricorrente che la CTR abbia erra to nel considerare provate e giustificate le spese contestate in forza della collaborazionecon l' A mministrazione per la loro ricostruzione non solo poiché la documentazione era stata richiesta il 14 ottobre 2014, quindi prima della comunicazione e della circostanza relativeall'incendio: trattavasi , comunque , di materiale probator io chenon poteva essere prodotto in sede giudiziale e in ogni caso contestatodall'Ufficio; - il secondo motivo censura la pronuncia aggravata per violazione e falsaapplicazione dell'art . 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 dell’art. 51del d.P.R. n. 633 del 197 2 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente fatto ricadere l'onere probatorio su l l'ufficio sostenendoche questi non ha disconosciuto quanto depositato in pendenzadi giudizio dinan zi ai giudici di prime cure anche se ha puntualizzato che la stessa documentazione contabile poteva esseredepositata al momento della richiesta ovvero 01/10/2014 in quanto detto a documentazione era ancora in suo possesso; difattinella email 05/11/2014 c omunicava che la documentazione contabileera andata distrutta in seguito ad un incendio avvenuto circa10 giorni prima; - i motivi dedotti, suscettibili di esame congiunto in quanto tra loro strettamenteconnessi, sono fondati; - questa Corte costantemente ri tiene che (Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 35258 del 18/11/2021; ma anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 11696 del 05/05/2021) in tema di IVA e di accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione posta dall 'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, ed il giudice di merito è tenuto ad effettuareuna verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 delle prove fornite d allo stesso contribuente, avuto riguardo ad ognisingola movimentazione e dandone conto in motivazione; - nel gravare quindi l’Ufficio dell’onere probatorio, che questi per partesua adempie invece unicamente deducendo e provando gli elementipresuntivi di c ui si è detto, la CTR ha commesso errore didiritto; - invero, ritiene il Collegio , aderendo ai precedenti noti di questa Corte sul punto ( per tutte in termini si veda Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 11102 del 05/05/2017) che l'art. 32, del d.P.R.n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in base alla qualesia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunquead attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto adindividuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deveessere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche,sommarie o cumulative ; - s otto questo profilo la CTR si è quindi con tutta evidenza disallineata rispetto ai corretti principi di diritto, ritenendo possibile determinare la pretesa dell’Ufficio solo “tenendo conto delreddito il volume d'affari dichiarato nel mod F 2010 ed iva 2010 rispettivamentedi euro 2985 ed euro 14.575 dei ricavi co mplessivi attribuibili a versamenti bancari di euro 76.587 e di costi complessivi attribuibili a prelevamenti bancari di euro 43.561,45 il reddito tassabile ai fini Irpef relative addizionali contributi previdenziali Irap è pari ad euro 6.770,55 mentre il volume di affari ai fini iva è pari ad euro 76.587 al netto di quanto già Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 dichiarato rispettivamente di euro 2985 ed euro 14.575 qualora sottopostaa tassazione e regolarmente versato” ; - il tutto senza far alcun riferimento alle singole operazioni analiticamente contestate dall’ufficio poste a confronto con le altrettantoanalitiche giustificazioni del contribuente; - e questo poiché ( in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 30786 del 28/11/2018) in tem a di accertamentibancari, ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui all'art. 32 del d .P.R. n. 600 del 1973,il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorieo per gruppi; - pertanto, in accoglimento del ricorso , la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame del merito nel rispettodei principi sopra illustrati ; p.