Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31578/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9873/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore -resistente– avverso la sentenza nr. 3934/24/2018 depositata dalla CTR della Lombardia in data 21.9.2018, non notificata udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] IRES, IVA, IRAP società di comodo

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n.

T9D032B04036/2013, relativo all’anno di imposta 2009, con il quale l’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano rideterminava il reddito imponibile ai fini IRES, IVA e IRAP in misura presuntiva - previo inquadramento nella categoria delle società di comodo, ex art. 30 della legge n. 724/1994 - ai sensi dell’art. 39, comma 1 lettera d) e 40 del d.p.r. n. 600/73 e dell’art. 41 bis d.p.r. n. 600/73, sulla base del P.V.C. emesso e notificato dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Secondo l’Ufficio, la società, che aveva come oggetto sociale l’attività di noleggio di mezzi marittimi, possedeva un unico cespite, costituito da un catamarano acquistato con contratto di leasing nel 2006, operava in modalità antieconomica negli anni dal 2006 al 2010, avendo un margine operativo lordo negativo, aveva noleggiato l’imbarcazione solamente ai soci o alle società ad essi direttamente riferibili e ricevuto sistematici finanziamenti dai soci per ripianare le perdite che si erano verificate sin dalla sua costituzione.

2. La C.T.P.

Milano rigettava il ricorso.

3. La C.T.R. della Lombardia, adita dalla contribuente, rigettava il gravame, ritenendo, per quel che qui interessa, che la società non aveva provato che il catamarano, unico bene strumentale, acquistato in leasing nel 2006, era stato dato a noleggio a clienti diversi dai soci della medesima società o di altre ad essi riconducibili.

Con riferimento al test di operatività, la società lo aveva aggirato, barrando la casella relativa alla richiesta di interpello che invece non era stata presentata; inoltre, aveva erroneamente compilato il test, includendo il valore, di cui al leasing finanziario, del bene strumentale da diporto tra gli “immobili ed altri beni”, cui era applicata la percentuale del 6% anziché quello del 15%, in quanto il bene era da ricomprendere tra le “altre immobilizzazioni”, dato che non era utilizzato per finalità commerciali.

La reiterata antieconomicità dell’attività svolta nel periodo dal 2006 al 2011, risultava da perdite di esercizio continuative nel tempo, di talchè i soci erano stati costretti annualmente a ripianare le perdite d’esercizio con costanti e rilevanti conferimenti in conto capitale e ciò faceva ritenere fondatamente che si trattasse di società di comodo, senza alcuna finalità commerciale.

Circa l’eccezione della ricorrente relativa al MOL risultante positivo, rilevava che la normativa contenuta nei commi da 36 deciesa 36 duodecies, del d.l. 138/2011, convertito in L. 148/2011, era applicabile solo a decorrere dall’anno di imposta 2012.

4. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

6. E’ stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente denuncia «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» elencando alle pagine 10 e 11 del ricorso sei circostanzedi fatto decisive a suo dire del tutto ignorate dalla C.T.R. e precisamente: le modifiche nella composizione sociale; il fatto che né il Boccitto né la madre erano mai stati soci della [OSCURATO:PERSONA] srl; la pubblicizzazione dell’attività commerciale anche online; l'ottenimento e il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della legge 647/96; l'importo del leasing e il carattere stagionale dell'attività, che comportavano l'impossibilità di realizzare un'utile prima della conclusione dell'impegno finanziario; infine, la buona fede della società contribuente, che aveva emesso numerose fatture anche se non obbligatorie.

1.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c., in presenza di doppia conforme sfavorevole alla società contribuente, atteso che le pronunce di primo e secondo grado, il cui testo è stato riprodotto in ricorso, si basano sulle stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti. 2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del decreto legislativo n. 427/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», deduce che la C.T.R. ha errato a ritenere che la disciplina dettata dai commi da 36 decies a 36 duodecies del d.l. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, si applicasse solo a decorrere dall’anno di imposta 2012 e non anche all’anno 2009, oggetto di accertamento, in quanto, applicandosi i principi di abolitio criminise favor rei, avrebbe dovuto ritenere che nessuno poteva essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile.

Di conseguenza, dovevano ritenersi venuti meno i presupposti per configurare la società come “di comodo”, potendo la essa ricorrente avvalersi del MOL positivo, scongiurando pertanto sia l’accertamento che l’irrogazione delle sanzioni.

2.1. Il motivo è infondato. 2.2.La causa di disapplicazione invocata dalla contribuente per le società in perdita sistematica, categoria introdotta dal d.l. 138/2011, convertito in l. 148/2011, con decorrenza dall’anno di imposta 2012 (periodo di osservazione: anni 2009, 2010 e 2011), non può essere considerata una abolitio criminis e neppure una disciplina che stabilisce una sanzione tributaria in misura diversa e più favorevole al contribuente, in quanto l’art. 30 della legge n. 724/1994 è una disposizione antielusiva di carattere sostanziale che prevede l’attribuzione di ricavi minimi presunti ossia una presunzione di fonte legale suscettibile di prova contraria, che è onere del contribuente fornire in giudizio.

Peraltro, dal testo della sentenza e dalle affermazioni contenute nel ricorso risulta che la parte ricorrente è stata qualificata società non operativa e non società in perdita sistematica. 3.Con il terzo motivo la società deduce « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», rimproverando all a C.T.R. di aver ritenutocorretta la percentuale del 15% anziché quella del 6%, con ciò trascurando o falsamente applicando i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n 44/2007 e n. 107/E del 2012.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. La società ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Infatti, la C.T.R. ha affermato che doveva applicarsi la percentuale del 15% (altre immobilizzazioni), in quanto il catamarano in leasing finanziario non era destinato ad attività commerciale, non avendo la società dimostrato che la propria attività potesse essere qualificata tale (vedasi motivazione, a partire dal terzultimo paragrafo di pagina 3 in poi).

4. Il ricorso va conclusivamente respinto.

5. Nulla per le spesenon avendo l’intimata svolto attività difensiva.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9873/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore -resistente– avverso la sentenza nr. 3934/24/2018 depositata dalla CTR della Lombardia in data 21.9.2018, non notificata udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] IRES, IVA, IRAP società di comodo 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. T9D032B04036/2013, relativo all’anno di imposta 2009, con il quale l’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano rideterminava il reddito imponibile ai fini IRES, IVA e IRAP in misura presuntiva - previo inquadramento nella categoria delle società di comodo, ex art. 30 della legge n. 724/1994 - ai sensi dell’art. 39, comma 1 lettera d) e 40 del d.p.r. n. 600/73 e dell’art. 41 bis d.p.r. n. 600/73, sulla base del P.V.C. emesso e notificato dalla stessa Agenzia delle Entrate. Secondo l’Ufficio, la società, che aveva come oggetto sociale l’attività di noleggio di mezzi marittimi, possedeva un unico cespite, costituito da un catamarano acquistato con contratto di leasing nel 2006, operava in modalità antieconomica negli anni dal 2006 al 2010, avendo un margine operativo lordo negativo, aveva noleggiato l’imbarcazione solamente ai soci o alle società ad essi direttamente riferibili e ricevuto sistematici finanziamenti dai soci per ripianare le perdite che si erano verificate sin dalla sua costituzione. 2. La C.T.P. Milano rigettava il ricorso. 3. La C.T.R. della Lombardia, adita dalla contribuente, rigettava il gravame, ritenendo, per quel che qui interessa, che la società non aveva provato che il catamarano, unico bene strumentale, acquistato in leasing nel 2006, era stato dato a noleggio a clienti diversi dai soci della medesima società o di altre ad essi riconducibili. Con riferimento al test di operatività, la società lo aveva aggirato, barrando la casella relativa alla richiesta di interpello che invece non era stata presentata; inoltre, aveva erroneamente compilato il test, includendo il valore, di cui al leasing finanziario, del bene strumentale da diporto tra gli “immobili ed altri beni”, cui era applicata la percentuale del 6% anziché quello del 15%, in quanto il bene era da ricomprendere tra le “altre immobilizzazioni”, dato che non era utilizzato per finalità commerciali. La reiterata antieconomicità dell’attività svolta nel periodo dal 2006 al 2011, risultava da perdite di esercizio continuative nel tempo, di talchè i soci erano stati costretti annualmente a ripianare le perdite d’esercizio con costanti e rilevanti conferimenti in conto capitale e ciò faceva ritenere fondatamente che si trattasse di società di comodo, senza alcuna finalità commerciale. Circa l’eccezione della ricorrente relativa al MOL risultante positivo, rilevava che la normativa contenuta nei commi da 36 deciesa 36 duodecies, del d.l. 138/2011, convertito in L. 148/2011, era applicabile solo a decorrere dall’anno di imposta 2012. 4. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza. 6. E’ stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente denuncia «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» elencando alle pagine 10 e 11 del ricorso sei circostanzedi fatto decisive a suo dire del tutto ignorate dalla C.T.R. e precisamente: le modifiche nella composizione sociale; il fatto che né il Boccitto né la madre erano mai stati soci della [OSCURATO:PERSONA] srl; la pubblicizzazione dell’attività commerciale anche online; l'ottenimento e il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della legge 647/96; l'importo del leasing e il carattere stagionale dell'attività, che comportavano l'impossibilità di realizzare un'utile prima della conclusione dell'impegno finanziario; infine, la buona fede della società contribuente, che aveva emesso numerose fatture anche se non obbligatorie. 1.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c., in presenza di doppia conforme sfavorevole alla società contribuente, atteso che le pronunce di primo e secondo grado, il cui testo è stato riprodotto in ricorso, si basano sulle stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti. 2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del decreto legislativo n. 427/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», deduce che la C.T.R. ha errato a ritenere che la disciplina dettata dai commi da 36 decies a 36 duodecies del d.l. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, si applicasse solo a decorrere dall’anno di imposta 2012 e non anche all’anno 2009, oggetto di accertamento, in quanto, applicandosi i principi di abolitio criminise favor rei, avrebbe dovuto ritenere che nessuno poteva essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Di conseguenza, dovevano ritenersi venuti meno i presupposti per configurare la società come “di comodo”, potendo la essa ricorrente avvalersi del MOL positivo, scongiurando pertanto sia l’accertamento che l’irrogazione delle sanzioni. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2.La causa di disapplicazione invocata dalla contribuente per le società in perdita sistematica, categoria introdotta dal d.l. 138/2011, convertito in l. 148/2011, con decorrenza dall’anno di imposta 2012 (periodo di osservazione: anni 2009, 2010 e 2011), non può essere considerata una abolitio criminis e neppure una disciplina che stabilisce una sanzione tributaria in misura diversa e più favorevole al contribuente, in quanto l’art. 30 della legge n. 724/1994 è una disposizione antielusiva di carattere sostanziale che prevede l’attribuzione di ricavi minimi presunti ossia una presunzione di fonte legale suscettibile di prova contraria, che è onere del contribuente fornire in giudizio. Peraltro, dal testo della sentenza e dalle affermazioni contenute nel ricorso risulta che la parte ricorrente è stata qualificata società non operativa e non società in perdita sistematica. 3.Con il terzo motivo la società deduce « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», rimproverando all a C.T.R. di aver ritenutocorretta la percentuale del 15% anziché quella del 6%, con ciò trascurando o falsamente applicando i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n 44/2007 e n. 107/E del 2012. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. La società ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Infatti, la C.T.R. ha affermato che doveva applicarsi la percentuale del 15% (altre immobilizzazioni), in quanto il catamarano in leasing finanziario non era destinato ad attività commerciale, non avendo la società dimostrato che la propria attività potesse essere qualificata tale (vedasi motivazione, a partire dal terzultimo paragrafo di pagina 3 in poi). 4. Il ricorso va conclusivamente respinto. 5. Nulla per le spesenon avendo l’intimata svolto attività difensiva. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
Sentenza Cassazione n. 31578/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris