CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 15689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cagliari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., previa derubricazione del reato di furto in abitazione originariamente contestato con quello di furto pluriaggravato ex artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., così calcolata: reputate le menzionate circostanze aggravanti e la recidiva equivalenti all'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen., pena base per il furto anni due di reclusione ed euro 600 di multa; pena aumentata ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa per il reato di furto aggravato di cui alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2476/2018 (irrevocabile il 15.9.2018), riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati; pena ridotta, infine, per il rito ad anni due di reclusione ed euro 600 di multa. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, deducendo l'illegalità della pena, avendo il giudice aumentato la pena detentiva per il reato in continuazione di soli sei mesi di reclusione, in violazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen., che impone un aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, allorquando i reati in continuazione sono commessi da soggetto cui sia stata applicata in precedenza la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., come avvenuto nel caso di specie. 3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, alla luce della pacifica interpretazione giurisprudenziale in materia di deducibilità, nel rito del c.d. patteggiamento, dell'errore di calcolo sulla pena. 2. Invero, questa Corte di legittimità ha costantemente affermato che gli eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale (Sez. 6, n.44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; Sez. 1, n. 29668 del 17/6/2014, Cannizzo, Rv. 263217), e ciò corrisponde anche alla constatazione logica, prima ancora che giuridica, che nel patteggiamento l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185; Sez. 4, n. 518 del 28/1/2000, Carrello, Rv. 216881; Sez. 6, n. 1705 del 6/5/1999, Botto, Rv. 214742, in un'ipotesi in cui, nei singoli passaggi intermedi, il calcolo effettuato aveva portato al superamento del limite minimo di pena edittale). 3. Pertanto, pur se risulta corretta la prospettazione del ricorrente circa la erronea modalità di calcolo adottata nel caso concreto, in palese violazione del disposto di cui all'art. art. 81, comma 4, cod. pen., nel caso applicabile, tale erroneità non può essere dedotta come vizio di legittimità della sentenza di patteggiamento, poiché i singoli passaggi intermedi per la determinazione della sanzione concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale. Sul sindacato di legittimità delle sentenze di patteggiannento in punto di determinazione quantitativa della sanzione, limitato alla sola denuncia dell'illegalità della pena, cfr. Sez. 3, n. 10286 del 13/2/2013, Matteliano, Rv. 254980; Sez. 3, n. 1883 del 22/9/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251796; Sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, Conciatori, Rv. 227718. Si rammenta, altresì, che lo stesso legislatore ha recepito questa prospettiva, modificando l'art. 448 cod. proc. pen. con la novella di cui alla legge n. 103 del 2017 che vi ha aggiunto il comma 2-bis, norma che, tra i casi consentiti di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento prevede, tra gli altri, di poter dedurre, quanto alla misura della pena concordata, solo la sua illegalità. 4. Nella specie, è evidente che la pena finale concordata non può essere considerata illegale, alla luce della pena edittale prevista per il delitto di furto pluriaggravato e dell'operato giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti (ivi compresa la recidiva), con aumento per la continuazione determinato (sia pure erroneamente) in sei mesi di reclusione (in luogo di otto mesi di reclusione), per una pena finale, ridotta per il rito, di anni due di reclusione ed euro 600 di multa, comunque rientrante nei limiti edittali dei reati di furto in questione. 5. Consegue l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] (éN CANCELLERIA Ales o Ranaldi 1.[OSCURATO:PERSONA] oggi, 21...n.22L IL FuNnOt r7ifiT,DIZIARIO /[OSCURATO:PERSONA] l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il [OSCURATO:PERSONA] è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la