Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12417/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per il reato di cui all'art. 6 d.

Igs. 286/1998 perché estinto per prescrizione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2, e 495 cod. pen., e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. con giudizio di equivalenza; considerato che il primo motivo - che lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritualità delle querele - e il secondo motivo - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'ipotesi di furto tentato, quantomeno per la fattispecie di cui al capo a. della rubrica - si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi con motivazione congrua e logica nonché conforme al diritto; osservato che, difatti, la Corte di merito, rispettivamente: - ha evidenziato come coloro che hanno sporto le querele fossero le responsabili dei punti vendita nei quali sono stati commessi i delitti di furto e, dunque, fossero legittimate a presentarle (cfr. Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01); - ha dato conto - con una ricostruzione che non è stata censurata puntualmente, non essendo stato neppure addotto il travisamento della prova - che l'imputata e la correa avevano già conseguito la signoria dei beni sottratti (ivi compresi quelli oggetto materiale del reato di cui al capo a.) poiché elle non erano state sorvegliate nel corso dell'azione furtiva ma vennero richiamate dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio del negozio (poiché suonava l'allarme) e tuttavia si allontanarono dal negozio (uscendo dell'edificio de quo) e solo a seguito di un controllo successivo vennero colte in possesso dei beni sottratti; e, dunque, ha reso un'argomentazione conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «ai fini della configurazione dell'autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l'agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l'esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretiziazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01, che condivisibilmente ravvisa la conformità di tale paradigma ermeneutico ai criteri enucleati dalla (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01, e tanto afferma: «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva», e pertanto «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia»); C\1 considerato che il terzo motivo - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, quindi, della determinazione del trattamento sanzionatorio - è del tutto generico, poiché si affida a enunciati assertivi che non muovono alcuna censura alla decisione impugnata, ed è comunque manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); e nella specie la Corte di appello ha indicato gli elementi ritenuti decisivi (segnatamente i precedenti penali dell'imputata per analoghi reati e il condotta funzionale a sottrarsi all'identificazione); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per il reato di cui all'art. 6 d. Igs. 286/1998 perché estinto per prescrizione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2, e 495 cod. pen., e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. con giudizio di equivalenza; considerato che il primo motivo - che lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritualità delle querele - e il secondo motivo - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'ipotesi di furto tentato, quantomeno per la fattispecie di cui al capo a. della rubrica - si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi con motivazione congrua e logica nonché conforme al diritto; osservato che, difatti, la Corte di merito, rispettivamente: - ha evidenziato come coloro che hanno sporto le querele fossero le responsabili dei punti vendita nei quali sono stati commessi i delitti di furto e, dunque, fossero legittimate a presentarle (cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01); - ha dato conto - con una ricostruzione che non è stata censurata puntualmente, non essendo stato neppure addotto il travisamento della prova - che l'imputata e la correa avevano già conseguito la signoria dei beni sottratti (ivi compresi quelli oggetto materiale del reato di cui al capo a.) poiché elle non erano state sorvegliate nel corso dell'azione furtiva ma vennero richiamate dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio del negozio (poiché suonava l'allarme) e tuttavia si allontanarono dal negozio (uscendo dell'edificio de quo) e solo a seguito di un controllo successivo vennero colte in possesso dei beni sottratti; e, dunque, ha reso un'argomentazione conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «ai fini della configurazione dell'autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l'agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l'esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretiziazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01, che condivisibilmente ravvisa la conformità di tale paradigma ermeneutico ai criteri enucleati dalla (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01, e tanto afferma: «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva», e pertanto «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia»); C\1 considerato che il terzo motivo - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, quindi, della determinazione del trattamento sanzionatorio - è del tutto generico, poiché si affida a enunciati assertivi che non muovono alcuna censura alla decisione impugnata, ed è comunque manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); e nella specie la Corte di appello ha indicato gli elementi ritenuti decisivi (segnatamente i precedenti penali dell'imputata per analoghi reati e il condotta funzionale a sottrarsi all'identificazione); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas