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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45732/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo contesta la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo: - non si sarebbe realizzato l'evento del delitto di violenza privata; - non sarebbe configurabile neppure un tentativo, trattandosi di reato impossibile per inidoneità dell'azione; - difetterebbe la prova del dolo.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito al verificarsi dell'evento del reato.

La Corte di appello: - avrebbe immotivatamente escluso rilevanza al fatto che la persona offesa aveva avviato l'attività commerciale (a giugno 2014); - avrebbe invertito l'onere probatorio gravante sull'accusa nel definire "mera supposizione" la tesi difensiva per cui Tateo avrebbe ritardato l'apertura dell'attività per problemi economici.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. 3.

Si è proceduto a discussione orale su richiesta della difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo si risolve nella prospettazione del fatto in termini diversi da quelli ricostruiti in sentenza.

2.1. I giudici di primo e di secondo grado, con valutazione conforme, hanno ricostruito l'accaduto come segue: - nel settembre 2013 [OSCURATO:PERSONA] si trova all'interno di un locale, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali sta valutando gli interventi di ristrutturazione necessari per avviare una attività di bar-pasticceria; - la conversazione tra i quattro viene interrotta dall'imputato (gestore di un bar sito nelle vicinanze) che, approfittando della serranda "semi-aperta", si introduce all'interno del locale, chiede di parlare con il titolare, indicatogli in Tateo, quindi si congeda dando a quest'ultimo una pacca sulla spalla e dicendogli: "poi vediamo se aprite"; - a seguito di tale intimidazione, Oliva e [OSCURATO:PERSONA] raccomandano a Tateo di riflettere sui rischi legati alla iniziativa commerciale; - nei giorni successivi Tateo subisce vari avvertimenti, uno dei quali certamente riferibile all'imputato: quest'ultimo, incontrando la vittima per strada, mima, al suo indirizzo, il gesto dello strangolamento;- a causa dell'accaduto, sia Oliva sia [OSCURATO:PERSONA] ritirano la propria disponibilità a occuparsi della ristrutturazione del locale; il primo, in particolare, recede dal contratto di fornitura dei mobili, nonostante i due fossero legati da pregressi e consolidati rapporti lavorativi.

La forza intimidatoria espressa dall'imputato si è manifestata anche in sede di escussione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] e, addirittura, di [OSCURATO:PERSONA] che, all'atto di testimoniare, si è definito "ex padre" di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Alla luce di questa ricostruzione, risultano con chiarezza: - la minaccia (peraltro reiterata e proterva) rivolta dall'imputato verso la persona offesa al fine di impedirgli di aprire una attività concorrenziale alla sua; - la carica intimidatrice che ha indotto due professionisti a recedere immediatamente dalla collaborazione con Tateo; - l'evento del reato consistito nella interruzione dei rapporti di progettazione e fornitura di Oliva e [OSCURATO:PERSONA] riverberatasi nella apertura del locale che è avvenuta solo a giugno 2014 a notevole distanza di tempo da quella originariamente prevista.

2.3. La questione sull'elemento soggettivo del reato è nuova e, comunque, è manifestamente infondata, essendo chiaro l'atteggiamento volitivo dell'imputato insito nel suo comportamento e da questo chiaramente espresso.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Non risulta alcuna inversione dell'onere probatorio.

La Corte di appello ha indicato gli elementi a carico dell'imputato idonei a condurre a una affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.

Ha poi osservato che l'ipotesi difensiva di un ritardo nell'apertura del bar, asseritamente attribuibile a difficoltà economiche, non trovasse alcun aggancio probatorio e rimanesse pertanto relegata all'alveo della mera congettura.

Profilo su cui il motivo di ricorso si rivela anche generico, dato che neppure in questa sede indica quali elementi, in tesi non valutati, avrebbero dovuto condurre a una diversa conclusione.

4. Il terzo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha fornito congrua motivazione a sostegno dell'affermazione per cui l'offesa non possa connotarsi in termini di particolare tenuità, tenuto conto del contesto e della finalità perseguita.

Peraltro era già inammissibile per genericità l'omologo motivo di appello (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), che si limitava a chiedere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., senza indicare quali elementi concreti giustificassero la richiesta: "I presupposti per l'applicabilità dell'istituto appena menzionato sono la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, presupposti questi ultimi che sono chiaramente emersi dall'istruttoria dibattimentale" (pag. 6 atto di appello).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo contesta la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo: - non si sarebbe realizzato l'evento del delitto di violenza privata; - non sarebbe configurabile neppure un tentativo, trattandosi di reato impossibile per inidoneità dell'azione; - difetterebbe la prova del dolo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito al verificarsi dell'evento del reato. La Corte di appello: - avrebbe immotivatamente escluso rilevanza al fatto che la persona offesa aveva avviato l'attività commerciale (a giugno 2014); - avrebbe invertito l'onere probatorio gravante sull'accusa nel definire "mera supposizione" la tesi difensiva per cui Tateo avrebbe ritardato l'apertura dell'attività per problemi economici. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo si risolve nella prospettazione del fatto in termini diversi da quelli ricostruiti in sentenza. 2.1. I giudici di primo e di secondo grado, con valutazione conforme, hanno ricostruito l'accaduto come segue: - nel settembre 2013 [OSCURATO:PERSONA] si trova all'interno di un locale, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali sta valutando gli interventi di ristrutturazione necessari per avviare una attività di bar-pasticceria; - la conversazione tra i quattro viene interrotta dall'imputato (gestore di un bar sito nelle vicinanze) che, approfittando della serranda "semi-aperta", si introduce all'interno del locale, chiede di parlare con il titolare, indicatogli in Tateo, quindi si congeda dando a quest'ultimo una pacca sulla spalla e dicendogli: "poi vediamo se aprite"; - a seguito di tale intimidazione, Oliva e [OSCURATO:PERSONA] raccomandano a Tateo di riflettere sui rischi legati alla iniziativa commerciale; - nei giorni successivi Tateo subisce vari avvertimenti, uno dei quali certamente riferibile all'imputato: quest'ultimo, incontrando la vittima per strada, mima, al suo indirizzo, il gesto dello strangolamento;- a causa dell'accaduto, sia Oliva sia [OSCURATO:PERSONA] ritirano la propria disponibilità a occuparsi della ristrutturazione del locale; il primo, in particolare, recede dal contratto di fornitura dei mobili, nonostante i due fossero legati da pregressi e consolidati rapporti lavorativi. La forza intimidatoria espressa dall'imputato si è manifestata anche in sede di escussione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] e, addirittura, di [OSCURATO:PERSONA] che, all'atto di testimoniare, si è definito "ex padre" di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Alla luce di questa ricostruzione, risultano con chiarezza: - la minaccia (peraltro reiterata e proterva) rivolta dall'imputato verso la persona offesa al fine di impedirgli di aprire una attività concorrenziale alla sua; - la carica intimidatrice che ha indotto due professionisti a recedere immediatamente dalla collaborazione con Tateo; - l'evento del reato consistito nella interruzione dei rapporti di progettazione e fornitura di Oliva e [OSCURATO:PERSONA] riverberatasi nella apertura del locale che è avvenuta solo a giugno 2014 a notevole distanza di tempo da quella originariamente prevista. 2.3. La questione sull'elemento soggettivo del reato è nuova e, comunque, è manifestamente infondata, essendo chiaro l'atteggiamento volitivo dell'imputato insito nel suo comportamento e da questo chiaramente espresso. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Non risulta alcuna inversione dell'onere probatorio. La Corte di appello ha indicato gli elementi a carico dell'imputato idonei a condurre a una affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. Ha poi osservato che l'ipotesi difensiva di un ritardo nell'apertura del bar, asseritamente attribuibile a difficoltà economiche, non trovasse alcun aggancio probatorio e rimanesse pertanto relegata all'alveo della mera congettura. Profilo su cui il motivo di ricorso si rivela anche generico, dato che neppure in questa sede indica quali elementi, in tesi non valutati, avrebbero dovuto condurre a una diversa conclusione. 4. Il terzo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di appello ha fornito congrua motivazione a sostegno dell'affermazione per cui l'offesa non possa connotarsi in termini di particolare tenuità, tenuto conto del contesto e della finalità perseguita. Peraltro era già inammissibile per genericità l'omologo motivo di appello (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), che si limitava a chiedere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., senza indicare quali elementi concreti giustificassero la richiesta: "I presupposti per l'applicabilità dell'istituto appena menzionato sono la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, presupposti questi ultimi che sono chiaramente emersi dall'istruttoria dibattimentale" (pag. 6 atto di appello). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som
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