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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 09936/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sanzione disciplinare della sospensione dalle attività ricreative e sportive per un periodo di dieci giorni irrogatagli dal Consiglio di disciplina del Carcere di Cuneo, dove il ricorrente si trovava ristretto.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare controversa, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto dell'inosservanza dell'orario di svolgimento del consiglio di disciplina e della genericità della contestazione elevata al detenuto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova, non consentita, valutazione della vicenda disciplinare presupposta, che risulta correttamente vagliata dal Tribunale di sorveglianza di Torino.

Deve, innanzitutto, rilevarsi che lo spostamento dell'orario di svolgimento del consiglio di disciplina, dalle ore 12 alle ore 17.15 del 18/07/2019, non determinava l'illegittimità della seduta all'esito della quale veniva adottata la sanzione disciplinare controversa, essendo il rinvio orario della sessione dovuto a ragioni organizzative che legittimavano il differimento.

Quanto, invece, al merito della procedura disciplinare, censurata per la genericità delle contestazioni elevate ad [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata valutava correttamente il compendio informativo, alla luce del quale veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dalle attività ricreative e sportive per un periodo di dieci giorni, tenendo conto della relazione del personale penitenziario intervenuto per accertare la vicenda disciplinare presupposta.

Si evidenziava, in particolare, che la sanzione disciplinare controversa conseguiva alla frase "pezzo di merda, figlio di puttana", pronunciata più volte dal ricorrente nei confronti di un operatore penitenziario.

Tale condotta, come correttamente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza di Torino, legittimava l'irrogazione della sanzione disciplinare censurata, concretizzando un comportamento gravemente offensivo nei confronti di un operatore penitenziario, durante lo svolgimento delle sue attività professionali.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n ro Centonze yichqlenBitri UktlAi NO- L_ b EPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sanzione disciplinare della sospensione dalle attività ricreative e sportive per un periodo di dieci giorni irrogatagli dal Consiglio di disciplina del Carcere di Cuneo, dove il ricorrente si trovava ristretto. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare controversa, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto dell'inosservanza dell'orario di svolgimento del consiglio di disciplina e della genericità della contestazione elevata al detenuto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova, non consentita, valutazione della vicenda disciplinare presupposta, che risulta correttamente vagliata dal Tribunale di sorveglianza di Torino. Deve, innanzitutto, rilevarsi che lo spostamento dell'orario di svolgimento del consiglio di disciplina, dalle ore 12 alle ore 17.15 del 18/07/2019, non determinava l'illegittimità della seduta all'esito della quale veniva adottata la sanzione disciplinare controversa, essendo il rinvio orario della sessione dovuto a ragioni organizzative che legittimavano il differimento. Quanto, invece, al merito della procedura disciplinare, censurata per la genericità delle contestazioni elevate ad [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata valutava correttamente il compendio informativo, alla luce del quale veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dalle attività ricreative e sportive per un periodo di dieci giorni, tenendo conto della relazione del personale penitenziario intervenuto per accertare la vicenda disciplinare presupposta. Si evidenziava, in particolare, che la sanzione disciplinare controversa conseguiva alla frase "pezzo di merda, figlio di puttana", pronunciata più volte dal ricorrente nei confronti di un operatore penitenziario. Tale condotta, come correttamente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza di Torino, legittimava l'irrogazione della sanzione disciplinare censurata, concretizzando un comportamento gravemente offensivo nei confronti di un operatore penitenziario, durante lo svolgimento delle sue attività professionali. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n ro Centonze yichqlenBitri UktlAi NO- L_ b EPOS