CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11135/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Monza in data 13 giugno 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa consumata e tentata, realizzate in concorso con altri soggetti mediante telefonate dirette a indurre le vittime, prospettando l'imminente avvio di procedure esecutive, a versare somme di denaro per pretesi abbonamenti attivati a riviste delle' forze dell'ordine. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 24 Cost., 521 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra imputazione e condanna. Osserva il ricorrente che, mentre nella descrizione della condotta riportata nel capo d'imputazione si attribuiva al [OSCURATO:PERSONA] la condotta consistita nell'aver eseguito delle telefonate con finalità fraudolente per trarre in inganno le persone offese, nella sentenza la responsabilità per i contestati delitti di truffa era affermata solo ed esclusivamente per l'accertata titolarità, da parte del ricorrente, di carte "Poste pay" sulle quali erano state versate le somme richieste alle vittime delle truffe. Inoltre, mentre nell'imputazione il fatto veniva attribuito nella qualità di esecutore materiale delle condotte di frode, nella sentenza il ricorrente era stato ritenuto responsabile quale concorrente nel reato, modalità mai esplicitata nell'imputazione. Si trattava, dunque, di un fatto diverso da quello contestato che avrebbe imposto la trasmissione degli atti al P.M. per l'esercizio dell'azione penale in ordine al fatto così come accertato all'esito del giudizio, diverso da quello descritto nell'imputazione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per manifesta illogicità, relativamente alla contraddittoria affermazione della sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato sia per avere personalmente eseguito le telefonate dirette ad indurre in errore le vittime, che per avere concorso nella condotta di reato mettendo a disposizione le carte "Poste pay", su cui far versare le somme alle vittime dei raggiri; ciò in difetto della contestazione della condotta a titolo di concorso, che era frutto della modifica dell'imputazione operata illegittimamente già dal giudice di primo grado. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, per contraddittorietà e travisamento della prova, determinante ai fini del giudizio di responsabilità. Dai rilievi esposti con i precedenti motivi, derivava il travisamento della prova rappresentato dall'affermazione della responsabilità del ricorrente facendo leva su un dato, la titolarità delle carte "Poste pay", inidoneo a dimostrare l'identità del soggetto che aveva effettuato le telefonate per ingannare le vittime. Era stata valutata in modo errato la decisione del Tribunale di Trani, acquisita nel giudizio di appello, che aveva assolto l'imputato da analoghi fatti rilevando l'insufficienza del solo dato della titolarità delle carte "Poste pay" da parte del ricorrente nel fondare la sentenza di condanna.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo, che involge la questione della diversità del fatto e del difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza, riguarda una censura che è stata sollevata per la prima volta in questa sede (nell'atto di appello e nei motivi nuovi di appello non vi è traccia della questione); sicché trova applicazione il principio più volte affermato (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217 - 01) secondo il quale la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. In ogni caso la questione, da cui poi dipendono logicamente il secondo ed il terzo motivo, risulta manifestamente infondata; premesso che l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato, a fronte di un'iniziale imputazione a contenuto monosoggettivo, non integra alcuna diversità del fatto (Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv. 263017 - 01; Sez. 5, n. 15556 del 09/03/2011, Bruzzese, Rv. 250180 - 01), con il ricorso neppure si prospetta quale pregiudizio alle facoltà difensive sarebbe derivato dall'accertamento della responsabilità del ricorrente quale concorrente, rispetto all'iniziale attribuzione del fatto quale esecutore materiale delle condotte di inganno; del resto, nel corso dell'istruttoria dibattimentale la difesa ha esplicato appieno le prerogative difensive, fornendo un'alternativa ricostruzione delle vicenda, anche attraverso le dichiarazioni rese dall'imputato sul coinvolgimento nelle operazioni da parte di un terzo che aveva richiesto la disponibilità delle carte su cui far confluire delle somme di denaro, tesi che è stata vagliata dai giudici di merito e superata con motivazioni prive di vizi logici. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è formulato in termini non consentiti, oltre a risultare manifestamente infondato. Sono insussistenti i vizi, denunciati peraltro in modo confuso e cumulativo (ritenendo che il vizio di contraddittorietà integri quello di manifesta illogicità). L'affermazione della responsabilità non è giustificata dalla sentenza attraverso la contestuale attribuzione di condotte non provate (la partecipazione diretta all'esecuzione delle telefonate che dovevano servire ad indurre in errore le vittime) e di differenti condotte consistenti nella messa a disposizione dei soggetti che agivano per ottenere il profitto delle truffe dei mezzi (le carte Poste pay) su cui far confluire i versamenti delle persone offese, sicché alcuna contraddizione emerge dalla motivazione della sentenza impugnata.1.3. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato. Non ricorre alcuna ipotesi di travisamento probatorio, poiché quello che lamenta il ricorrente è il risultato dell'attività di valutazione delle prove, operata dalla sentenza circa la portata da attribuire all'incontestata titolarità delle carte Poste pay (unitamente ad altri elementi logici, di cui si fa menzione, come per le decisioni passate in giudicato relative a fatti analoghi per i quali l'imputato e altri correi hanno concordato l'applicazione della pena). Rispetto ad un siffatto quadro probatorio, la denunciata omissione di valutazione del contenuto della sentenza pronunciata in altro procedimento non assume alcun carattere decisivo, poiché l'esito di quella decisione non è idoneo da sé a metter in crisi le argomentazioni della sentenza impugnata. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d