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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40896/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e lineare disamina delle emergenze acquisite non messa in discussione dal ricorso sia in ordine alla finalità illecita dell'attività di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacenti riscontrate, sia in relazione alla configurabilità del quinto comma dell'art 73 TUS (esclusa con un laconico ma assorbente riferimento alla rilevante quantità della sostanza detenuta con argomentare certamente adeguato al portato generico della relativa sollecitazione difensiva, peraltro anche in questa sede ribadita in termini estremamente generici); il terzo motivo è generico e aspecifico perché non si confronta con il motivare speso in sentenza nel denegare le generiche e nel determinare la pena, temi rispetto ai quali, del resto la valutazione operata dalla Corte del merito appare sorretta da sufficiente e non illogica argomentazione ( punti 2, 3 della motivazione) e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e lineare disamina delle emergenze acquisite non messa in discussione dal ricorso sia in ordine alla finalità illecita dell'attività di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacenti riscontrate, sia in relazione alla configurabilità del quinto comma dell'art 73 TUS (esclusa con un laconico ma assorbente riferimento alla rilevante quantità della sostanza detenuta con argomentare certamente adeguato al portato generico della relativa sollecitazione difensiva, peraltro anche in questa sede ribadita in termini estremamente generici); il terzo motivo è generico e aspecifico perché non si confronta con il motivare speso in sentenza nel denegare le generiche e nel determinare la pena, temi rispetto ai quali, del resto la valutazione operata dalla Corte del merito appare sorretta da sufficiente e non illogica argomentazione ( punti 2, 3 della motivazione) e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 40896/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris