CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22424/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
08/2006 avverso la sentenza del 17 aprile 2026 emessa dal Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente ha chiesto l'applicazione «dell'attenuante della collaborazione» o, comunque, la riduzione della pena applicata su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso, a tacere della sua integrale genericità, è stato presentato personalmente dall'imputato; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, d---a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato, inoltre, che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337) e le censure proposte dal ricorrente esulano da tale novero; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M