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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16058/2025

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6600/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Lombardia n. 3732/01/2015, depositata il 3 settembre 2015; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2004.

R.G.

N.6600/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate –Ufficio di Legnano notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (della quale [OSCURATO:PERSONA] era socio accomandante fino al 2 dicembre 2005) avviso di accertamento n.

R1M020D002218/2007, con il quale veniva accertato induttivamente nei confronti della predetta società, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un reddito imponibile d’impresa di € 261.800,00, con imputazione pro-quota ai singoli soci ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e recupero nei confronti della società di maggiori imposte IVA e IRAP, oltre alle relative sanzioni.

1.1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandante della [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso avverso tale avviso di accertamento (notificatogli in data 22 giugno 2007) dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano la quale, con sentenza n.270/36/2008 del 20 novembre 2008, lo rigettava.

Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 64/01/2010, depositata il 13 aprile 2010, dichiarava inammissibile il ricorso originario proposto dal Leoni in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto essendo egli socio accomandante, risultava impossibilitato a svolgere funzioni rappresentative per conto della società.

Tale ultima sentenza non veniva impugnata, passando quindi in cosa giudicata.

R.G.

N.6600/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1.2. Nelle more del giudizio avverso l’avviso di accertamento societario, l’Agenzia delle Entrate notificava, in data 23 maggio 2008, a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n.

R2W010300243/2008, relativo ai redditi di partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA]. per imputazione diretta ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986, per l’annualità 2004.

2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese la quale, con sentenza n. 80/03/2009, depositata il 10 giugno 2009, lo rigettava.

3. Interposto gravame dal contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 63/01/2010, depositata il 12 aprile 2010, rilevato che non erano stati evocati in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario, rimetteva la causa dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese per l’integrazione del contraddittorio.

A seguito quindi di riassunzione nei confronti della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nelle more dichiarata fallita, e di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] di Varese, con sentenza n. 182/03/2014, depositata il 24 marzo 2014, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle spese di lite.

4. Interposto gravame dal contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 3732/01/2015, pronunciata il 13 luglio 2015 e depositata in segreteria il 3 settembre 2015, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

R.G.

N.6600/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi (ricorso notificato l’8 marzo 2016).

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con decreto del 2 dicembre 2024 è stata fissata per la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza in camera di consiglio del 19 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

Ilricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., nonché dell’art. 5, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’arto 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, che la C.T.R., rilevando l’asserito passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio avente ad oggetto l’accertamento del maggior reddito nei confronti della società di cui Leoni era stato socio accomandante, aveva, di fatto, inibito al contribuente l’esercizio del diritto di difesa in merito alla pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti, avendo omesso di esaminare le diverse censure proposte in punto di illegittimità della determinazione del maggior reddito d’impresa ed erroneamente ritenuto che lo stesso contribuente avesse compiutamente svolto le proprie difese nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento societario, non tenendo conto, peraltro, che tale giudizio si era concluso senza l’esame delle R.G.

N.6600/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] difese del Leoni, in quanto ritenuto non legittimato a formulare contestazioni in merito alla legittimità e correttezza del maggior reddito societario.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 5, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.

Rileva, in particolare, il ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto formatosi il giudicato sul maggior reddito accertato nei confronti della società, non avendo la stessa Corte, nel separato giudizio riguardante l’accertamento societario, preso in esame e pronunciatosi sulle doglianze sollevate dal socio Leoni in merito alla determinazione del maggior reddito societario, essendosi limitata ad emettere una pronuncia di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, e quindi violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice di rito.

Rileva, in particolare, che, avendo la Corte territoriale ritenutosi formato il giudicato sostanziale in ordine alla determinazione del maggior reddito societario, la stessa Corte aveva omesso di pronunciarsi in merito alle diverse e concorrenti censure riguardanti l’accertamento del reddito personale del socio.

1.4. Con il quarto motivo, infine, [OSCURATO:PERSONA] eccepisce nuovamente nullità della sentenza per omessa pronuncia, e R.G.

N.6600/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quindi violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice.

Deduce, in particolare, che, sempre per il preliminare ed assorbente assunto secondo cui si sarebbe formato il giudicato sostanziale in merito alla determinazione del maggior reddito della società, la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi in merito alla eccepita illegittimità del metodo di accertamento del maggior reddito societario.

2. Così delineati i motivi di ricorso, rileva la Corte che appare necessario acquisire i fascicoli delle fasi di merito, al fine di verificare l’integrità del contraddittori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6600/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Lombardia n. 3732/01/2015, depositata il 3 settembre 2015; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2004. R.G. N.6600/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate –Ufficio di Legnano notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (della quale [OSCURATO:PERSONA] era socio accomandante fino al 2 dicembre 2005) avviso di accertamento n. R1M020D002218/2007, con il quale veniva accertato induttivamente nei confronti della predetta società, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un reddito imponibile d’impresa di € 261.800,00, con imputazione pro-quota ai singoli soci ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e recupero nei confronti della società di maggiori imposte IVA e IRAP, oltre alle relative sanzioni. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandante della [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso avverso tale avviso di accertamento (notificatogli in data 22 giugno 2007) dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano la quale, con sentenza n.270/36/2008 del 20 novembre 2008, lo rigettava. Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 64/01/2010, depositata il 13 aprile 2010, dichiarava inammissibile il ricorso originario proposto dal Leoni in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto essendo egli socio accomandante, risultava impossibilitato a svolgere funzioni rappresentative per conto della società. Tale ultima sentenza non veniva impugnata, passando quindi in cosa giudicata. R.G. N.6600/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.2. Nelle more del giudizio avverso l’avviso di accertamento societario, l’Agenzia delle Entrate notificava, in data 23 maggio 2008, a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n. R2W010300243/2008, relativo ai redditi di partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA]. per imputazione diretta ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986, per l’annualità 2004. 2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese la quale, con sentenza n. 80/03/2009, depositata il 10 giugno 2009, lo rigettava. 3. Interposto gravame dal contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 63/01/2010, depositata il 12 aprile 2010, rilevato che non erano stati evocati in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario, rimetteva la causa dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese per l’integrazione del contraddittorio. A seguito quindi di riassunzione nei confronti della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nelle more dichiarata fallita, e di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] di Varese, con sentenza n. 182/03/2014, depositata il 24 marzo 2014, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle spese di lite. 4. Interposto gravame dal contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 3732/01/2015, pronunciata il 13 luglio 2015 e depositata in segreteria il 3 settembre 2015, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. R.G. N.6600/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi (ricorso notificato l’8 marzo 2016). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Con decreto del 2 dicembre 2024 è stata fissata per la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza in camera di consiglio del 19 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. Ilricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., nonché dell’art. 5, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’arto 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, che la C.T.R., rilevando l’asserito passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio avente ad oggetto l’accertamento del maggior reddito nei confronti della società di cui Leoni era stato socio accomandante, aveva, di fatto, inibito al contribuente l’esercizio del diritto di difesa in merito alla pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti, avendo omesso di esaminare le diverse censure proposte in punto di illegittimità della determinazione del maggior reddito d’impresa ed erroneamente ritenuto che lo stesso contribuente avesse compiutamente svolto le proprie difese nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento societario, non tenendo conto, peraltro, che tale giudizio si era concluso senza l’esame delle R.G. N.6600/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] difese del Leoni, in quanto ritenuto non legittimato a formulare contestazioni in merito alla legittimità e correttezza del maggior reddito societario. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 5, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Rileva, in particolare, il ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto formatosi il giudicato sul maggior reddito accertato nei confronti della società, non avendo la stessa Corte, nel separato giudizio riguardante l’accertamento societario, preso in esame e pronunciatosi sulle doglianze sollevate dal socio Leoni in merito alla determinazione del maggior reddito societario, essendosi limitata ad emettere una pronuncia di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva del ricorrente. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, e quindi violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice di rito. Rileva, in particolare, che, avendo la Corte territoriale ritenutosi formato il giudicato sostanziale in ordine alla determinazione del maggior reddito societario, la stessa Corte aveva omesso di pronunciarsi in merito alle diverse e concorrenti censure riguardanti l’accertamento del reddito personale del socio. 1.4. Con il quarto motivo, infine, [OSCURATO:PERSONA] eccepisce nuovamente nullità della sentenza per omessa pronuncia, e R.G. N.6600/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quindi violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice. Deduce, in particolare, che, sempre per il preliminare ed assorbente assunto secondo cui si sarebbe formato il giudicato sostanziale in merito alla determinazione del maggior reddito della società, la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi in merito alla eccepita illegittimità del metodo di accertamento del maggior reddito societario. 2. Così delineati i motivi di ricorso, rileva la Corte che appare necessario acquisire i fascicoli delle fasi di merito, al fine di verificare l’integrità del contraddittori
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