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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 19057/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02UXY20) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, con sentenza in data 031.06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLZANO, in data 14/07/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02UXY20) in relazione al reato di cui all art.640 CP.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e nullità della sentenza per non essere stato concesso il rinvio di una udienza (14.7.2020) per impedimento del difensore; violazione di legge in ordine alla competenza territoriale; violazione di legge e e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso in esame, la Corte ha sottolineato, quanto al primo motivo, che la documentazione prodotta dal difensore non attestava la sua impossibilità di comparire in udienza.

Quanto al secondo motivo, la questione della competenza territoriale non era stata eccepita nei termini di cui all'art. 491 cpp.

Quanto alla responsabilità, la Corte, con valutazione non rivedibile perché di merito, ha sottolineato che il ricorrente aveva tratto in inganno l'impiegato delle Poste lasciando il proprio documento ben consapevole che non sarebbe tornato a riprenderlo, così compiendo un raggiro con coscienza e volontà.

Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione della gravità del fatto e del danno cagionato.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E SGADARI Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 4.4::))I [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02UXY20) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, con sentenza in data 031.06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLZANO, in data 14/07/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02UXY20) in relazione al reato di cui all art.640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e nullità della sentenza per non essere stato concesso il rinvio di una udienza (14.7.2020) per impedimento del difensore; violazione di legge in ordine alla competenza territoriale; violazione di legge e e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha sottolineato, quanto al primo motivo, che la documentazione prodotta dal difensore non attestava la sua impossibilità di comparire in udienza. Quanto al secondo motivo, la questione della competenza territoriale non era stata eccepita nei termini di cui all'art. 491 cpp. Quanto alla responsabilità, la Corte, con valutazione non rivedibile perché di merito, ha sottolineato che il ricorrente aveva tratto in inganno l'impiegato delle Poste lasciando il proprio documento ben consapevole che non sarebbe tornato a riprenderlo, così compiendo un raggiro con coscienza e volontà. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione della gravità del fatto e del danno cagionato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E SGADARI Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 4.4::))I [OSCURATO:PERSONA]
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