CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31586/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto rigettarsi il ricorsoudito il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosiai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo, inaccoglimento dell’appello cautelare proposto dal Procuratore della Repubblica, haannullato l'ordinanza con cui, in data 25 febbraio 2026, il Giudice per le indaginipreliminari di Palermo aveva dichiarato l’inefficacia ex art. 297, comma 3, cod.proc. pen. della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti diAlessandro [OSCURATO:PERSONA], applicata con ordinanza del medesimo Giudice il 13 maggio2025, eseguita il 22 maggio 2025, limitatamente ai reati di cui all'art. 74, commi1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), e 73 stesso d.P.R. (capi 13 e 45);ha disposto, conseguentemente, il ripristino della custodia cautelare in carcereper tali reati.Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva dispostola retrodatazione si riferisce ai seguenti titoli custodiali:- l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di Palermo in data 30 gennaio 2025 nelprocedimento penale n. 9032/2023 RGNR, eseguita l’11 febbraio 2025, per ildelitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990,commesso a Palermo il 1 dicembre 2023, fatto per il quale l’indagato è statoammesso al rito abbreviato il 10 novembre 2025;- l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di Palermo in data 13 maggio 2025, eseguita il 22maggio 2025, nel procedimento penale n. 353/2020 RGNR per i delitti di cui agliarticoli 81, comma secondo, 110 cod. pen. 73, commi 1 e 1-bis, e 74 d.P.R. n.309 del 1990, commessi tra il febbraio 2021 e l'ottobre 2021, fatto per il quale èstato richiesto il rinvio a giudizio il 9 ottobre 2025.2. Ha proposto ricorso l’indagato, con atto a firma del difensore di fiducia,in cui ha dedotto con un unico motivo, di seguito sintetizzato nei limiti funzionalialle esigenze della motivazione, l’inosservanza o erronea applicazione dell’art.297, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 13 Cost.Il difensore ha argomentato che sussistono i presupposti per laretrodatazione ritenuta dal primo Giudice, con riferimento ai reati oggetto dellaordinanza cronologicamente posteriore, ma commessi in epoca antecedente aquella di emissione della prima ordinanza, pendendo i due procedimenti dinanzialla stessa [OSCURATO:PERSONA] e sussistendo il requisito della desumibilità daglistati ascritti all’indagato con il secondo titolo cautelare, nel senso che erano nelladisponibilità dell’ufficio di Procura elementi idonei a giustificare l’applicazionedella misura cronologicamente posteriore.Erroneamente il Tribunale, accogliendo l'appello, ha ritenuto che ilmeccanismo della retrodatazione richieda, quale requisito negativoimprescindibile, la prova di una scelta indebita del Pubblico Ministero dimantenere separati i procedimenti, al fine di determinare una ingiustificataprotrazione dei termini di custodia cautelare.Tale elemento non è contemplato dalla norma di cui all’art. 297 cod. proc.pen., nemmeno all’esito della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 408del 2005, che ne ha dichiarato la parziale illegittimità.Del resto, la durata della restrizione della libertà non può dipendere da unavalutazione discrezionale del pubblico ministero, organo titolare del poterecautelare.Neppure può ritenersi inesigibile – come argomentato dal PubblicoMinistero procedente - una ricognizione delle iscrizioni nel registro a carico dellostesso indagato supportate da gravità indiziaria, preordinata a cumulare lerelative domande cautelari nei confronti della stessa persona; ricognizione che,al contrario, risulta necessaria quando è in gioco il valore della libertà personale.La retrodatazione che era stata ritenuta dal primo Giudice realizzerebbe,dunque, il riallineamento fra le misure cautelari che, pur dovendo essere coeve,sono state separatamente adottate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito di espongono.2. Per un corretto inquadramento della fattispecie, va premesso che non ècontroverso che i due procedimenti per i quali la difesa chiede di applicare ilmeccanismo della retrodatazione, pendenti dinanzi alla stessa AutoritàGiudiziaria, siano relativi a fatti non connotati da un vincolo di connessionequalificata, ai sensi dell’art. 12 lett. b) e c).Parimenti, non è contestata la ricorrenza del requisito della desumibilitàdagli atti, nel momento in cui è stata emessa la prima ordinanza, dei fatti chesono stati ascritti all’indagato con il secondo titolo cautelare, nel senso che eranoa tale epoca nella disponibilità dell’ufficio di Procura elementi idonei a giustificarel’applicazione della misura cronologicamente posteriore (e ciò in quanto glielementi da cui è scaturita l’ordinanza eseguita per seconda erano tutticompendiati nella richiesta cautelare del 30 luglio 2024, antecedente allaemissione della prima ordinanza).Il tema posto dal ricorso attiene specificamente alla configurabilità, nellaspecie, dell’ulteriore requisito, costituito dalla scelta del Pubblico Ministero ditenere i procedimenti separati.3. Come è noto, le linee portanti della elaborazione giurisprudenziale inrelazione al complesso tema della retrodatazione sono state tracciate dalleSezioni Unite con due risalenti decisioni (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc.Rahulia ed altri, Rv. 231057-8-9) nonché dalla pronuncia additiva della Cortecostituzionale n. 408 del 2005, che ha dichiarato la illegittimità costituzionaledell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui non si applica anche afatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuovaordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione dellaprecedente.Per quanto di interesse, considerati gli elementi sopra descritti, occorrefar riferimento ad una ipotesi di retrodatazione compiutamente ricostruita nellasentenza [OSCURATO:PERSONA].Tale pronuncia ebbe ad affermare che, quando nei confronti di un indagatosono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi inrelazione ai quali non esiste una connessione qualificata, e gli elementigiustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento dellaemissione della prima, i termini della seconda ordinanza hanno decorrenza dalgiorno in cui è stata eseguita o notificata la prima. Ciò alla duplice condizione: a)che i due procedimenti siano in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria; b)che la loro separazione sia frutto di una «scelta del pubblico ministero».Le Sezioni Unite puntualizzarono che, anche alla luce del portato dellasentenza n. 408 del 2005 della Corte costituzionale, la regola dellaretrodatazione concerne normalmente misure adottate nello stesso procedimentoe può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesispecificamente individuate nel medesimo arresto nomofilattico; dunque al difuori di ogni automatismo, ma sulla base di una attenta valutazione dellafattispecie concreta.La giurisprudenza successiva, nel solco di tale linea ricostruttiva, haribadito che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelaredisposta per differenti reati presuppone, quando i reati siano oggetto di distintiprovvedimenti e procedimenti e tra gli stessi non sussista alcuna delle ipotesi diconnessione qualificata previste dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.,come condizioni ulteriori ed autonomamente necessarie, che, al momentodell'emissione della prima ordinanza, fossero già desumibili, dagli atti adisposizione, gli elementi per emettere il successivo provvedimento e che idiversi procedimenti, pendenti davanti alla stessa autorità giudiziaria, fosserostati tenuti separati in conseguenza di una «scelta del pubblico ministero» (Sez.6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255721 – 01; Sez. 6, n. 12610 del10/12/2012, 2013; Napoli, Rv. 256167 – 01; Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010,Noci, Rv. 248895).3. Per intendere la nozione di «scelta di tenere i procedimenti separati»,occorre muovere da quanto affermato dalla Corte costituzionale nella richiamatasentenza n. 408 del 2005.Nel riprendere adesivamente la sentenza delle Sezioni Unite Rahulia, ilGiudice delle leggi osservò che, in una cornice normativa «attenta a calibrarel'intera disciplina dei termini di durata delle misure limitative della libertàpersonale, e di quelle custodiali in particolare, sulla falsariga dei valori dellaadeguatezza e proporzionalità, nessuno spazio può residuare in capo agli organititolari del “potere cautelare” di scegliere il momento a partire dal quale possonoessere fatti decorrere i termini custodiali in caso di pluralità di titoli e di fattireato cui essi si riferiscono. Se dunque il legislatore, in perfetta aderenza con ivalori di certezza e di “durata minima” della custodia cautelare (v. art. 13, primoed ultimo comma, Cost., nonché art. 5, comma 3, Convenzione europea deidiritti dell'uomo), ha ritenuto di dover stabilire – come si è dianzi accennato –meccanismi legali di retrodatazione automatica dei termini, in presenza di certecondizioni, nel caso in cui tra i diversi titoli sussista l'indicato nesso diconnessione qualificata, a fortiori l'identico regime di garanzia dovrà operare intutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati inun unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbiainvece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze. Ladurata della custodia viene così a dipendere non da un fatto obiettivo (rispettoso,dunque, del canone dell'uguaglianza e della ragionevolezza), quale quellodell'acquisizione di elementi idonei e sufficienti per adottare i diversiprovvedimenti cautelari, ma da una imponderabile valutazione soggettiva degliorgani titolari del “potere cautelare”.»[OSCURATO:PERSONA], che espressamente richiamarono la pronunciadella Corte costituzionale, precisarono che la regola di retrodatazione dovesseoperare, con l'effetto di far decorrere i termini della custodia cautelare, dalmomento dell'esecuzione del primo provvedimento, quando da parte dell'autoritàgiudiziaria vi fosse stato non un mero ritardo, ma un "artificioso ritardo" o una"colpevole inerzia" nell'applicazione della misura cautelare. In tal senso,puntualizzarono che dovesse intendersi inibita la scelta e vanificata la stessa, senondimeno operata, attraverso il meccanismo della retrodatazione.Del resto, l’istituto della retrodatazione, di matrice giurisprudenziale epositivizzato dal legislatore in conformità alla ermeneusi di taluni fondamentaliarresti nomofilattici, fu ispirato dalla esigenza di scongiurare la tendenza dialcuni uffici di Procura ad emettere successivi provvedimenti cautelari per nuovifatti, in prossimità della scadenza dei termini di custodia cautelare, allo scopo difarne iniziare nuovamente la decorrenza e di prolungare artificiosamente, in talmodo, la durata della prima misura.Tale categoria giuridica nasce, dunque, secondo le Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA],con una «connotazione soggettivamente negativa», al fine di contrastare sceltedi ingiustificata dilazione nell'adozione delle misure cautelari relative allamedesima persona.Sviluppando questa prospettiva, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ebbe altresì apuntualizzare, nella analisi della fattispecie sottoposta al suo vaglio, che lapossibilità di ricondurre la separazione ad una scelta indebita del pubblicoministero è in linea di massima da escludere quando i procedimenti abbianoimpulso da diverse notizie di reato, quando tali notizie siano pervenute alpubblico ministero a distanza di tempo, ovvero quando siano intervenute aconclusione di indagini svolte separatamente.4. [OSCURATO:PERSONA] luce di tale excursus, ritiene questa Corte che una «scelta» cosìsoggettivamente connotata non può essere desunta dal mero dato oggettivodella separazione – specialmente se genetica - dei procedimenti pendenti innanziad un medesimo ufficio di Procura a carico di una stessa persona, quando nonrilevino altri elementi da cui evincere l’intento del pubblico ministero di operare,in ragione di essa, una artificiosa diluizione dei termini di custodia cautelare.Diversamente, si finirebbe con l’addossare al pubblico ministero un onereche, anche a prescindere dalla sua esigibilità, non è invero previsto: quello dioperare una ricognizione costante non solo delle iscrizioni nel registro dellenotizie di reato nei confronti dello stesso indagato, ma anche delle informativesupportate da elementi di gravità indiziaria, al fine di poter cumulare le relativedomande cautelari o di segnalare al giudice per le indagini preliminari diprocedere alla riunione dei procedimenti.5. Venendo alla fattispecie qui in esame deve osservarsi, alla luce dellacronologia di cui in premessa, che essa presenta spiccati tratti di somiglianza conil caso esaminato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], per il quale le Sezioni Unite esclusero laricorrenza dei presupposti operativi del meccanismo di retrodatazione.Ed invero, come argomentato dal Tribunale con motivazione esaustiva edesente da profili di illogicità, al di là della formale omogeneità tipologica degliaddebiti mossi ad [OSCURATO:PERSONA], non vi è continuità temporale tra le diversecondotte, posto che i fatti di cui al primo titolo custodiale risultano commessi indata 1 dicembre 2023, a distanza di circa due anni da quelli di cui alla secondaordinanza, che risalgono al 2021, compresa l'ipotesi associativa, formulato concontestazione chiusa fino a ottobre 2021.Diverse sono anche le connotazioni delle condotte ed i correi, così dapotersi radicalmente escludere – non è oggi più controverso, dopo una originaria,diversa, impostazione difensiva, ma conviene qui ribadirlo – una percepibileidentità di programmazione criminosa. Ed invero, il fatto di cui al primo titolorisulta commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e correlato alle attivitàcriminali della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù, là dove quelli di cui allasuccessiva ordinanza cautelare si iscrivono nell'ambito di un sodalizio finalizzatoal narcotraffico facente capo a [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, richiamate tali premesse, ha congruamente argomentato che,pur pendendo i due procedimenti presso la medesima Procura di Palermo, e puresistendo storicamente il compendio indiziario per i fatti di cui alla secondaordinanza già in epoca anteriore all'emissione della prima, difetta il requisito perla retrodatazione dell'istituto, ossia la scelta del Pubblico Ministero di mantenereseparati i due procedimenti.La separazione dei procedimenti oggetto delle due iniziative cautelaricostituisce, invero, riflesso ed oggettiva conseguenza della esistenza di filoniinvestigativi tra loro del tutto eterogenei e mai intersecatisi, che hanno datoimpulso a due differenti iscrizioni, anche temporalmente sfalsate, a carico diAlessandro [OSCURATO:PERSONA].Difatti, i reati più risalenti, compreso quello associativo, sono emersinell’ambito di una indagine della squadra mobile di Palermo, focalizzata sulprofilo criminale del capomafia [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi sodali, tra cui, in tesiaccusatoria, lo [OSCURATO:PERSONA], e sono state ultimate il 19 gennaio 2024, epoca cui risalel'ultima informativa, confluita nella richiesta cautelare del 30 luglio 2024.Diversamente, l’episodio di cessione di sostanze stupefacenti del 2023, dicui alla prima ordinanza cautelare, è emerso nell’ambito di una indagine svoltadal ROS dei Carabinieri, che monitorando la famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] diGesù, ebbe ad intercettare la cessione contestata ad [OSCURATO:PERSONA] e ariferirne alla Procura di Palermo con informativa in data 11 settembre 2024,ossia otto mesi dopo l'ultima informativa della Squadra mobile nel diversoprocedimento.Il dato peculiare della vicenda in esame è, poi, il lungo intervallo di tempointercorso tra la richiesta del 30 luglio 2024 e l’adozione della misura del 15maggio 2025; là dove la prima ordinanza, adottata il 31 gennaio 2025,conseguiva ad una richiesta del 13 gennaio 2025 e ad una informativa conclusivadel ROS dell’11 settembre 2024.Nulla, dunque, che permetta di desumere una strumentale sceltaseparativa da parte del Pubblico Ministero procedente.6. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] sono demandati gli adempimenti comunicativi di rito P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]