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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 19091/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 20760-2017 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 318/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO del 2/12/2016, depositata il 21/02/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20760/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 19091/2022 Data pubblicazione 14/06/2022

1. Con atto di citazione notificato il 5 aprile 2007, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 19.500,00 (di cui euro 6.000,00 riconosciuti da detta società come dovuti per “affitto forfettario pregresso”), oltre interessi, a titolo di indennità di occupazione di una unità immobiliare di sua proprietà nella quale la convenuta aveva installato una cabina per l’erogazione di energia elettrica, chiedendo altresì la condanna della stessa convenuta alla restituzione dell’immobile.

2. Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eccepiva di esercitare il legittimo possesso dell’immobile per averlo conseguito in forza di un contratto preliminare stipulato da [OSCURATO:PERSONA] in data 9 settembre 1976 (a suo dire ad effetti reali anticipati) e chiedeva, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell’avvenuta usucapione per possesso ultraventennale e, in subordine, la costituzione con sentenza costitutiva di una servitù di elettrodotto coattivo.

3. Con sentenza n. 5168 del 19.10.2009 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda con la quale l’attore chiedeva dichiararsi l’occupazione senza titolo dell’immobile, respingendo la domanda di rilascio dell’immobile sul presupposto della vigenza del contratto preliminare, mai risolto; rigettava altresì la domanda di avvenuto riconoscimento dell’acquisto per usucapione, non essendo il contratto preliminare idoneo a fondare una situazione di possesso rilevante a tale effetto ma solo di detenzione e condannava la convenuta al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 13.673,60, oltre interessi, dovuta per il godimento fino al settembre 2008.

4. La Corte di Appello di Palermo, adita da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sentenza n. 318/2017 del 2.12.2016-21.02.2017 Ric. 2017 n. 20760 sez.

S2 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20760/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 19091/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 respingeva il proposto gravame, come richiesto da parte appellata che si costituiva regolarmente in giudizio, ritenendo anzitutto infondata l’eccezione riguardante il difetto di legittimazione attiva dell’appellato, mai eccepito nel corso del giudizio di primo grado e, nel merito, rigettava sia la domanda di riconoscimento dell’avvenuto acquisto dell’immobile sia la subordinata domanda di costituzione di una servitù coattiva di elettrodotto.

Confermava di contro la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento delle somme a titolo di occupazione come liquidate dal giudice di prime cure.

5. Con ricorso notificato il 6/09/2017, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo affidandosi a tre motivi di ricorso.

6. [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato difese.

7. Il ricorso è avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Il motivo da esaminare logicamente per primo è quello di natura processuale (sub 2 del ricorso per cassazione), concernente la titolarità attiva del rapporto.

Il motivo è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.c. e, segnatamente, dell’art. 81 c.p.c.

Il ricorrente sostiene che la corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che la contestazione della legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa, che rimane assoggettata al generale onere della prova, la quale può essere raggiunta anche attraverso la mancata contestazione, come nel caso di specie.

Richiamando all’uopo i principi stabiliti da Cass.

SS.UU. n. 2951 del 16 febbraio 2016, il ricorrente sostiene invece il suo buon diritto ad eccepire la carenza di tale legittimazione in ogni stato e grado Ric. 2017 n. 20760 sez.

S2 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20760/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 19091/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 del giudizio, sostenendo che manca la produzione da parte del resistente [OSCURATO:PERSONA] dell’accettazione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]. 1.

2. - La censura è inammissibile per essere la questione mal posta e comunque anche infondata.

Il ricorrente lamenta infatti la violazione dell’art. 81 c.p.c., che regola il fenomeno della sostituzione processuale, ossia dell'ipotesi in cui colui che agisce o resiste in giudizio pretende di esercitare un diritto, che sa essere altrui in nome proprio, ma le sue doglianze sono rivolte alla differente situazione della legitimatio ad causam, cioè alla titolarità del rapporto in capo al resistente.

La diversità tra le due situazioni (affrontata nel precedente delle Sezioni Unite citato in ricorso: Cass., SS.

UU. n. 2951/2016) è scolpita dal rilievo che la prima è questione processuale; la seconda attiene al merito e non alle regole procedurali (cfr. Cass. n. 4121/2004; Cass. n. 21087/2007).

Comunque, anche a superare il rilievo di non specificità del ricorso sul punto e a volere inquadrare diversamente la censura, facendo leva su quanto scritto a pag. 15 dell’atto (“l'eccezione dell'odierna ricorrente andava pertanto valutata dalla Corte di appello nel rispetto del principio di cui sopra – id est, quello affermato da Cass.

SS.UU. 2951/16 – senza che possa in alcun modo applicarsi il principio di quell'articolo 115 c.p.c.”) e a ritenere pertanto che la norma assunta violata sia quest’ultima, la sentenza impugnata appare in conformità con i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte richiamata dalla stessa parte ricorrente, la quale ha sancito, tra l'altro, che la questione della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene al merito della causa e, di conseguenza, compete al sovrano apprezzamento del giudice al quale l'accertamento del fatto appartiene.

Aggiunge questo arresto delle Sezioni Unite Ric. 2017 n. 20760 sez.

S2 - ud. 04-05-2022 -4- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20760/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 19091/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 (seguito, ad esempio, da Cass. n. 14652/2016, n. 15037/2016, n. 22525/2018) che la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, ma la prova può essere data in positivo dall'attore, "anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità".

La valutazione in ordine sia alla prova fornita in positivo dall'attore, sia riguardo al comportamento processuale del convenuto, compete al giudice del merito e non si presta ad un sindacato della Corte di legittimità al di fuori dei limiti in cui esso è consentito.

1.3. - Nel caso di specie, la corte distrettuale – dinanzi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che solo in grado di appello ha eccepito che “non c’è in atti prova dell’avvenuta accettazione dell’eredità” - ha ritenuto correttamente di poter evincere la prova della legittimazione dell’erede [OSCURATO:PERSONA] dal comportamento della stessa società ricorrente, che ha svolto “una difesa incompatibile con il disconoscimento di tale qualità” (Cass., 10/07/2014, n. 15759) e ha riconosciuto documentalmente (con la lettera del 28.03.2002 richiamata in sentenza, con la quale Enel si rivolge al [OSCURATO:PERSONA]) la qualità nell’intimato di erede di [OSCURATO:PERSONA].

Proprio rispetto al figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, come nel caso di specie, si può altresì precisare che secondo questa Corte costituisce atto di accettazione tacita dell’eredità l'esercizio stesso dell'azione (Cass. Sez. 2, ord. n. 6745 del 19/03/2018).

Ric. 2017 n. 20760 sez.

S2 - ud. 04-05-2022 -5- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2. - Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, dell’art.1158 c.c., è infondato.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto non fondato il motivo di appello relativo al rigetto della domanda di riconoscimento dell’avvenuto acquisto per usucapione dell’immobile di cui è causa.

La decisione della corte locale ha tenuto conto del principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per cui "Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori.

Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 c.c." (Cass.

SS.UU., Sentenza n. 7930 del 27/03/2008; conformi, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1296 del 25/01/2010, Rv. 611222; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9896 del 26/04/2010, Rv. 612577; Cass. Sez. 2, n. 5211 del 16/03/2016, Rv. 639209; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24637 del 02/12/2016, Rv. 642328; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29594 del 22/10/2021, Rv. 662568; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4936 del 20/01/2022).

E anche se non è escluso che la consegna della cosa, quando legata ad una convenzione che non tende solo ad attribuire il godimento del bene (che si realizza attraverso il trasferimento della mera detenzione), possa assumere effetti attributivi della Ric. 2017 n. 20760 sez.

S2 - ud. 04-05-2022 -6- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20760/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 19091/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 disponibilità possessoria, allorché è in funzione di un comune proposito di trasferimento di proprietà (Cass. Sez. 2, ord. n. 41027 del 21/12/2021), nel caso di specie la motivazione della sentenza gravata appare immune da vizi logici e fa corretta applicazione della norma denunciata come violata, ritenendo incompatibile con l’animus possidendi la dichiarazione di debenza di somme a titolo di “affitto forfettario pregresso” e considerando altresì, con argomentazioni logiche e non censurabili in questa sede, che certe condotte (come, nel caso di specie, l’apposizione del lucchetto all’ingresso della cabina elettrica da parte della società ricorrente) non possano essere considerate in maniera inequivoca come atti compiuti prohibente domino, capaci di generare una interversio possessionis (risultando giustificate dalla necessità di custodire e di proteggere i quadri elettrici e quanto di proprietà dell’ente collocato nel locale).

Per di più farebbe difetto, ai fini del riconoscimento dell’avvenuta usucapione, il requisito del sufficiente decorso temporale, non risalendo la pretesa interversio possessionis a venti anni addietro.

3. - Il terzo motivo è così rubricato: “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (art. 360 c.p.c. n. 5).

Sostiene il ricorrente che la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione disposta dal giudice di primo grado è contraddittoria con la perdurante attribuzione di effetti del contratto preliminare di compravendita e che tale punto della decisione non è stato oggetto di esame da parte della Corte di appello.

Il motivo è inammissibile.

Anzitutto la censura non appare rivolta a lamentare l’omesso esame di un fatto nel senso in cui questa Corte inteso il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1° n. 5.

Non si fa infatti riferimento, nell’ordine, a un Ric. 2017 n. 20760 sez.

S2 - ud. 04-05-2022 -7- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20760/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 19091/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo; b) a un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass., SS.UU., n. 5745 del 2015); c) a un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); d) a una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass.

SS.UU. n. 8053 del 2014).

Inoltre, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, risulta che la circostanza dedotta dallo stesso, sia pure impropriamente qualificata “fatto decisivo”, lungi dall’essere stata omessa, sia stata presa in considerazione dalla Corte di Appello palermitana.

Questa ha infatti specificamente analizzato il motivo di gravame sul punto della condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento delle somme a titolo di occupazione, confermando la decisione di prime cure che si è “semplicemente limitata a liquidare la somma dovuta per il periodo successivo a quello già quantificato dall’Enel, sulla base degli accertamenti, peraltro non contestati, demandati al CTU”.

La dichiarazione di debenza delle somme non appare quindi contraddittoria con la perdurante efficacia attribuita al preliminare, che di per sé non giustificherebbe il pagamento delle somme per la detenzione della res (sorretta dal comodato).

La spettanza di tali importi è stata infatti ammessa dallo stesso ricorrente, dapprima con il riconoscimento di debito contenuto nella nota Enel del 10.04.2003 per 6.000 euro, poi con un contegno processuale di mancata contestazione delle residue spettanze fino alla concorrenza della somma liquidata.

Da qui il rigetto anche di tale motivo, che rivela anche tratti di infondatezza.

Ric. 2017 n. 20760 sez.

S2 - ud. 04-05-2022 -8- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4. Non è dovuta alcuna decisione sulle spese del presente giudizio, non essendovi costituzione dell’intimato e controricorso.

Stante il tenore della pronuncia con l’integrale rigetto del ricorso, si dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile il 4 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 20760 sez.

S2 - ud. 04-05-2022 -9- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 20760-2017 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 318/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO del 2/12/2016, depositata il 21/02/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20760/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 19091/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 1. Con atto di citazione notificato il 5 aprile 2007, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 19.500,00 (di cui euro 6.000,00 riconosciuti da detta società come dovuti per “affitto forfettario pregresso”), oltre interessi, a titolo di indennità di occupazione di una unità immobiliare di sua proprietà nella quale la convenuta aveva installato una cabina per l’erogazione di energia elettrica, chiedendo altresì la condanna della stessa convenuta alla restituzione dell’immobile. 2. Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eccepiva di esercitare il legittimo possesso dell’immobile per averlo conseguito in forza di un contratto preliminare stipulato da [OSCURATO:PERSONA] in data 9 settembre 1976 (a suo dire ad effetti reali anticipati) e chiedeva, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell’avvenuta usucapione per possesso ultraventennale e, in subordine, la costituzione con sentenza costitutiva di una servitù di elettrodotto coattivo. 3. Con sentenza n. 5168 del 19.10.2009 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda con la quale l’attore chiedeva dichiararsi l’occupazione senza titolo dell’immobile, respingendo la domanda di rilascio dell’immobile sul presupposto della vigenza del contratto preliminare, mai risolto; rigettava altresì la domanda di avvenuto riconoscimento dell’acquisto per usucapione, non essendo il contratto preliminare idoneo a fondare una situazione di possesso rilevante a tale effetto ma solo di detenzione e condannava la convenuta al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 13.673,60, oltre interessi, dovuta per il godimento fino al settembre 2008. 4. La Corte di Appello di Palermo, adita da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sentenza n. 318/2017 del 2.12.2016-21.02.2017 Ric. 2017 n. 20760 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20760/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 19091/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 respingeva il proposto gravame, come richiesto da parte appellata che si costituiva regolarmente in giudizio, ritenendo anzitutto infondata l’eccezione riguardante il difetto di legittimazione attiva dell’appellato, mai eccepito nel corso del giudizio di primo grado e, nel merito, rigettava sia la domanda di riconoscimento dell’avvenuto acquisto dell’immobile sia la subordinata domanda di costituzione di una servitù coattiva di elettrodotto. Confermava di contro la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento delle somme a titolo di occupazione come liquidate dal giudice di prime cure. 5. Con ricorso notificato il 6/09/2017, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo affidandosi a tre motivi di ricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato difese. 7. Il ricorso è avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il motivo da esaminare logicamente per primo è quello di natura processuale (sub 2 del ricorso per cassazione), concernente la titolarità attiva del rapporto. Il motivo è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.c. e, segnatamente, dell’art. 81 c.p.c. Il ricorrente sostiene che la corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che la contestazione della legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa, che rimane assoggettata al generale onere della prova, la quale può essere raggiunta anche attraverso la mancata contestazione, come nel caso di specie. Richiamando all’uopo i principi stabiliti da Cass. SS.UU. n. 2951 del 16 febbraio 2016, il ricorrente sostiene invece il suo buon diritto ad eccepire la carenza di tale legittimazione in ogni stato e grado Ric. 2017 n. 20760 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20760/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 19091/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 del giudizio, sostenendo che manca la produzione da parte del resistente [OSCURATO:PERSONA] dell’accettazione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]. 1. 2. - La censura è inammissibile per essere la questione mal posta e comunque anche infondata. Il ricorrente lamenta infatti la violazione dell’art. 81 c.p.c., che regola il fenomeno della sostituzione processuale, ossia dell'ipotesi in cui colui che agisce o resiste in giudizio pretende di esercitare un diritto, che sa essere altrui in nome proprio, ma le sue doglianze sono rivolte alla differente situazione della legitimatio ad causam, cioè alla titolarità del rapporto in capo al resistente. La diversità tra le due situazioni (affrontata nel precedente delle Sezioni Unite citato in ricorso: Cass., SS. UU. n. 2951/2016) è scolpita dal rilievo che la prima è questione processuale; la seconda attiene al merito e non alle regole procedurali (cfr. Cass. n. 4121/2004; Cass. n. 21087/2007). Comunque, anche a superare il rilievo di non specificità del ricorso sul punto e a volere inquadrare diversamente la censura, facendo leva su quanto scritto a pag. 15 dell’atto (“l'eccezione dell'odierna ricorrente andava pertanto valutata dalla Corte di appello nel rispetto del principio di cui sopra – id est, quello affermato da Cass. SS.UU. 2951/16 – senza che possa in alcun modo applicarsi il principio di quell'articolo 115 c.p.c.”) e a ritenere pertanto che la norma assunta violata sia quest’ultima, la sentenza impugnata appare in conformità con i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte richiamata dalla stessa parte ricorrente, la quale ha sancito, tra l'altro, che la questione della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene al merito della causa e, di conseguenza, compete al sovrano apprezzamento del giudice al quale l'accertamento del fatto appartiene. Aggiunge questo arresto delle Sezioni Unite Ric. 2017 n. 20760 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -4- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20760/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 19091/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 (seguito, ad esempio, da Cass. n. 14652/2016, n. 15037/2016, n. 22525/2018) che la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, ma la prova può essere data in positivo dall'attore, "anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità". La valutazione in ordine sia alla prova fornita in positivo dall'attore, sia riguardo al comportamento processuale del convenuto, compete al giudice del merito e non si presta ad un sindacato della Corte di legittimità al di fuori dei limiti in cui esso è consentito. 1.3. - Nel caso di specie, la corte distrettuale – dinanzi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che solo in grado di appello ha eccepito che “non c’è in atti prova dell’avvenuta accettazione dell’eredità” - ha ritenuto correttamente di poter evincere la prova della legittimazione dell’erede [OSCURATO:PERSONA] dal comportamento della stessa società ricorrente, che ha svolto “una difesa incompatibile con il disconoscimento di tale qualità” (Cass., 10/07/2014, n. 15759) e ha riconosciuto documentalmente (con la lettera del 28.03.2002 richiamata in sentenza, con la quale Enel si rivolge al [OSCURATO:PERSONA]) la qualità nell’intimato di erede di [OSCURATO:PERSONA]. Proprio rispetto al figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, come nel caso di specie, si può altresì precisare che secondo questa Corte costituisce atto di accettazione tacita dell’eredità l'esercizio stesso dell'azione (Cass. Sez. 2, ord. n. 6745 del 19/03/2018). Ric. 2017 n. 20760 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -5- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20760/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 19091/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 2. - Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, dell’art.1158 c.c., è infondato. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto non fondato il motivo di appello relativo al rigetto della domanda di riconoscimento dell’avvenuto acquisto per usucapione dell’immobile di cui è causa. La decisione della corte locale ha tenuto conto del principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per cui "Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 c.c." (Cass. SS.UU., Sentenza n. 7930 del 27/03/2008; conformi, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1296 del 25/01/2010, Rv. 611222; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9896 del 26/04/2010, Rv. 612577; Cass. Sez. 2, n. 5211 del 16/03/2016, Rv. 639209; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24637 del 02/12/2016, Rv. 642328; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29594 del 22/10/2021, Rv. 662568; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4936 del 20/01/2022). E anche se non è escluso che la consegna della cosa, quando legata ad una convenzione che non tende solo ad attribuire il godimento del bene (che si realizza attraverso il trasferimento della mera detenzione), possa assumere effetti attributivi della Ric. 2017 n. 20760 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -6- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20760/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 19091/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 disponibilità possessoria, allorché è in funzione di un comune proposito di trasferimento di proprietà (Cass. Sez. 2, ord. n. 41027 del 21/12/2021), nel caso di specie la motivazione della sentenza gravata appare immune da vizi logici e fa corretta applicazione della norma denunciata come violata, ritenendo incompatibile con l’animus possidendi la dichiarazione di debenza di somme a titolo di “affitto forfettario pregresso” e considerando altresì, con argomentazioni logiche e non censurabili in questa sede, che certe condotte (come, nel caso di specie, l’apposizione del lucchetto all’ingresso della cabina elettrica da parte della società ricorrente) non possano essere considerate in maniera inequivoca come atti compiuti prohibente domino, capaci di generare una interversio possessionis (risultando giustificate dalla necessità di custodire e di proteggere i quadri elettrici e quanto di proprietà dell’ente collocato nel locale). Per di più farebbe difetto, ai fini del riconoscimento dell’avvenuta usucapione, il requisito del sufficiente decorso temporale, non risalendo la pretesa interversio possessionis a venti anni addietro. 3. - Il terzo motivo è così rubricato: “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (art. 360 c.p.c. n. 5). Sostiene il ricorrente che la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione disposta dal giudice di primo grado è contraddittoria con la perdurante attribuzione di effetti del contratto preliminare di compravendita e che tale punto della decisione non è stato oggetto di esame da parte della Corte di appello. Il motivo è inammissibile. Anzitutto la censura non appare rivolta a lamentare l’omesso esame di un fatto nel senso in cui questa Corte inteso il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1° n. 5. Non si fa infatti riferimento, nell’ordine, a un Ric. 2017 n. 20760 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -7- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20760/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 19091/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo; b) a un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass., SS.UU., n. 5745 del 2015); c) a un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); d) a una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014). Inoltre, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, risulta che la circostanza dedotta dallo stesso, sia pure impropriamente qualificata “fatto decisivo”, lungi dall’essere stata omessa, sia stata presa in considerazione dalla Corte di Appello palermitana. Questa ha infatti specificamente analizzato il motivo di gravame sul punto della condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento delle somme a titolo di occupazione, confermando la decisione di prime cure che si è “semplicemente limitata a liquidare la somma dovuta per il periodo successivo a quello già quantificato dall’Enel, sulla base degli accertamenti, peraltro non contestati, demandati al CTU”. La dichiarazione di debenza delle somme non appare quindi contraddittoria con la perdurante efficacia attribuita al preliminare, che di per sé non giustificherebbe il pagamento delle somme per la detenzione della res (sorretta dal comodato). La spettanza di tali importi è stata infatti ammessa dallo stesso ricorrente, dapprima con il riconoscimento di debito contenuto nella nota Enel del 10.04.2003 per 6.000 euro, poi con un contegno processuale di mancata contestazione delle residue spettanze fino alla concorrenza della somma liquidata. Da qui il rigetto anche di tale motivo, che rivela anche tratti di infondatezza. Ric. 2017 n. 20760 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -8- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20760/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 19091/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 4. Non è dovuta alcuna decisione sulle spese del presente giudizio, non essendovi costituzione dell’intimato e controricorso. Stante il tenore della pronuncia con l’integrale rigetto del ricorso, si dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile il 4 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 20760 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -9- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m
Sentenza Cassazione n. 19091/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris