CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 31308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23908/2020 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, presso gli uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 20 dicembre 2019 n. 7133/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata '(mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 5 ottobre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 20 dicembre 2019 n. 7133/02/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di tre avvisi di accertamento notificati dal Comune di Roma il 21 dicembre 2015, di cui due per VICI relativa agli anni 2010 e 2011 (questi ultimi annullati lite pendente in sede di autotutela) e uno per l'IMU relativa all'anno 2012, con riguardo alla proprietà dell'abitazione sita in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 61, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Roma (ora [OSCURATO:PERSONA]) nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 22 gennaio 2018 n. 1889/15/2015, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto dell'insussistenza dei requisiti dell'abitazione principale" ai fini del riconoscimento della riduzione dell'IMU. Il ricorso è affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costil:uita con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di appello che la riduzione dell'IMU per l'abitazione principale" spettasse al contribuente, nonostante che i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica fossero inapplicabili per il personale appartenente alle [OSCURATO:PERSONA] ed alle Forze di Polizia. 2. Con il secondo motivo, si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, in relazione agli artt. 2, 3 e 97 Cost., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il beneficio per il personale appartenente alle [OSCURATO:PERSONA] ed alle Forze di Polizia debba valere soltanto con decorrenza dall'I. luglio 2013, là dove tale limitazione rischia di comportare un vuoto normativo - con evidente disparità di trattamento - per l'IMU relativa all'anno 2012, tenendo conto che la disciplina in materia di ICI riconosceva la riduzione per l'abitazione principale anche in assenza della residenza anagrafica. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La controversia si incentra sulla spettanza della riduzione dell'IMU per l'abitazione principale al personale appartenente alle [OSCURATO:PERSONA] ed alle Forze di Polizia per l'anno 2012, anche in assenza di residenza anagrafica, ancorché l'art. 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, riconosca il predetto beneficio a tali categorie soltanto con decorrenza dall'i luglio 2013.2. Con ordinanza depositata dalla Sezione 6^ - Tributaria di questa Corte il 17 maggio 2022 n. 15754, la causa è stata rimessa a questa Sezione per trattazione in pubblica udienza, in pendenza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che è stata sollevata d'ufficio con ordinanza depositata dalla Corte Costituzionale il 12 aprile 2022 n. 94, con riferimento agli artt. 3, 31 e 53 Cost., «nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare». 3. Posto che, in assenza di precedenti di legittimità e di inequivoca evidenza decisoria, tale questione - la quale ha carattere pregiudiziale rispetto a quella concernente la sua estensione al personale appartenente alle [OSCURATO:PERSONA] ed alle Forze di Polizia - è stata assunta in decisione all'udienza del 14 settembre 2022, ma non è stata finora decisa dal giudice delle leggi, il collegio valuta di rinviare la causa a nuovo ruolo per la fissazione della pubblica udienza e di mandare alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della pubblica udienza dinanzi a questa Sezione e manda alla Cancelleria p