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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01264/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10010/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L01 C618A), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Manlio di Veroli n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38D12 B157U) e BOLLI Giuseppina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55H69 L494J), elettivamente domiciliati in Roma, via Gregorio VII n. 269, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 41/2018, pubblicata il 15 gennaio 2018; R.G.N. 10010/18 C.C.16/12/2022 Distanze costruzioni –Regolamento integrativo – Costruzione non completamente interrata udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con citazione notificata il 27 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Brescia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertato che la costruzione realizzata dai convenuti, in Comune di Urago d’Oglio, censita nel catasto fabbricati al foglio n. 11, particella n. 530, al confine con l’immobile degli attori, censito al foglio n. 11, particella n. 498, subalterni nn. 1 e 2, violava le distanze legali sia dal confine sia tra fabbricati e, per l’effetto, che i convenuti fossero condannati ad arretrare il fabbricato nel rispetto delle distanze minime di legge.

L’attore premetteva: che l’autorimessa edificata sul fondo confinante, lato sud rispetto alla sua proprietà, era posta a ridosso del confine; che tale opera non risultava completamente interrata, fuoriuscendo dal piano di campagna, identificato con la quota della pubblica via Falcone; che la circostanza era stataaccertata anche dal competente ufficio tecnico comunale, il quale aveva all’uopo irrogato una sanzione pecuniaria; che il manufatto, realizzato in sopraelevazione rispetto al naturale piano di campagna, rientrava nella nozione di costruzione ed era, dunque, soggetto al rispetto delle distanze legali; che l’art. 19.7 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale, vigente nel Comune di Urago d’Oglio, quale norma integrativa ai sensi dell’art. 873 c.c., nella zona C1, in cui erano stati edificati gli immobili di proprietà delle parti, prevedeva una distanza minima dal confine non inferiore a ml. 5,00 e una distanza minima tra edifici pari all’altezza del fabbricato più alto.

Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alla domanda avversaria e deducevano: che il proprio immobile, costituito da una casa unifamiliare con autorimessa, era stato edificato in base a regolare denuncia di inizio attività, alla quale era seguito il rilascio di conforme certificato di agibilità; che, per procedere alla misurazione dell’altezza dell’estradosso dell’autorimessa, era necessario fare riferimento alla quota del suolo del parcheggio posto sul lato est e ubicato in via [OSCURATO:PERSONA], quota più elevata rispetto a quella della pubblica via Falcone; che, prendendo come riferimento il livello della strada del parcheggio, la quota dell’intradosso del solaio dell’autorimessa risultava allo stesso livello della quota del parcheggio mentre quella dell’estradosso corrispondeva esattamente al livello del marciapiede del parcheggio stesso; che il rivestimento impermeabilizzante di copertura dell’autorimessa si trovava, invece, ad un livello corrispondente alla quota del gradino di accesso alla proprietà [OSCURATO:PERSONA]-Bolli, situato all’ingresso dal cancello pedonale che si affacciava sul parcheggio in questione; che l’art. 12 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale, vigente all’epoca dei fatti, con riferimento all’altezza dei fabbricati, faceva espresso riferimento nonalla quota d ell’estradosso, ma alla quota dell’intradosso, che nel caso di specie si trovava allo stesso livello della quota del parcheggio di via [OSCURATO:PERSONA]; che il responsabile del settore edilizia privata del Comune di Urago d’Oglio aveva verificato la correttezza delle altezze delle costruzioni; che l’estradosso della soletta del piano interrato non determinava un aumento volumetrico del piano interrato, consistente invece in un’operazione edile di rifinitura, atta a garantire l’isolamento dello stesso.

Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 948/2013, depositata il 12 marzo 2013, in accoglimento della domanda di parte attrice, accertato che l’autorimessa realizzata dai convenuti violava la normativa in vigore nel Comune di Urago d’Oglio in materia di distanze delle costruzioni dal confine, condannava i convenuti medesimi ad arretrare il manufatto in questione sino alla distanza legale di ml. 5,00 dal confine.

Al riguardo, la pronunciarilevava: che le norme regolamentari richiamate dall’art. 873 c.c. potevano integrare le norme codicistiche solo in tema di individuazione delle distanze, mentre il rinvio non si estendeva alla nozione di costruzione di cui al primo comma, la cui portata afferente alla volumetria degli edifici era fissata dai principi dell’ordinamento giuridico generale; che, ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873 e ss. c.c. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identificava con quella di edificio, ma si estendeva a qualsiasi manufatto non completamente interrato, avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa; che del tutto inconferente era, di conseguenza, la doglianza relativa alla maggiore altezza dovuta solo ad elementi di completamento della copertura del manufatto, atteso che le opere di finitura – quali il pavimento e la caldana in calcestruzzo a protezione della impermeabilizzazione – costituivano parte integrante del solaio di copertura e rappresenta vano, tutte insieme considerate, quella parte di costruzione non interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione. 2.–Con citazione notificata il 17 maggio 2013, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando l’erronea valutazione compiuta sul carattere interrato dell’autorimessa, posto che avrebbe dovuto considerarsi il livello dell’intradosso, inferiore a quello massimo consentito, sulla base di quanto previsto dai regolamenti locali, sicché l’autorimessa sarebbe stata completamente interrata e, quindi, non soggetta alle norme sulle distanze dal confine.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], il quale obiettava che correttamente era stato escluso che il manufatto fosse completamente interrato, facendo riferimento al suo estradosso, indipendentemente da quanto previsto dalle norme regolamentari locali.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda proposta.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a ) che il manufatto oggetto di controversia consisteva in un’autorimessa interrata, edificata al confine con la proprietà dell’appellato, il cui soffitto interno o intradosso, rispetto alla quota di campagna, era ad un’altezza di – cm. 12,70, mentre l’estradosso calpestabile dall’esterno si trovava ad un’altezza di + cm. 31,90; b) che la differenza tra le due quote era occupata dalla soffittatura, dalle opere di impermeabilizzazione nonché dalla pavimentazione esterna, posta al di sopra della volta; c) che le due proprietà confinanti erano separate tra loro da una fitta recinzione, fiancheggiata da una altrettanto fitta piantumazione, che impedivano la veduta tra un fondo e l’altro; d) che, in materia di manufatti interrati, doveva includersi nel concetto di costruzione qualsiasi opera interrata che emergesse, anche parzialmente, dal piano di campagna; e ) che, tuttavia, ai fini dell’eventuale accoglimento della domanda di riduzione in pristino, doveva verificarsi l’effettiva sussistenza di una concreta lesione del diritto della parte che invocava la tutela, essendo richiesta, in proposito, la natura apprezzabile delle sporgenze che ne avessero costituito violazione, nonché l’esigenza sanitaria di prevenire intercapedini insalubri tra edifici; f) che nella fattispecie il nuovo manufatto era rappresentato, non già da un edificio fuori terra, ma da un’autorimessa interrata, e la violazione lamentata era costituita da una variazione di quota di parte della pavimentazione dell’area circostante un edificio insistente su un terreno confinante; g) che, affinché potesse rinvenirsi la variazione del piano di campagna quale fatto lesivo, sarebbe stata necessaria l’esatta determinazione della quota di campagna dei due terreni confinanti, determinazione non rinvenibile in atti e nemmeno nella relazione peritale, che faceva semplice riferimento ad una realtà già oggetto di edificazione; h ) che, in aggiunta, quanto alla apprezzabilità delle sporgenze, non risultava neppure dedotta la formazione di un’intercapedine potenzialmente insalubre, limitandosi la domanda introduttiva del giudizio a fare riferimento al mero dato metrico delle distanze; i) che la recinzione posta al confine tra i fondi escludeva pure la percettibilità di una differenza di quota, per effetto dell’edificazione della rimessa, le cui caratteristiche urbanistiche erano comunque quelle di un manufatto interrato per espressa disposizione regolamentare (che definiva altezza la distanza tra il punto più basso al suolo e quello più alto dell’intradosso del solaio, senza ricomprendervi la copertura esterna); l) che, dunque, vi era carenza di interesse del vicino confinante a richiedere la riduzione in pristino del manufatto, in quanto privo di capacità neanche astrattamente lesiva delle rispettive facoltà di godimento. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ric orso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la violazione delle distanze legali dovesse essere esclusa per difetto di alcuna deduzione circa la formazione di un’intercapedine potenzialmente insalubre, essendosi limitata la domanda introduttiva del giudizio a fare riferimento al mero dato metrico delle distanze.

L’istante obietta che l’aspetto inerente alla negazione dell’insalubrità dell’intercapedine, come rilevato dal Giudice del gravame, non avrebbe costituito oggetto di specifica eccezione da parte della difesa dei convenuti. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 873 c.c., per avere la Corte territoriale subordinato l’accoglimento della domanda di riduzione in pristino, per violazione delle distanze legali, a valutazioni inerenti alla formazione di un’intercapedine insalubre nonché alla concreta lesione delle facoltà di godimento, mentre l’agente avrebbe avuto esclusivamente l’onere di dedurre la violazione delle distanze legali prescritte.

Inoltre, sostiene il ricorrente che, ai fini dell’individuazione di una costruzione lesiva delle distanze legali, non avrebbe dovuto farsi riferimento all’intradosso dell’ultimo solaio orizzontale di copertura, così come precisato dalle norme regolamentari locali, dovendo, invece, aversi riguardo al concetto di costruzione enucleato sulla scorta del disposto dell’art. 873 c.c., rispetto al quale i regolamenti locali avrebbero avuto funzione integrativa solo quanto alla facoltà di stabilire una distanza maggiore. 3.–Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale negato che vi fosse la dimostrazione della concreta variazione del piano di campagna, determinazione – a dire della Corte d’appello – non rinvenibile in atti e neanche nella relazione peritale, quando, invece, sulla scorta del riferimento espressamente indicato dai convenuti, la consulenza tecnica d’ufficio aveva determinato tale variazione, rispetto all’estradosso dell’autorimessa, nella misura di cm. 31,90 in sopraelevazione, avendo riguardo alla quota del suolo del parcheggio di via [OSCURATO:PERSONA]. 4.–È logicamente pregiudiziale lo scrutinio del secondo e del terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione.

Tali mezzi di critica sono fondati.

E tanto perché il Giudice del gravame, una volta preso atto che, rispetto alla quota del piano di campagna, l’intradosso del solaio dell’autorimessa si trovava ad un’altezza di – cm. 12,70, mentre l’estradosso calpestabile dall’esterno era ad un’altezza di + cm. 31,90, secondo le risultanze della disposta consulenza tecnica d’ufficio, avrebbe dovuto prendere contezza di tale stato di fatto per ritenere integrata la violazione delle distanze legali.

Ed invece – per un verso – , nel valutare la ricorrenza di una costruzione emergente dal piano di campagna, ha evocato le norme regolamentari, secondo cui l’altezza avrebbe dovuto essere ponderata rispetto all’intradosso, anziché rispetto all’estradosso, e – per altro verso – ha compiuto una valutazione sulla sussistenza in concreto della lesione, in ragione della natura insalubre dell’intercapedine e del pregiudizio arrecato alle facoltà di godimento del proprietario confinante, preclusa rispetto alla violazione denunciata.

Quindi, ha contraddittoriamente negato che fosse emersa in giudizio l’esatta determinazione della quota di campagna dei due terreni confinanti, quale circostanza debitamente discussa dalle parti e cristallizzata dalla sentenza di primo grado.

Nel giungere a siffatte conclusioni la sentenza d’appello ha disatteso i seguenti consolidati approdi nomofilattici, cui si intende dare continuità in questa sede.

In primo luogo, in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell’art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata.

I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 38354 del 03/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 21173 del 08/08/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 144 del 08/01/2016; Sez. 2, Sentenza n. 4277 del 22/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005).

Ne consegue che, secondo gli arresti innanzi richiamati, deve ritenersi costruzione qualsiasi opera non completamente interrata rispetto al preesistente piano di campagna del fondo su cui essa insiste –e dunque da valutare rispetto all’estradosso , quale parte più alta del fabbricato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 29/05/2006) –, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14084 del 23/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 20850 del 11/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 19486 del 15/07/2008).

In secondo luogo, qualora sia accertata la violazione delle distanze tra costruzioni, è preclusa al giudice ogni indagine sull’idoneità dell’intercapedine ad arrecare pregiudizio per l’igiene e la salubrità dell’ambiente che le norme sulle distanze intendono impedire, in quanto la legge, imponendo l’osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgano presuntivamente a soddisfare le esigenze di sicurezza ed igiene (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8935 del 05/05/2015; Sez. 2, Sentenza n. 2402 del 07/04/1986).

Allo stesso modo è preclusa ogni valutazione sulla concreta dannosità o pericolosità della costruzione che non osservi le distanze legali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8691 del 04/04/2017; Sez. 2, Sentenza n. 213 del 11/01/2006; Sez. 2, Sentenza n. 15367 del 05/12/2001; Sez. 2, Sentenza n. 12105 del 28/11/1998; Sez. 2, Sentenza n. 3886 del 17/04/1998; Sez. 2, Sentenza n. 12459 del 02/12/1995; Sez. 2, Sentenza n. 10500 del 07/12/1994; Sez. 2, Sentenza n. 10351 del 02/12/1994; Sez. 2, Sentenza n. 2703 del 06/03/1992).

Di guisa che, in caso di costruzione realizzata senza l’osservanza delle distanze legali o regolamentari, al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell’applicazione della disciplina in materia per equo contemperamento degli appositi interessi e, pertanto, deve essere ordinata incondizionatamente la riduzione in pristino, ancorché questa possa incidere sulle parti dell’edificio regolari. 5.–Sulla scorta dei rilievi che precedono, l’esame della prima censura è assorbito, attenendo il contestato vizio di ultra- petizione ad una circostanza irrilevante per quanto anzidetto, ossia alla valutazione del carattere insalubre dell’intercapedine. 6.– Conseguentemente, devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo, mentre resta assorbito il primo motivo.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo, dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10010/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L01 C618A), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Manlio di Veroli n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38D12 B157U) e BOLLI Giuseppina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55H69 L494J), elettivamente domiciliati in Roma, via Gregorio VII n. 269, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 41/2018, pubblicata il 15 gennaio 2018; R.G.N. 10010/18 C.C.16/12/2022 Distanze costruzioni –Regolamento integrativo – Costruzione non completamente interrata udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con citazione notificata il 27 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Brescia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertato che la costruzione realizzata dai convenuti, in Comune di Urago d’Oglio, censita nel catasto fabbricati al foglio n. 11, particella n. 530, al confine con l’immobile degli attori, censito al foglio n. 11, particella n. 498, subalterni nn. 1 e 2, violava le distanze legali sia dal confine sia tra fabbricati e, per l’effetto, che i convenuti fossero condannati ad arretrare il fabbricato nel rispetto delle distanze minime di legge. L’attore premetteva: che l’autorimessa edificata sul fondo confinante, lato sud rispetto alla sua proprietà, era posta a ridosso del confine; che tale opera non risultava completamente interrata, fuoriuscendo dal piano di campagna, identificato con la quota della pubblica via Falcone; che la circostanza era stataaccertata anche dal competente ufficio tecnico comunale, il quale aveva all’uopo irrogato una sanzione pecuniaria; che il manufatto, realizzato in sopraelevazione rispetto al naturale piano di campagna, rientrava nella nozione di costruzione ed era, dunque, soggetto al rispetto delle distanze legali; che l’art. 19.7 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale, vigente nel Comune di Urago d’Oglio, quale norma integrativa ai sensi dell’art. 873 c.c., nella zona C1, in cui erano stati edificati gli immobili di proprietà delle parti, prevedeva una distanza minima dal confine non inferiore a ml. 5,00 e una distanza minima tra edifici pari all’altezza del fabbricato più alto. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alla domanda avversaria e deducevano: che il proprio immobile, costituito da una casa unifamiliare con autorimessa, era stato edificato in base a regolare denuncia di inizio attività, alla quale era seguito il rilascio di conforme certificato di agibilità; che, per procedere alla misurazione dell’altezza dell’estradosso dell’autorimessa, era necessario fare riferimento alla quota del suolo del parcheggio posto sul lato est e ubicato in via [OSCURATO:PERSONA], quota più elevata rispetto a quella della pubblica via Falcone; che, prendendo come riferimento il livello della strada del parcheggio, la quota dell’intradosso del solaio dell’autorimessa risultava allo stesso livello della quota del parcheggio mentre quella dell’estradosso corrispondeva esattamente al livello del marciapiede del parcheggio stesso; che il rivestimento impermeabilizzante di copertura dell’autorimessa si trovava, invece, ad un livello corrispondente alla quota del gradino di accesso alla proprietà [OSCURATO:PERSONA]-Bolli, situato all’ingresso dal cancello pedonale che si affacciava sul parcheggio in questione; che l’art. 12 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale, vigente all’epoca dei fatti, con riferimento all’altezza dei fabbricati, faceva espresso riferimento nonalla quota d ell’estradosso, ma alla quota dell’intradosso, che nel caso di specie si trovava allo stesso livello della quota del parcheggio di via [OSCURATO:PERSONA]; che il responsabile del settore edilizia privata del Comune di Urago d’Oglio aveva verificato la correttezza delle altezze delle costruzioni; che l’estradosso della soletta del piano interrato non determinava un aumento volumetrico del piano interrato, consistente invece in un’operazione edile di rifinitura, atta a garantire l’isolamento dello stesso. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 948/2013, depositata il 12 marzo 2013, in accoglimento della domanda di parte attrice, accertato che l’autorimessa realizzata dai convenuti violava la normativa in vigore nel Comune di Urago d’Oglio in materia di distanze delle costruzioni dal confine, condannava i convenuti medesimi ad arretrare il manufatto in questione sino alla distanza legale di ml. 5,00 dal confine. Al riguardo, la pronunciarilevava: che le norme regolamentari richiamate dall’art. 873 c.c. potevano integrare le norme codicistiche solo in tema di individuazione delle distanze, mentre il rinvio non si estendeva alla nozione di costruzione di cui al primo comma, la cui portata afferente alla volumetria degli edifici era fissata dai principi dell’ordinamento giuridico generale; che, ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873 e ss. c.c. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identificava con quella di edificio, ma si estendeva a qualsiasi manufatto non completamente interrato, avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa; che del tutto inconferente era, di conseguenza, la doglianza relativa alla maggiore altezza dovuta solo ad elementi di completamento della copertura del manufatto, atteso che le opere di finitura – quali il pavimento e la caldana in calcestruzzo a protezione della impermeabilizzazione – costituivano parte integrante del solaio di copertura e rappresenta vano, tutte insieme considerate, quella parte di costruzione non interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione. 2.–Con citazione notificata il 17 maggio 2013, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando l’erronea valutazione compiuta sul carattere interrato dell’autorimessa, posto che avrebbe dovuto considerarsi il livello dell’intradosso, inferiore a quello massimo consentito, sulla base di quanto previsto dai regolamenti locali, sicché l’autorimessa sarebbe stata completamente interrata e, quindi, non soggetta alle norme sulle distanze dal confine. Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], il quale obiettava che correttamente era stato escluso che il manufatto fosse completamente interrato, facendo riferimento al suo estradosso, indipendentemente da quanto previsto dalle norme regolamentari locali. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda proposta. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a ) che il manufatto oggetto di controversia consisteva in un’autorimessa interrata, edificata al confine con la proprietà dell’appellato, il cui soffitto interno o intradosso, rispetto alla quota di campagna, era ad un’altezza di – cm. 12,70, mentre l’estradosso calpestabile dall’esterno si trovava ad un’altezza di + cm. 31,90; b) che la differenza tra le due quote era occupata dalla soffittatura, dalle opere di impermeabilizzazione nonché dalla pavimentazione esterna, posta al di sopra della volta; c) che le due proprietà confinanti erano separate tra loro da una fitta recinzione, fiancheggiata da una altrettanto fitta piantumazione, che impedivano la veduta tra un fondo e l’altro; d) che, in materia di manufatti interrati, doveva includersi nel concetto di costruzione qualsiasi opera interrata che emergesse, anche parzialmente, dal piano di campagna; e ) che, tuttavia, ai fini dell’eventuale accoglimento della domanda di riduzione in pristino, doveva verificarsi l’effettiva sussistenza di una concreta lesione del diritto della parte che invocava la tutela, essendo richiesta, in proposito, la natura apprezzabile delle sporgenze che ne avessero costituito violazione, nonché l’esigenza sanitaria di prevenire intercapedini insalubri tra edifici; f) che nella fattispecie il nuovo manufatto era rappresentato, non già da un edificio fuori terra, ma da un’autorimessa interrata, e la violazione lamentata era costituita da una variazione di quota di parte della pavimentazione dell’area circostante un edificio insistente su un terreno confinante; g) che, affinché potesse rinvenirsi la variazione del piano di campagna quale fatto lesivo, sarebbe stata necessaria l’esatta determinazione della quota di campagna dei due terreni confinanti, determinazione non rinvenibile in atti e nemmeno nella relazione peritale, che faceva semplice riferimento ad una realtà già oggetto di edificazione; h ) che, in aggiunta, quanto alla apprezzabilità delle sporgenze, non risultava neppure dedotta la formazione di un’intercapedine potenzialmente insalubre, limitandosi la domanda introduttiva del giudizio a fare riferimento al mero dato metrico delle distanze; i) che la recinzione posta al confine tra i fondi escludeva pure la percettibilità di una differenza di quota, per effetto dell’edificazione della rimessa, le cui caratteristiche urbanistiche erano comunque quelle di un manufatto interrato per espressa disposizione regolamentare (che definiva altezza la distanza tra il punto più basso al suolo e quello più alto dell’intradosso del solaio, senza ricomprendervi la copertura esterna); l) che, dunque, vi era carenza di interesse del vicino confinante a richiedere la riduzione in pristino del manufatto, in quanto privo di capacità neanche astrattamente lesiva delle rispettive facoltà di godimento. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ric orso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la violazione delle distanze legali dovesse essere esclusa per difetto di alcuna deduzione circa la formazione di un’intercapedine potenzialmente insalubre, essendosi limitata la domanda introduttiva del giudizio a fare riferimento al mero dato metrico delle distanze. L’istante obietta che l’aspetto inerente alla negazione dell’insalubrità dell’intercapedine, come rilevato dal Giudice del gravame, non avrebbe costituito oggetto di specifica eccezione da parte della difesa dei convenuti. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 873 c.c., per avere la Corte territoriale subordinato l’accoglimento della domanda di riduzione in pristino, per violazione delle distanze legali, a valutazioni inerenti alla formazione di un’intercapedine insalubre nonché alla concreta lesione delle facoltà di godimento, mentre l’agente avrebbe avuto esclusivamente l’onere di dedurre la violazione delle distanze legali prescritte. Inoltre, sostiene il ricorrente che, ai fini dell’individuazione di una costruzione lesiva delle distanze legali, non avrebbe dovuto farsi riferimento all’intradosso dell’ultimo solaio orizzontale di copertura, così come precisato dalle norme regolamentari locali, dovendo, invece, aversi riguardo al concetto di costruzione enucleato sulla scorta del disposto dell’art. 873 c.c., rispetto al quale i regolamenti locali avrebbero avuto funzione integrativa solo quanto alla facoltà di stabilire una distanza maggiore. 3.–Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale negato che vi fosse la dimostrazione della concreta variazione del piano di campagna, determinazione – a dire della Corte d’appello – non rinvenibile in atti e neanche nella relazione peritale, quando, invece, sulla scorta del riferimento espressamente indicato dai convenuti, la consulenza tecnica d’ufficio aveva determinato tale variazione, rispetto all’estradosso dell’autorimessa, nella misura di cm. 31,90 in sopraelevazione, avendo riguardo alla quota del suolo del parcheggio di via [OSCURATO:PERSONA]. 4.–È logicamente pregiudiziale lo scrutinio del secondo e del terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione. Tali mezzi di critica sono fondati. E tanto perché il Giudice del gravame, una volta preso atto che, rispetto alla quota del piano di campagna, l’intradosso del solaio dell’autorimessa si trovava ad un’altezza di – cm. 12,70, mentre l’estradosso calpestabile dall’esterno era ad un’altezza di + cm. 31,90, secondo le risultanze della disposta consulenza tecnica d’ufficio, avrebbe dovuto prendere contezza di tale stato di fatto per ritenere integrata la violazione delle distanze legali. Ed invece – per un verso – , nel valutare la ricorrenza di una costruzione emergente dal piano di campagna, ha evocato le norme regolamentari, secondo cui l’altezza avrebbe dovuto essere ponderata rispetto all’intradosso, anziché rispetto all’estradosso, e – per altro verso – ha compiuto una valutazione sulla sussistenza in concreto della lesione, in ragione della natura insalubre dell’intercapedine e del pregiudizio arrecato alle facoltà di godimento del proprietario confinante, preclusa rispetto alla violazione denunciata. Quindi, ha contraddittoriamente negato che fosse emersa in giudizio l’esatta determinazione della quota di campagna dei due terreni confinanti, quale circostanza debitamente discussa dalle parti e cristallizzata dalla sentenza di primo grado. Nel giungere a siffatte conclusioni la sentenza d’appello ha disatteso i seguenti consolidati approdi nomofilattici, cui si intende dare continuità in questa sede. In primo luogo, in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell’art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 38354 del 03/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 21173 del 08/08/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 144 del 08/01/2016; Sez. 2, Sentenza n. 4277 del 22/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005). Ne consegue che, secondo gli arresti innanzi richiamati, deve ritenersi costruzione qualsiasi opera non completamente interrata rispetto al preesistente piano di campagna del fondo su cui essa insiste –e dunque da valutare rispetto all’estradosso , quale parte più alta del fabbricato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 29/05/2006) –, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14084 del 23/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 20850 del 11/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 19486 del 15/07/2008). In secondo luogo, qualora sia accertata la violazione delle distanze tra costruzioni, è preclusa al giudice ogni indagine sull’idoneità dell’intercapedine ad arrecare pregiudizio per l’igiene e la salubrità dell’ambiente che le norme sulle distanze intendono impedire, in quanto la legge, imponendo l’osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgano presuntivamente a soddisfare le esigenze di sicurezza ed igiene (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8935 del 05/05/2015; Sez. 2, Sentenza n. 2402 del 07/04/1986). Allo stesso modo è preclusa ogni valutazione sulla concreta dannosità o pericolosità della costruzione che non osservi le distanze legali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8691 del 04/04/2017; Sez. 2, Sentenza n. 213 del 11/01/2006; Sez. 2, Sentenza n. 15367 del 05/12/2001; Sez. 2, Sentenza n. 12105 del 28/11/1998; Sez. 2, Sentenza n. 3886 del 17/04/1998; Sez. 2, Sentenza n. 12459 del 02/12/1995; Sez. 2, Sentenza n. 10500 del 07/12/1994; Sez. 2, Sentenza n. 10351 del 02/12/1994; Sez. 2, Sentenza n. 2703 del 06/03/1992). Di guisa che, in caso di costruzione realizzata senza l’osservanza delle distanze legali o regolamentari, al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell’applicazione della disciplina in materia per equo contemperamento degli appositi interessi e, pertanto, deve essere ordinata incondizionatamente la riduzione in pristino, ancorché questa possa incidere sulle parti dell’edificio regolari. 5.–Sulla scorta dei rilievi che precedono, l’esame della prima censura è assorbito, attenendo il contestato vizio di ultra- petizione ad una circostanza irrilevante per quanto anzidetto, ossia alla valutazione del carattere insalubre dell’intercapedine. 6.– Conseguentemente, devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo, mentre resta assorbito il primo motivo. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo, dichiar
Sentenza Cassazione n. 01264/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris