CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00641/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • [OSCURATO:PERSONA] Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • GUARINO Giuseppina [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • SCOGNAMIGLIO Raffaella [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della Corte di Appello di Napoli [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], Comune di Napoli, F.A.I. visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria notificata, concludendo per l'inammissibilità di tutti i ricorsi; sentiti i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma per l'[OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Avellino per i tre ricorrenti, i quali hanno concluso insistendo nell'accoglimento dei ricorsi e chiedendo l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 20/06/2012, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, con il ruolo di partecipe del clan camorristico Licciardi, di cui al capo A); con riferimento alla posizione delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nei cui confronti era stata pronunciata sentenza di proscioglimento in ordine al reato ex art.12 quinquies I. 203/91 di cui al capo s) perché estinto per prescrizione - era disposta la restituzione dei beni in sequestro. 2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due ricorsi, uno a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'altro dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1 Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la violazione di legge per erronea applicazione della legge penale, in punto di sussistenza della condotta di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso nonché il vizio di motivazione, nella forma della carenza ed illogicità. Ad avviso della difesa, la corte territoriale non aveva indicato fatti storici da cui desumere l'efficienza del ruolo all'interno del gruppo e la consapevole adesione al pactum sceleris, tali non potendosi ritenere i rapporti di frequentazioni con alcuni sodali, fra cui il fratello Antonio, e la cessione dell'attività commerciale gestita dalla moglie alla figlia di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi peraltro di persone estranee alle indagini. Ugualmente neutra doveva ritenersi la circostanza che il ricorrente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], fosse stato incaricato di seguire i lavori edili in un appartamento da adibire a covo durante la latitanza del Licciardi; non provate - perché basata sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto inattendibile - anche il coinvolgimento in un'operazione di cambio assegni, comunque insufficiente, anche in questo caso, a sostenere la condotta partecipativa. Quanto al sostegno da parte del clan in occasione di alcune competizioni amministrative, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] si erano rivelate generiche, prive di rilevanza in ordine alla messa a disposizione del sodalizio o alla affiliazione al clan. 2.1.2 Con il secondo motivo ha eccepito la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen., dovendo il fatto al più inquadrarsi nel reato di cui all'art. 378 cod. pen. e carenza di motivazione sul punto, posto che "l'unica porzione di condotta che assume un peso anti-giuridico poteva al più individuarsi in quella relativa ai lavori edili che l'imputato avrebbe dovuto effettuare in un immobile da adibire a rifugio del capo clan".2.1.3 Con il terzo motivo ha eccepito la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen., dovendo la condotta ricondursi semmai al concorso esterno in associazione mafiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis cod. pen. in ragione del carattere episodico degli episodi contestati. 2.1.4 Con il quarto motivo, infine, ha eccepito il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'entità della sanzione. 2.1.5 Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è ugualmente eccepita l'inadeguatezza della motivazione rispetto all'affermazione di responsabilità, basata su indizi privi di gravità, non supportati da vaglio critico; anche il trattamento sanzionatorio è stato censurato per ragioni analoghe. 2.1.6 Con motivi aggiunti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ulteriormente eccepito: - l'inidoneità della sentenza impugnata nel verificare la sussistenza di una condotta sintomatica di partecipazione all'associazione di stampo mafioso, sulla base dei canoni ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di legittimità, anticipandosi in tal modo la soglia di punibilità in presenza di condotte materiali che non risultavano sintomatiche di intraneità, con violazione dei principi di materialità ed offensività; - l'errore di diritto per non avere la corte territoriale considerato la distinzione tra delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e quello di favoreggiamento, riscontrabile nel caso di specie, atteso che la condotta ascrivibile all'imputato e, soprattutto, il contributo offerto nell'episodio relativo ai lavori edili, si caratterizzava per episodicità, senza prova della messa a disposizione del clan; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione in quanto gli elementi probatori valorizzati dalla Corte di merito non risultavano idonei a dimostrare la sussistenza di un ruolo stabile, concreto ed effettivo, funzionale alla vita del gruppo mafioso, con conseguente erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. Si ribadiva inoltre, precisandola, la censura sulla mancata sussunzione del fatto nel paradigma del concorso esterno in associazione mafiosa. 2.2 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il comune difensore di fiducia con un unico atto ha lamentato il vizio di motivazione in ordine al collegamento del fabbricato di cui al capo S) con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], i due ricorsi tendono ad una riproposizione delle questioni di merito, in una lettura frammentaria delle risultanze istruttorie a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso (clan camorristico Licciardi).Rispetto alla eccezione di mancanza e manifesta infondatezza della motivazione ovvero della sua contraddittorietà, sono infatti inammissibili le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (in termini, Cass. sez. 2, sent. n. 9106 del 12/02/2021 - 05/03/2021 - Rv. 280747). Anche le denunciate violazioni di legge, riferite all'applicazione dell'art. 416 bis cod. pen., si traducono in una censura alla tenuta della motivazione per negare — in una valutazione fattuale - l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, in quanto non sorretta da un valido quadro probatorio di riferimento. 3. In un giudizio complessivo della cd. doppia conforme pronuncia di condanna può ritenersi che i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, fornendo una corretta interpretazione di essi, con esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, applicando esattamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni. 4. Nello specifico, si è dato particolare significato al fatto che il ricorrente faceva parte di un gruppo familiare strettamente collegato al Licciardi che si era occupato per lungo tempo della latitanza del capo clan; l'imputato stesso era stato incaricato di effettuare lavori nell'appartamento da utilizzare come covo per il latitante, a conferma di un diretto coinvolgimento nella vicenda, non riconducibile ad un mero rapporto di vicinanza al fratello Antonio. La sentenza impugnata ha indicato una serie di circostanze — emerse dalle attività captative e di osservazione nonché dalle fonti dichiarative — che riguardano specificamente la persona dell'imputato e che, in una lettura unitaria, attestano plausibilmente la consapevole partecipazione al sodalizio (la frequentazione con gli esponenti di maggiore spicco del clan, i rapporti diretti con la famiglia Licciardi, il ruolo di raccordo nel riciclaggio dei proventi delle attività illecite, il sostegno in occasione dell'elezione come consigliere nelle consultazioni amministrative in una municipalità della citta di Napoli che comprendeva proprio i quartieri di ingerenza del clan Licciardi — pagine 7 e 8). Sono state valorizzate, in particolare, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], affiliato con il ruolo di killer dell'omonimo clan, in rapporti di stretta alleanza con i Licciardi, la cui attendibilità è stata contestata in termini del tutto generici. 5. In una valutazione di sintesi, pertanto, si è ritenuto che il complesso degli elementi acquisiti denotassero l'affectio societatis, per i perduranti e stabili rapporti con il capo clan e con gli affiliati, nonché il contributo continuativo e stabile al sodalizio in un apprezzabile lasso di tempo, per la gestione della latitanza del Licciardi e per la realizzazione degli interessi del gruppo mafioso, nel settore economico e politico, confermando in tal modo la puntuale lettura delle risultanze istruttorie di cui alle pagine da 208 a 216 della pronuncia di primo grado. È stato altresì a ragione escluso che le condotte potessero inquadrarsi nel mero favoreggiamento posto che il ricorrente non ha supportato uno dei partecipi ad assicurare il prodotto o il profitto di un reato ma ha partecipato all'associazione. Di conseguenza, anche il tentativo di ricondurre la fattispecie al concorso esterno si rivela manifestamente infondato oltre che eccentrico rispetto ai motivi di appello, trattandosi di questione prospettata per la prima volta in sede di legittimità. 6. Le eccezioni attinenti al trattamento sanzionatorio devono ritenersi del pari inammissibili per genericità, avendo i giudici di merito giustificato il diniego delle attenuanti (la personalità negativa dell'imputato, desumibile dal ruolo nel marginale nella compagine mafiosa; la mancanza di elementi positivi di valutazione) e l'entità della pena, prossima al minimo edittale. 7. Non vanno altresì esaminati i motivi nuovi, in quanto in tema di impugnazioni il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari si trasmette a quelli nuovi per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Cass. sez. 6, sent. n. 9837 del 21/11/2018 - dep. 06/03/2019 - Rv. 275158). 8. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] presentano un comune profilo di evidente inammissibilità. A fronte della dichiarazione di prescrizione dell'unico reato ascritto (sub s) e della restituzione di quanto in sequestro, il denunciato vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla mancanza di collegamento "del fabbricato con [OSCURATO:PERSONA]" risulta privo di collegamenti con la realtà processuale, con conseguente carenza di interesse ad impugnare. In ogni caso, qualora le ricorrenti intendessero dolersi della dichiarazione di prescrizione, è appena il caso di rilevare che l'assoluzione con formula piena postula una evidenza della prova liberatoria che nel caso di specie la Corte territoriale, conformemente al giudice di primo grado, non ha ragionevolmente ravvisato.La sentenza impugnata fornisce sul punto una motivazione del tutto adeguata, a fronte della quale le apodittiche e assertive argomentazioni difensive, del tutto prive di agganci alle concrete emergenze processuali, non consentono di apprezzare i vizi solo genericamente denunciati. 9. L'inammissibilità dei ricorsi determina, infine, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della som