CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 32682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Siracusa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt.624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, sostenendo che il reato sarebbe prescritto, essendo decorso il termine di sei anni, che andrebbe applicato nel caso in esame, atteso che i giudici di merito avevano ritenuto le generiche equivalenti alle aggravanti (recidiva specifica e quella prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen.); - che il motivo di ricorso è palesemente infondato, essendo del tutto errato il riferimento al termine di sei anni, che è il termine ordinario riferito alla fattispecie base; nel caso in esame, invece, occorre far riferimento al termine massimo (essendo intervenuti atti interruttivi), tenendo conto anche degli aumenti previsti per le aggravanti, atteso che « Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]