CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 42792/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia vizi cumulativi di motivazione, ritenendo contraddittorie od altrimenti illogiche le deduzioni sulla base delle quali egli è stato ritenuto il detentore della sostanza stupefacente rinvenuta nella sua abitazione. 2. Il ricorso è inammissibile, esaurendosi nella rappresentazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, fondata su una diversa lettura delle risultanze istruttorie, e così chiedendo a questa Corte un giudizio di fatto che non le compete. In tema di sindacato del vizio di motivazione, non spetta alla Cassazione sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito sull'affidabilità o il significato delle fonti di prova, bensì stabilire se essi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione ed abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Peraltro, l'illogicità della motivazione censurabile in questa sede è soltanto quella manifesta, cioè percepibile ictu ocu/i, per cui minime incongruenze argomentative, in ipotesi tali da determinare una diversa decisione, ma non inequivocabilmente munite di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza. Nello specifico, i dati valorizzati in sentenza (disponibilità delle chiavi dell'appartamento in cui era custodita la droga, assenza degli altri soggetti a cui si riferivano i documenti ivi rinvenuti, rinvenimento di circa 2.000 euro in contanti all'interno di una busta con il suo nome, in assenza di documentate fonti di reddito lecite), se letti complessivamente, rendono ampiamente plausibile, e non certo manifestamente irragionevole, il giudizio della Corte d'appello. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ie