CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22186/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17024/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro J-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 194/25/2019, depositata il 10 gennaio 2019, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –con sentenza n. 194/25/2019, depositata il 10 gennaio 2019, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così confermando il decisumdi prime cure che recava accoglimento dell’impugnazione di un avviso di accertamento catastale avente ad oggetto la rettifica (per categoria e rendita) del classamento proposto con dichiarazione docfa della contribuente relativamente ad unità immobiliare ubicata alla via Brescia di Grumello del Monte (in catasto al fol. 13, mappale 6250 sub 1); 1.1 -il giudice del gravame ha rilevato che: -andavano condivise le conclusioni raggiunte dal primo giudice in punto di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, e atteso che « l'incompletezza del quadro accertativo » doveva ritenersi «aggravata dalla mancata effettuazione di preliminare sopralluogo che consentisse l'individuazione delle specifiche peculiarità dell'unità in oggetto»; -del pari condivisibili rimanevano i rilievi svolti dalla contribuente circa l’erronea attribuzione della categoria catastale (D/7) - e che, dunque, si trattava «di fabbricato di limitate dimensioni con superficie inferiore a700 mq. del tutto privo di caratteristiche costruttive ostative ad un suo diverso e … alternativo utilizzo senza necessità di radicali trasformazioni, privo di impianti fissi e di carroponte» - in quanto l’Agenzia si era limitata «ad indicare l'altezza del capannone e l'ampiezza dell'ingresso dai quali ha preteso di desumere "l'evidente inattendibilità di una classificazione in C/3"; - né, a detto fine, diversamente rilevava il riferimento al criterio comparativo attesa la sua genericità; 2. –l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;-J-[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso. Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24, sull’assunto che il motivo di impugnazione dell’avviso di accertamento che ne involgeva il difetto motivazionale era stato tardivamente introdotto in giudizio, e solo con memorie depositate nel corso del giudizio di primo grado; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75, ed al d.m. 19 aprile 1994, n.701, assumendo, in sintesi, la ricorrente che il contestato avviso di accertamento - che recava una stima analitica della unità immobiliare e del costo di produzione posto a fondamento della rettifica del classamento proposto - esponeva partitamente tutti i dati oggettivi rilevanti ai fini della individuazione dei presupposti della rettifica stessa e, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, doveva ritenersi (con ciò) compiutamente motivato; -il terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazion e e falsa applicazione di legge in relazione al d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75,al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art.1, commi 2 e 3, e art. 3, comma 1, ed al d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154, con riferimento al rilievo svolto dal giudice del gravame in punto di necessaria esecuzione di un (previo) sopralluogo sulla unità immobiliare oggetto di classamento nella categoria a destinazione speciale; -deduce, difatti, la ricorrente che un siffatto adempimento non può più ritenersi prescritto in relazione alla rimodulazione della stessa procedura (docfa) volta al classamento delle unità immobiliari in questione, così come del resto rilevato dalla stessa giurisprudenza di legittimità; 2. –il ricorso è inammissibile; 3. – come reso esplicito dai contenuti decisori della gravata sentenza, sopra ripercorsi, il decisumdi rigetto dell’appello ha involto i due profili di contestazione dell’avviso di rettifica catastale che costituivano l’oggetto della lite contestata, così che il giudice del gravame ha rilevato tanto l’incompiutezza motivazionale dell’avviso di accertamento quanto la sua illegittimità secondo l’ordinamento catastale, ed in relazione al suo oggetto, non potendosi ascrivere l’unità immobiliare alla categoria attribuita in rettifica (D/7) in ragione delle sue connotazioni tipologico-funzionali e della stessa genericità di contenuto del criterio comparativo impiegato; -e, come questa volta reso esplicito dalle spiegate censure, queste non hanno in alcun modo attinto la ratio decidendi che ha assunto, a suo presupposto, l’accertamento in fatto funzionale al rilievo della correttezza del classamento proposto (con la dichiarazione docfa); 3.1– come allora la Corte, con risalente e consolidato orientamento interpretativo, ha, al riguardo, statuito, «il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti», così che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (v., per tutte, Cass. Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7931 cui addeCass., 14 agosto 2020, n. 17182; Cass., 18 giugno 2019, n. 16314; Cass., 4 marzo 2016, n. 4293); 4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti non sussistonoi presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater ) , trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazionea debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955) . P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 4.300,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese