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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25235/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Torino con la sentenza impugnata ha confermato quella del Tribunale di Ivrea che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 4, comma 2,1.110/75 e 707 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi sei e giorni dieci di arresto; Considerato, altresì, che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla accertata sua responsabilità per i fatti ascritti, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio da lui ritenuto eccessivo; Considerato che le censure sono manifestamente infondate poiché la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata dal primo giudice e confermata dalla Corte di appello in misura prossima al minimo edittale; Rilevato infatti, quanto alla pena, che nel caso, qui verificatosi, in cui essa venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale che ha respinto il peraltro generico motivo di gravame sul punto, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena medesima (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti,, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01); Considerato, poi, che le censure relative alla accertata responsabilità sono inammissibili in quanto con esse si vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile in sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente e coerentemente scrutinati dal giudice a quo; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Torino con la sentenza impugnata ha confermato quella del Tribunale di Ivrea che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 4, comma 2,1.110/75 e 707 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi sei e giorni dieci di arresto; Considerato, altresì, che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla accertata sua responsabilità per i fatti ascritti, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio da lui ritenuto eccessivo; Considerato che le censure sono manifestamente infondate poiché la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata dal primo giudice e confermata dalla Corte di appello in misura prossima al minimo edittale; Rilevato infatti, quanto alla pena, che nel caso, qui verificatosi, in cui essa venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale che ha respinto il peraltro generico motivo di gravame sul punto, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena medesima (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti,, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01); Considerato, poi, che le censure relative alla accertata responsabilità sono inammissibili in quanto con esse si vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile in sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente e coerentemente scrutinati dal giudice a quo; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 apri
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