Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1994
ECLI:EU:C:1994:67
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993J0336 - IT
Avis juridique important
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61993J0336
SENTENZA DELLA CORTE DEL 23 FEBBRAIO 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-336/93.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00533
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
Stati membri - Obblighi - [OSCURATO:PERSONA] delle direttive - [OSCURATO:PERSONA] non contestato
(Trattato CEE, art. 169)
[OSCURATO:PERSONA] causa C-336/93,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata, 4, rue des Girondis,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l' applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 325, pag. 55), e/o avendo omesso di comunicarle alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 7 di detta direttiva e degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezioni, facente funzione di presidente, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward (relatore), presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. [OSCURATO:PERSONA], F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 dicembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 giugno 1993, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, in forza dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l' applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 325, pag. 55), e/o avendo omesso di comunicarle alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 7 di detta direttiva e degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.
2 A norma dell' art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva "gli Stati membri (...) mettono in vigore entro il 1 gennaio 1989 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva". Il n. 2 del medesimo articolo dispone poi che "gli Stati membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all' applicazione della (...) direttiva".
3 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono a norma del combinato disposto dell' art. 7 della direttiva e degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato non avendo adottato i provvedimenti necessari per attuare la direttiva nel proprio ordinamento interno.
4 Il governo belga non contesta il fatto che la direttiva non è stata attuata entro il termine prescritto. Esso fa rilevare tuttavia che sta per essere emanato un regio decreto allo scopo di darle attuazione.
5 Poiché l' attuazione della direttiva non è intervenuta nel termine prescritto, va constatato che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato.
6 Per contro, come ha sottolineato l' avvocato generale e contrariamente a quanto ha concluso la [OSCURATO:PERSONA], la Corte non deve tener conto della mancata comunicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che avrebbero dovuto essere adottate per conformarsi alla direttiva, proprio in quanto il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] non ha emanato siffatte disposizioni.
7 Va pertanto dichiarato che, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 88/599, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente, esso va condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l' applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
2) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] va condannato alle spese.