Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30620/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENIZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 2 ottobre 2014 dal Tribunale di Napoli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di estorsione aggravata e continuata in concorso.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità.

Nell'ambito di un quadro probatorio complesso, in cui numerose fonti testimoniali apportavano solidi elementi a discarico, la Corte di appello avrebbe immotivatamente dato séguito soltanto alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, reputando inattendibili non solo le deposizioni dei congiunti dell'imputata, ma anche di soggetti in buoni rapporti con il presunto estorto e addirittura di uno degli operanti (il quale avrebbe negato di avere ascoltato una delle telefonate asseritamente minatorie).

Da queste testimonianze sarebbe emerso chiaramente che Iannuzzi e Tolomelli si conoscevano da tempo e anzi quest'ultimo (documentalmente non nuovo a denunce calunniose) era in debito con l'imputata e il di lei marito.

2.2. Con il secondo motivo, ci si duole - sotto il profilo della carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione - della mancata derubricazione nel meno grave delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Proprio il suaccennato rapporto di credito, come ritenuto a suo tempo anche dal Tribunale del riesame, avrebbe dovuto - ammessa in ipotesi la sussistenza delle minacce e in genere la penale rilevanza del fatto - portare alla sussunzione dell'intera vicenda nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. per.

2.3. Il terzo motivo è diretto ad eccepire la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione riguardo alla denegata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

La Corte di appello avrebbe fatto un non corretto richiamo alla gravità delle intimidazioni e all'importo complessivamente rilevante della somma richiesta e non al danno patrimoniale cagionato da ogni singolo fatto di reato.

3. Si è proceduto mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

1. Con il primo motivo, la ricorrente invoca in concreto - sotto il profilo formale del vizio di motivazione, reiterando censure già avanzate nell'atto di gravame e disattese nel giudizio di appello - una radicale rilettura del materiale probatorio diretta a sollecitare una ricostruzione dei fatti alternativa e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata (rectius, delle due sentenze di merito, costituenti un unico complessivo corpo decisionale, secondo il modello della cosiddetta "doppia conforme").

Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte.

1.1. I giudici di merito, invero, hanno chiarito come, sulla scorta principalmente delle lineari dichiarazioni della persona offesa (confortate da alcuni, pur non necessari, riscontri obiettivi), fosse emerso dall'istruttoria dibattimentale che [OSCURATO:PERSONA], mentre svolgeva picc.oli lavori edili in un appartamento nel rione Sanità, fosse stato avvicinato da una donna e un uomo, a lui noti sommariamente in quanto abitanti nel medesimo quartiere e successivamente individuati nell'odierna imputata e nel di lei figlio, [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del processo.

I due gli chiesero di versare un contributo di almeno euro 1.200 per le «persone in carcere», promettendogli, in caso di mancata collaborazione, lesioni personali tali da imporne il ricovero e comunque da impedirgli di lavorare.

Fu, pertanto, concordato un primo acconto di euro 800, versato in contanti la settimana successiva, dopo plurimi solleciti.

Giova sottolineare sin d'ora, quanto alla sottesa efficacia minatoria della stessa pretesa, che il cosiddetto "regalo ai carcerati" o "colletta per i detenuti" è tradizionalmente considerato di per sé, nella giurisprudenza di questa Corte, indizio della appartenenza o della contiguità ad associazioni camorristiche (cfr. Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialate.la, Rv. 282295; Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, Benedetto, Rv. 271930).

Circa un mese più tardi, gli estorsori si ripresentarono, chiedendo ulteriori 600 euro, con reiterazione delle precedenti minacce.

Nonostante le continue pressioni, non ci fu questa volta uno spontaneo pagamento, perché Tolomelli, esasperato, si rivolse a Carabinieri e, concordato un appuntamento con Iannuzzi per la consegna di una parte del denaro, i militari dell'Arma intervennero, riscontrando nella disponibilità della donna una banconota da 50 euro, precedentemente fotocopiata.

1.2. Il Tribunale e la Corte di Napoli hanno ritenuto - con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici - pienamente credibile il racconto della persona offesa, peraltro in presenza di riscontri esterni e considerata anche la mancata costituzione di parte civile.

Si osserva, tra l'altro, sul punto, come appaia del tutto implausibile la versione dei fatti offerta dall'imputata, e sostenuta da alcuni testi a discarico suoi congiunti, di una pregressa conoscenza e anzi cordiale frequentazione tra Tolomelli e [OSCURATO:PERSONA] e della sussistenza di un piccolo debito contratto dal primo con il secondo; come precisato dai giudici di merito, resta invero inspiegabile - in difetto di anche minime emergenze istruttorie in tal senso - perché la persona offesa avrebbe dovuto denunciare calunniosamente un vecchio amico, con conseguenze nefaste di varia tipologia, per liberarsi di un debito di soli duecento euro.

La valutazione della attendibilità della persona offesa, d'altronde, rappresenta anch'essa una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524).

Adeguata risposta è data anche alle doglianze relative a presunte insuperabili contraddizioni emerse tra la narrazione di Tolomelli e altri testi sicuramente non prevenuti: la deposizione del maresciallo Esposito conferma i fatti raccontati dalla persona offesa, differendone solo per il marginale episodio di una telefonata ascoltata o meno in viva voce (circostan2:e che, a distanza di anni, può ben sfuggire alla memoria, secondo i giudici di merito); [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'abitazione in cui Tolomelli stava lavorando, conferma appieno la versione di quest'ultimo, laddove riferisce della rinuncia a proseguire l'opera di ristrutturazione, rinunciando a un corrispettivo di qualche consistenza.

Né, a prescindere dalla tardività della censura, può essere considerata influente, secondo la Corte partenopea, l'assoluzione degli imputati di un altro procedimento penale, nel quale Tolornelli, analogamente, aveva denunciato terzi soggetti per estorsione ai suoi danni, poi in qualche modo ltrattando le accuse iniziali.

Emerge infatti dagli atti di quel giudizio soltanto una spontanea dichiarazione del medesimo Tolomelli di avere sporto la denuncia a causa di un equivoco, indotto dalla malizia altrui, da cui non è fatta discendere alcuna sua mancanza di credibilità.

Tutti i profili di censura sono dunque non consentiti, postulando una nuova ponderazione del compendio istruttorio, e comunque manifestamente infondati.

2. Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, i giudici di merito - disattendendo l'ipotesi in precedenza avanzata sul punto dal Giudice delle indagini preliminari, sulla base di una diversa e più ristretta piattaforma indiziaria rispetto agli esiti del successivo dibattimento - hanno ritenuto del tutto insussistente l'asserito pregresso debito tra Marino e Tolomelli.

L'assenza di qualsivoglia legittima pretesa vantata da Iannuzzi nei confronti della persona offesa esclude qualsiasi possibilità di sussumere i fatti nella fattispecie di ragion fattasi.

Questa corretta conclusione in iure, che muove da trancianti valutazioni schiettamente fattuali, è sorretta da adeguata motivazione e risulta, pertanto, impermeabile allo scrutinio di legittimità.3.

La Corte territoriale ha ritenuto insussistente l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., avuto riguardo alla complessiva gravità dei fatti, non limitandosi a valorizzare solo il mero dato economico, ma sottolineandone l'«intensa portata minatoria», formulata con connotazioni tipiche dell'estorsione ambientale e con riferimento implicito alla capacità degli estorsori di controllare le attività economiche del quartiere.

I giudici di secondo grado hanno così fatto buon governo del costante principio di legittimità, che, ai fini della configurabilità dell'attenuante in questione in relazione a delitti contro il patrimonio, impone la valutazione del danno complessivo cagionato alla persona offesa, senza avere riguardo soltanto al valore venale, in particolare nei delitti di natura plurioffensiva, come l'estorsione, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 7, n. 27653 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512, in motivazione).

Il motivo di ricorso è dunque manifestamente infondato.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, ai titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENIZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 2 ottobre 2014 dal Tribunale di Napoli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di estorsione aggravata e continuata in concorso. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità. Nell'ambito di un quadro probatorio complesso, in cui numerose fonti testimoniali apportavano solidi elementi a discarico, la Corte di appello avrebbe immotivatamente dato séguito soltanto alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, reputando inattendibili non solo le deposizioni dei congiunti dell'imputata, ma anche di soggetti in buoni rapporti con il presunto estorto e addirittura di uno degli operanti (il quale avrebbe negato di avere ascoltato una delle telefonate asseritamente minatorie). Da queste testimonianze sarebbe emerso chiaramente che Iannuzzi e Tolomelli si conoscevano da tempo e anzi quest'ultimo (documentalmente non nuovo a denunce calunniose) era in debito con l'imputata e il di lei marito. 2.2. Con il secondo motivo, ci si duole - sotto il profilo della carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione - della mancata derubricazione nel meno grave delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Proprio il suaccennato rapporto di credito, come ritenuto a suo tempo anche dal Tribunale del riesame, avrebbe dovuto - ammessa in ipotesi la sussistenza delle minacce e in genere la penale rilevanza del fatto - portare alla sussunzione dell'intera vicenda nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. per. 2.3. Il terzo motivo è diretto ad eccepire la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione riguardo alla denegata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. La Corte di appello avrebbe fatto un non corretto richiamo alla gravità delle intimidazioni e all'importo complessivamente rilevante della somma richiesta e non al danno patrimoniale cagionato da ogni singolo fatto di reato. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. Con il primo motivo, la ricorrente invoca in concreto - sotto il profilo formale del vizio di motivazione, reiterando censure già avanzate nell'atto di gravame e disattese nel giudizio di appello - una radicale rilettura del materiale probatorio diretta a sollecitare una ricostruzione dei fatti alternativa e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata (rectius, delle due sentenze di merito, costituenti un unico complessivo corpo decisionale, secondo il modello della cosiddetta "doppia conforme"). Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte. 1.1. I giudici di merito, invero, hanno chiarito come, sulla scorta principalmente delle lineari dichiarazioni della persona offesa (confortate da alcuni, pur non necessari, riscontri obiettivi), fosse emerso dall'istruttoria dibattimentale che [OSCURATO:PERSONA], mentre svolgeva picc.oli lavori edili in un appartamento nel rione Sanità, fosse stato avvicinato da una donna e un uomo, a lui noti sommariamente in quanto abitanti nel medesimo quartiere e successivamente individuati nell'odierna imputata e nel di lei figlio, [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del processo. I due gli chiesero di versare un contributo di almeno euro 1.200 per le «persone in carcere», promettendogli, in caso di mancata collaborazione, lesioni personali tali da imporne il ricovero e comunque da impedirgli di lavorare. Fu, pertanto, concordato un primo acconto di euro 800, versato in contanti la settimana successiva, dopo plurimi solleciti. Giova sottolineare sin d'ora, quanto alla sottesa efficacia minatoria della stessa pretesa, che il cosiddetto "regalo ai carcerati" o "colletta per i detenuti" è tradizionalmente considerato di per sé, nella giurisprudenza di questa Corte, indizio della appartenenza o della contiguità ad associazioni camorristiche (cfr. Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialate.la, Rv. 282295; Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, Benedetto, Rv. 271930). Circa un mese più tardi, gli estorsori si ripresentarono, chiedendo ulteriori 600 euro, con reiterazione delle precedenti minacce. Nonostante le continue pressioni, non ci fu questa volta uno spontaneo pagamento, perché Tolomelli, esasperato, si rivolse a Carabinieri e, concordato un appuntamento con Iannuzzi per la consegna di una parte del denaro, i militari dell'Arma intervennero, riscontrando nella disponibilità della donna una banconota da 50 euro, precedentemente fotocopiata. 1.2. Il Tribunale e la Corte di Napoli hanno ritenuto - con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici - pienamente credibile il racconto della persona offesa, peraltro in presenza di riscontri esterni e considerata anche la mancata costituzione di parte civile. Si osserva, tra l'altro, sul punto, come appaia del tutto implausibile la versione dei fatti offerta dall'imputata, e sostenuta da alcuni testi a discarico suoi congiunti, di una pregressa conoscenza e anzi cordiale frequentazione tra Tolomelli e [OSCURATO:PERSONA] e della sussistenza di un piccolo debito contratto dal primo con il secondo; come precisato dai giudici di merito, resta invero inspiegabile - in difetto di anche minime emergenze istruttorie in tal senso - perché la persona offesa avrebbe dovuto denunciare calunniosamente un vecchio amico, con conseguenze nefaste di varia tipologia, per liberarsi di un debito di soli duecento euro. La valutazione della attendibilità della persona offesa, d'altronde, rappresenta anch'essa una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524). Adeguata risposta è data anche alle doglianze relative a presunte insuperabili contraddizioni emerse tra la narrazione di Tolomelli e altri testi sicuramente non prevenuti: la deposizione del maresciallo Esposito conferma i fatti raccontati dalla persona offesa, differendone solo per il marginale episodio di una telefonata ascoltata o meno in viva voce (circostan2:e che, a distanza di anni, può ben sfuggire alla memoria, secondo i giudici di merito); [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'abitazione in cui Tolomelli stava lavorando, conferma appieno la versione di quest'ultimo, laddove riferisce della rinuncia a proseguire l'opera di ristrutturazione, rinunciando a un corrispettivo di qualche consistenza. Né, a prescindere dalla tardività della censura, può essere considerata influente, secondo la Corte partenopea, l'assoluzione degli imputati di un altro procedimento penale, nel quale Tolornelli, analogamente, aveva denunciato terzi soggetti per estorsione ai suoi danni, poi in qualche modo ltrattando le accuse iniziali. Emerge infatti dagli atti di quel giudizio soltanto una spontanea dichiarazione del medesimo Tolomelli di avere sporto la denuncia a causa di un equivoco, indotto dalla malizia altrui, da cui non è fatta discendere alcuna sua mancanza di credibilità. Tutti i profili di censura sono dunque non consentiti, postulando una nuova ponderazione del compendio istruttorio, e comunque manifestamente infondati. 2. Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, i giudici di merito - disattendendo l'ipotesi in precedenza avanzata sul punto dal Giudice delle indagini preliminari, sulla base di una diversa e più ristretta piattaforma indiziaria rispetto agli esiti del successivo dibattimento - hanno ritenuto del tutto insussistente l'asserito pregresso debito tra Marino e Tolomelli. L'assenza di qualsivoglia legittima pretesa vantata da Iannuzzi nei confronti della persona offesa esclude qualsiasi possibilità di sussumere i fatti nella fattispecie di ragion fattasi. Questa corretta conclusione in iure, che muove da trancianti valutazioni schiettamente fattuali, è sorretta da adeguata motivazione e risulta, pertanto, impermeabile allo scrutinio di legittimità.3. La Corte territoriale ha ritenuto insussistente l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., avuto riguardo alla complessiva gravità dei fatti, non limitandosi a valorizzare solo il mero dato economico, ma sottolineandone l'«intensa portata minatoria», formulata con connotazioni tipiche dell'estorsione ambientale e con riferimento implicito alla capacità degli estorsori di controllare le attività economiche del quartiere. I giudici di secondo grado hanno così fatto buon governo del costante principio di legittimità, che, ai fini della configurabilità dell'attenuante in questione in relazione a delitti contro il patrimonio, impone la valutazione del danno complessivo cagionato alla persona offesa, senza avere riguardo soltanto al valore venale, in particolare nei delitti di natura plurioffensiva, come l'estorsione, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 7, n. 27653 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512, in motivazione). Il motivo di ricorso è dunque manifestamente infondato. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, ai titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
Sentenza Cassazione n. 30620/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris