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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26918/2023

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n persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:SOCIETA].”(già “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), con sede in Assago (MI), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dalProf.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] KirbyPurser da Godalming ([OSCURATO:PERSONA]) il 12 ottobre 2015, prot. n. 1947-15/16, munita di apostille dal [OSCURATO:PERSONA] of State for Foreign and [OSCURATO:PERSONA] 19 ottobre 2015, n.

K716986, ai sensi degli artt. 3 ss. della Convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961 (ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 20 dicembre 1966, n. 1253), in [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOallegato con la traduzione in lingua italiana al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Calabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] il 10 aprile 2015, n. 491/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 settembre 202 3 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Calabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] il 10 aprile 2015, n. 491/05/2015, che, in controversia su impugnazione del silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso dell’imposta proporzionale di registro nella misura dell’1% su deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni in natura, con la pretesa di esenzione per contrastodell’art. 4, lett. a, n. 3, della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con le direttive del Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] de l 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, del 9 aprile 1973, n. 73/80/CEE, e del 10 giugno 1985, n. 85/303/CEE, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti d el la “ UOP S . r.l. ” (già “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] il 4 febbraio 1998, n. 391/03/1997, con compensazione delle spese giudiziali;

2. i l giudice di appello ha confermato l a decisione di primo grado- che aveva accolto il ricorso originario della contribuente -sul presupposto della disapplicazione degli artt. 50, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 4, lett. a, n. 3, della tariffa –parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per la diretta applicabilità delle direttive comunitarie self executingnell’ordinamento interno; 3 la “ UOP S . r.l. ” (già “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .”) ha resistito con controricorso;

4. le parti hannodepositato memorie; [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso è affidato adue motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 7, lett. b, della direttiva del Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] del 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sulle eccezioni proposte nel procedimento di appello in ordine alla compatibilità dell’aliquota in misura dell’1% per la tassazione dei conferimenti in società con il diritto comunitario ed alla tolleranza concessa agli Stati membri esposti al rischio di diminuzione del gettito fiscale nella scelta tra esenzione totale dall’imposizione o imposizione ridotta con aliquota unica; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, lett. a, n. 3, della tariffa –parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con riferimento agli artt. 7 e 12 della direttiva del Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] del 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE (come modificata d a lla direttiva del Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 1985, n. 85/303/CEE),in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado - in conseguenza dell’omessa pronunciadi cui al primo motivo - che la previsione tariffaria si ponessein contrasto con il citato art. 12 della direttiva de l Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] de l 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, il quale attribuiva agli Stati membri la possibilità di applicare imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura, comprese le aziende oggetto di conferimento in società, a condizione che non fossero superiori a quelle applicabili alle operazioni similari nello Stato membro;

2. il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo; 2.1 secondo un costante orientamento di questa Corte(che si è ulteriormente consolidato dopo l’intervento delle Sezioni Unite), in tema di imposta di registro, l'imposta proporzionale dell'1% per il conferimento di un cespite immobiliare o di un'azienda commerciale in una società di capitali, prevista dall'art. 4, lett. a, n. 3, della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 10, comma 1, lett. c, n. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto l'applicazione di un'imposta fissa) non contrasta con l'art. 7 della direttiva del Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] del 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE,come sostituito dall’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] de l 10 giugno 1985, n. 85/303/CEE, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di esentare dall'imposta atti quali il conferimento di immobili o di azienda in società di capitali, poiché in tali casi l'operazione, non avendo ad oggetto il conferimento in sé, ma il trasferimento di detti beni (immobili od azienda), è assimilabile a qualsiasi altra ipotesi di trasferimento diproprietà - quale che sia la persona che l'effettua ed il titolo per cui avvenga - così rientrando nella previsione dell'art. 12 della direttiva medesima, il quale autorizza gli Stati membri ad applicare imposte di trasferimento sul conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio (lett. b), purché le stesse non siano superiori a quelle applicabili alle operazioni similari nello Stato membro che li riscuote(in termini: Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2003, n. 11278; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2003, n. 14163; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2007, n. 16130; Cass., Sez.

Un., 19 aprile 2010, n. 9301; Cass., Sez. 6^-5, 29 luglio 2014, n. 17165; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2014, n. 21769; Cass., Sez. 5^, 15 aprile 2016, n. 7532; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2017, n. 8778; Cass., Sez. 5^, 26 aprile 2017, n. 10241; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12245); 2.2analogamente, in coerenza con tale esegesi, si è affermato che le imposte ipotecaria e catastale previste dalla nota IV dell'art. 4 della tariffa- parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non contrastano con l'art. 5 della direttiva del Consiglio dell’Unione Europea del 12 febbraio 2008, n. 2008/7/CE, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di esentare dalle imposte indirette gli atti di conferimento in società di capitali, qualora il giudice nazionale abbia accertato che esse rientrano nella previsione dell'art. 6 della direttiva medesima, che autorizza l'applicazione delle imposte di trasferimento sul conferimento di immobili o aziende commerciali ad una società di capitali, purché le stesse non siano di importo superiore a quelle previste per le operazioni similari nello Stato membro che le riscuote(Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20356); 2.3 ne discende che - sep pur e col richiamo ad un opposto indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che è stato poi superato dall’intervento delle Sezioni Unite - la sentenza impugnata ha contravvenuto a tale principio di diritto, avendo ritenuto che, «(...) in tema di imposta di registro e nell'ipotesi di aumento di capitale sociale eseguito mediante conferimento di un complesso aziendale, sono direttamente ed immediatamente applicabili nell'ordinamento nazionale le disposizioni contenute nella direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 69 -335 e, in particolare, quelle di cui all'art. 7, così come da ultimo modificato dalla direttiva CEE del 10 giugno 1985, n. 85 -303.

Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 1986, sono previsti l'esenzione integrale dall'imposta sui conferimenti per tutte le operazioni che, alla data del 1 luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore allo 0,50 per cento, ovvero per i conferimenti di aziende o rami aziendali, nonché l'assoggettamento all'aliquota dell'1 per cento per tutte le operazioni di raccolta di capitali intervenute tra società comunitarie, fermo il divieto per gli Stati membri di applicare qualsiasi altra imposizione, sotto qualsiasi forma, per tutte le operazioni di raccolta dei capitali.

Tuttavia, la restituzione dell'imposta già pagata dal contribuente non discende in via automatica ma è subordinata all'accertamento, da parte del giudice di merito, dell'esistenza di tutte quelle condizioni di fatto e di diritto richieste per l'applicazione dell'esenzione o della riduzione dell'imposta, operate dall'art. 7, lett. b), della dir.

CEE 69 -335, nel testo in vigore dal 1969 al 1973, e dalle ancor più favorevoli modificazioni introdotte dalle dirr.

CEE nn. 73 -79 (che ha aggiunto la lett.

B - bis ), 73 - 80 e 85 - 305, con le modificazioni da queste successivamente apportate all'originaria disposizione (Sez. 5, Sentenza n. 16876 del 11/11/2003)»;

3. pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario della contribuente;

4. le spese deigiudizi di merito possono essere compensate in ragione del progressivo consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale sul thema decidendum, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto avverso il silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di € 4.300,00per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso a Roma nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:SOCIETA].”(già “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), con sede in Assago (MI), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dalProf. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] KirbyPurser da Godalming ([OSCURATO:PERSONA]) il 12 ottobre 2015, prot. n. 1947-15/16, munita di apostille dal [OSCURATO:PERSONA] of State for Foreign and [OSCURATO:PERSONA] 19 ottobre 2015, n. K716986, ai sensi degli artt. 3 ss. della Convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961 (ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 20 dicembre 1966, n. 1253), in [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOallegato con la traduzione in lingua italiana al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Calabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] il 10 aprile 2015, n. 491/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 settembre 202 3 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Calabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] il 10 aprile 2015, n. 491/05/2015, che, in controversia su impugnazione del silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso dell’imposta proporzionale di registro nella misura dell’1% su deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni in natura, con la pretesa di esenzione per contrastodell’art. 4, lett. a, n. 3, della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con le direttive del Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] de l 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, del 9 aprile 1973, n. 73/80/CEE, e del 10 giugno 1985, n. 85/303/CEE, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti d el la “ UOP S . r.l. ” (già “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] il 4 febbraio 1998, n. 391/03/1997, con compensazione delle spese giudiziali; 2. i l giudice di appello ha confermato l a decisione di primo grado- che aveva accolto il ricorso originario della contribuente -sul presupposto della disapplicazione degli artt. 50, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 4, lett. a, n. 3, della tariffa –parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per la diretta applicabilità delle direttive comunitarie self executingnell’ordinamento interno; 3 la “ UOP S . r.l. ” (già “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .”) ha resistito con controricorso; 4. le parti hannodepositato memorie; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato adue motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 7, lett. b, della direttiva del Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] del 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sulle eccezioni proposte nel procedimento di appello in ordine alla compatibilità dell’aliquota in misura dell’1% per la tassazione dei conferimenti in società con il diritto comunitario ed alla tolleranza concessa agli Stati membri esposti al rischio di diminuzione del gettito fiscale nella scelta tra esenzione totale dall’imposizione o imposizione ridotta con aliquota unica; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, lett. a, n. 3, della tariffa –parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con riferimento agli artt. 7 e 12 della direttiva del Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] del 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE (come modificata d a lla direttiva del Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 1985, n. 85/303/CEE),in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado - in conseguenza dell’omessa pronunciadi cui al primo motivo - che la previsione tariffaria si ponessein contrasto con il citato art. 12 della direttiva de l Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] de l 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, il quale attribuiva agli Stati membri la possibilità di applicare imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura, comprese le aziende oggetto di conferimento in società, a condizione che non fossero superiori a quelle applicabili alle operazioni similari nello Stato membro; 2. il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo; 2.1 secondo un costante orientamento di questa Corte(che si è ulteriormente consolidato dopo l’intervento delle Sezioni Unite), in tema di imposta di registro, l'imposta proporzionale dell'1% per il conferimento di un cespite immobiliare o di un'azienda commerciale in una società di capitali, prevista dall'art. 4, lett. a, n. 3, della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 10, comma 1, lett. c, n. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto l'applicazione di un'imposta fissa) non contrasta con l'art. 7 della direttiva del Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] del 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE,come sostituito dall’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] de l 10 giugno 1985, n. 85/303/CEE, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di esentare dall'imposta atti quali il conferimento di immobili o di azienda in società di capitali, poiché in tali casi l'operazione, non avendo ad oggetto il conferimento in sé, ma il trasferimento di detti beni (immobili od azienda), è assimilabile a qualsiasi altra ipotesi di trasferimento diproprietà - quale che sia la persona che l'effettua ed il titolo per cui avvenga - così rientrando nella previsione dell'art. 12 della direttiva medesima, il quale autorizza gli Stati membri ad applicare imposte di trasferimento sul conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio (lett. b), purché le stesse non siano superiori a quelle applicabili alle operazioni similari nello Stato membro che li riscuote(in termini: Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2003, n. 11278; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2003, n. 14163; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2007, n. 16130; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2010, n. 9301; Cass., Sez. 6^-5, 29 luglio 2014, n. 17165; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2014, n. 21769; Cass., Sez. 5^, 15 aprile 2016, n. 7532; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2017, n. 8778; Cass., Sez. 5^, 26 aprile 2017, n. 10241; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12245); 2.2analogamente, in coerenza con tale esegesi, si è affermato che le imposte ipotecaria e catastale previste dalla nota IV dell'art. 4 della tariffa- parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non contrastano con l'art. 5 della direttiva del Consiglio dell’Unione Europea del 12 febbraio 2008, n. 2008/7/CE, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di esentare dalle imposte indirette gli atti di conferimento in società di capitali, qualora il giudice nazionale abbia accertato che esse rientrano nella previsione dell'art. 6 della direttiva medesima, che autorizza l'applicazione delle imposte di trasferimento sul conferimento di immobili o aziende commerciali ad una società di capitali, purché le stesse non siano di importo superiore a quelle previste per le operazioni similari nello Stato membro che le riscuote(Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20356); 2.3 ne discende che - sep pur e col richiamo ad un opposto indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che è stato poi superato dall’intervento delle Sezioni Unite - la sentenza impugnata ha contravvenuto a tale principio di diritto, avendo ritenuto che, «(...) in tema di imposta di registro e nell'ipotesi di aumento di capitale sociale eseguito mediante conferimento di un complesso aziendale, sono direttamente ed immediatamente applicabili nell'ordinamento nazionale le disposizioni contenute nella direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 69 -335 e, in particolare, quelle di cui all'art. 7, così come da ultimo modificato dalla direttiva CEE del 10 giugno 1985, n. 85 -303. Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 1986, sono previsti l'esenzione integrale dall'imposta sui conferimenti per tutte le operazioni che, alla data del 1 luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore allo 0,50 per cento, ovvero per i conferimenti di aziende o rami aziendali, nonché l'assoggettamento all'aliquota dell'1 per cento per tutte le operazioni di raccolta di capitali intervenute tra società comunitarie, fermo il divieto per gli Stati membri di applicare qualsiasi altra imposizione, sotto qualsiasi forma, per tutte le operazioni di raccolta dei capitali. Tuttavia, la restituzione dell'imposta già pagata dal contribuente non discende in via automatica ma è subordinata all'accertamento, da parte del giudice di merito, dell'esistenza di tutte quelle condizioni di fatto e di diritto richieste per l'applicazione dell'esenzione o della riduzione dell'imposta, operate dall'art. 7, lett. b), della dir. CEE 69 -335, nel testo in vigore dal 1969 al 1973, e dalle ancor più favorevoli modificazioni introdotte dalle dirr. CEE nn. 73 -79 (che ha aggiunto la lett. B - bis ), 73 - 80 e 85 - 305, con le modificazioni da queste successivamente apportate all'originaria disposizione (Sez. 5, Sentenza n. 16876 del 11/11/2003)»; 3. pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario della contribuente; 4. le spese deigiudizi di merito possono essere compensate in ragione del progressivo consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale sul thema decidendum, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto avverso il silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di € 4.300,00per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso a Roma nella camera di
Sentenza Cassazione n. 26918/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris