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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01827/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letto/udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Paola FILIPPI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi degli artt. 110, 216 comma 1 n.2, R.D. 267/1942, quale amministratore formale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita il 02 marzo 2011, solo rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentare, commisurate alla pena principale di anni tre di reclusione.

2. Ha proposto ricorso l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge un solo motivo, con cui eccepisce la violazione e l'erronea applicazione di legge penale, nonché l'illogicità della motivazione, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2 R.D. 267/1942.

Sostiene che la ricorrente, mero amministratore formale della società, gestita in toto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], non abbia avuto la consapevolezza dello stato della documentazione contabile, né la Corte di appello ha provato l'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame con riguardo all'elemento soggettivo del reato.

2. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, la società fallita venne costituita su iniziativa di una società di intermediazione, che si interessò della gestione dell'intera operazione, anche occupandosi della tenuta delle scritture contabili, le quali non vennero mai consegnate al curatore fallimentare.

La Corte di appello, dopo avere ricordato che grava sugli appellanti la prova di "essere stati inconsapevoli della " mancata" tenuta delle scritture contabili da parte della Progress", nello scrutinio dell'elemento psicologico del reato, ha poi richiamato l'indirizzo di questa Corte a tenore del quale "ai fini della integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale ( art. 216 comma primo, n. 2, seconda ipotesi, I.f.) non è necessario l'elemento soggettivo del dolo specifico, ma è sufficiente la consapevolezza chela disordinata e confusa tenuta dei libri e delle scritture contabili renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio. ( Sez. 5 n. 21075 25/03/2004, dep. 05/05/2004, Lorusso, Rv. 22932101)".

3. La motivazione posta dalla Corte di appello a giustificazione della propria decisione risulta illogica laddove, per un verso, fa riferimento alla mancata tenuta delle scritture contabili - di cui in effetti non v'è traccia negli atti, non essendo state mai consegnate alla curatore fallimentare né successivamente rinvenute - e, dall'altro, confonde, nello scrutinio dell'elemento soggettivo del reato, il dolo generico proprio della fattispecie di cui all'ultima parte dell'art. 216 col. n. 2 ( che attiene alla tenuta delle scritture contabili "in guisa da non renderne possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", c.d.

"bancarotta generale"), con il dolo specifico richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie declinata nella prima parte della predetta disposizione di legge ( che disciplina le tre ipotesi della sottrazione, distruzione, falsificazione, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, dei libri o delle scritture contabili- c.d.

"bancarotta specifica").

3.1. Nella giurisprudenza di questa Corte, si è, da tempo, evidenziato che, per la ipotesi cd.

"generale", la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ) ,Rv. 258881).

In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico.

In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisce una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendo cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari.

3.1.1. Si ritiene, poi, che l'esistenza dell'elemento soggettivo, nell'ipotesi c.d. generale, non possa essere desunto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poichè è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007 ) Rv. 236031; conf.

Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Rv. 262384).

Il dolo generico della fattispecie "generale" deve essere, dunque, desunto, con metodo logico- inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.( Sez. 5 , n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910; conf.

Sez. 5 n. 2900 del 02/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 274630).

In sostanza, nella ipotesi di bancarotta generale, la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero alla impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa (Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004 Rv. 230482; conf.

Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, Rv. 235006 - 01 ).

3.2. Il dolo specifico, configurato dalla locuzione " con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori" è richiesto, invece, esclusivamente per le ipotesi di c.d. bancarotta documentale "specifica".

L'uti,lizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ( animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ( animus lucrandi), sicchè la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all'affermazione di responsabilità ( Sez. 5 n. 43966 del 213/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014 , dep. 2015, rv. 263242): pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma n. 2 prima parte della legge fallimentare, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre il reato si perfeziona indipendentemente dall'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'impresa, non essendo tale evento riconducibile a detta ipotesi, ma soltanto alla quarta declinata dall'art. 216 co.1 n. 2 L.F., concernente la irregolare tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, Rv 189813)

3.3. Per costante insegnamento di questa Corte, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili - quale sembra essere quella concretamente realizzata nel caso di specie - deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216, comma 1, n. 2 Legge Fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a "fortiori" ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa.

Si è, peraltro, ripetutamente precisato come ciò non consenta, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo, di ricondurre la condotta di omessa tenuta a quella testè descritta, dovendosi invece ritenere che tale omissione integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, poichè, altrimenti, risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 Legge Fall, e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992; conf.

Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Rv. 262915; Sez. 5 n. 18320 del 07/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 279179).

Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in tal caso non è, dunque, quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell'incriminazione in oggetto, ovvero che la condotta sia finalizzata a recare pregiudizio ai creditori.

3.4. Ciò posto, per quanto si è già osservato, la Corte di appello, a fronte di una contestazione alternativa contenuta nel capo di imputazione, non ha sciolto ( rectius, ha confusamente affrontato) il nodo riguardante la natura della condotta specificamente realizzatasi nel caso in esame: se quella della omissione/occultamento della documentazione contabile (come lascerebbe intendere la circostanza che non è stata mai consegnata al curatore alcuna documentazione riguardante gli anni di operatività della fallita), oppure quella della irregolare tenuta, come inducono a ritenere i riferimenti della Corte territoriale ai dolo generico.

Tale aspetto dovrà essere riesaminato dalla Corte di appello di Napoli nel giudizio di rinvio, attenendosi alle evidenziate coordinate ermeneutiche.4.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, come premesso, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame dell'elemento soggettivo del reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, 24 novembre 2021 Il Consigliere estensore frld'ria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letto/udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Paola FILIPPI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi degli artt. 110, 216 comma 1 n.2, R.D. 267/1942, quale amministratore formale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita il 02 marzo 2011, solo rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentare, commisurate alla pena principale di anni tre di reclusione. 2. Ha proposto ricorso l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge un solo motivo, con cui eccepisce la violazione e l'erronea applicazione di legge penale, nonché l'illogicità della motivazione, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2 R.D. 267/1942. Sostiene che la ricorrente, mero amministratore formale della società, gestita in toto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], non abbia avuto la consapevolezza dello stato della documentazione contabile, né la Corte di appello ha provato l'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame con riguardo all'elemento soggettivo del reato. 2. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, la società fallita venne costituita su iniziativa di una società di intermediazione, che si interessò della gestione dell'intera operazione, anche occupandosi della tenuta delle scritture contabili, le quali non vennero mai consegnate al curatore fallimentare. La Corte di appello, dopo avere ricordato che grava sugli appellanti la prova di "essere stati inconsapevoli della " mancata" tenuta delle scritture contabili da parte della Progress", nello scrutinio dell'elemento psicologico del reato, ha poi richiamato l'indirizzo di questa Corte a tenore del quale "ai fini della integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale ( art. 216 comma primo, n. 2, seconda ipotesi, I.f.) non è necessario l'elemento soggettivo del dolo specifico, ma è sufficiente la consapevolezza chela disordinata e confusa tenuta dei libri e delle scritture contabili renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio. ( Sez. 5 n. 21075 25/03/2004, dep. 05/05/2004, Lorusso, Rv. 22932101)". 3. La motivazione posta dalla Corte di appello a giustificazione della propria decisione risulta illogica laddove, per un verso, fa riferimento alla mancata tenuta delle scritture contabili - di cui in effetti non v'è traccia negli atti, non essendo state mai consegnate alla curatore fallimentare né successivamente rinvenute - e, dall'altro, confonde, nello scrutinio dell'elemento soggettivo del reato, il dolo generico proprio della fattispecie di cui all'ultima parte dell'art. 216 col. n. 2 ( che attiene alla tenuta delle scritture contabili "in guisa da non renderne possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", c.d. "bancarotta generale"), con il dolo specifico richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie declinata nella prima parte della predetta disposizione di legge ( che disciplina le tre ipotesi della sottrazione, distruzione, falsificazione, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, dei libri o delle scritture contabili- c.d. "bancarotta specifica"). 3.1. Nella giurisprudenza di questa Corte, si è, da tempo, evidenziato che, per la ipotesi cd. "generale", la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ) ,Rv. 258881). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico. In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisce una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendo cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari. 3.1.1. Si ritiene, poi, che l'esistenza dell'elemento soggettivo, nell'ipotesi c.d. generale, non possa essere desunto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poichè è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007 ) Rv. 236031; conf. Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Rv. 262384). Il dolo generico della fattispecie "generale" deve essere, dunque, desunto, con metodo logico- inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.( Sez. 5 , n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910; conf. Sez. 5 n. 2900 del 02/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 274630). In sostanza, nella ipotesi di bancarotta generale, la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero alla impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa (Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004 Rv. 230482; conf. Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, Rv. 235006 - 01 ). 3.2. Il dolo specifico, configurato dalla locuzione " con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori" è richiesto, invece, esclusivamente per le ipotesi di c.d. bancarotta documentale "specifica". L'uti,lizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ( animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ( animus lucrandi), sicchè la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all'affermazione di responsabilità ( Sez. 5 n. 43966 del 213/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014 , dep. 2015, rv. 263242): pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma n. 2 prima parte della legge fallimentare, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre il reato si perfeziona indipendentemente dall'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'impresa, non essendo tale evento riconducibile a detta ipotesi, ma soltanto alla quarta declinata dall'art. 216 co.1 n. 2 L.F., concernente la irregolare tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, Rv 189813) 3.3. Per costante insegnamento di questa Corte, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili - quale sembra essere quella concretamente realizzata nel caso di specie - deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216, comma 1, n. 2 Legge Fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a "fortiori" ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Si è, peraltro, ripetutamente precisato come ciò non consenta, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo, di ricondurre la condotta di omessa tenuta a quella testè descritta, dovendosi invece ritenere che tale omissione integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, poichè, altrimenti, risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 Legge Fall, e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992; conf. Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Rv. 262915; Sez. 5 n. 18320 del 07/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 279179). Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in tal caso non è, dunque, quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell'incriminazione in oggetto, ovvero che la condotta sia finalizzata a recare pregiudizio ai creditori. 3.4. Ciò posto, per quanto si è già osservato, la Corte di appello, a fronte di una contestazione alternativa contenuta nel capo di imputazione, non ha sciolto ( rectius, ha confusamente affrontato) il nodo riguardante la natura della condotta specificamente realizzatasi nel caso in esame: se quella della omissione/occultamento della documentazione contabile (come lascerebbe intendere la circostanza che non è stata mai consegnata al curatore alcuna documentazione riguardante gli anni di operatività della fallita), oppure quella della irregolare tenuta, come inducono a ritenere i riferimenti della Corte territoriale ai dolo generico. Tale aspetto dovrà essere riesaminato dalla Corte di appello di Napoli nel giudizio di rinvio, attenendosi alle evidenziate coordinate ermeneutiche.4.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, come premesso, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame dell'elemento soggettivo del reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, 24 novembre 2021 Il Consigliere estensore frld'ria [OSCURATO:PERSONA]
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