CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02362/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 dicembre 2021 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza dell'8 gennaio 2019 del Tribunale di Parma resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena, con i doppi benefici, di anni uno mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, secondo la ricorrente la stessa Corte territoriale aveva riconosciuto la fondatezza della censura, secondo cui la Zanetti, anziché concorrere nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, aveva concorso nell'utilizzo degli stessi documenti contabili, in quanto il contributo causale dell'imputata era consistito nel consegnare all'utilizzatore delle fatture - quale parziale concordata restituzione - il denaro ricevuto dall'emittente delle medesime, sì che detta attività non corrispondeva alla fattispecie contestata. In realtà era stata ritenuta quale condotta, rilevante sotto il profilo concorsuale, ciò che rappresentava invece un post factum, ovvero sarebbe stato introdotto un terzo delitto consistente nell'interposizione dell'imputata tra i due autori dei diversi reati fiscali, per consentire ad entrambi il conseguimento dell'illecito vantaggio. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al motivo di censura, la disposizione prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (che, al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e viceversa) non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell'art. 110 cod. pen., di soggetti diversi dall'utilizzatore (Sez. 3, n. 51468 del 18/06/2018, Mori, Rv. 274208), in quanto si tratta di un reato comune (Sez. 3, n. 25129 del 17/04/2008, Ferrara, Rv. 240545). 4.1.1. Ciò ricordato, va invero altresì ricordato che il motivo di ricorso può essere esaminato prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i Giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. In tal caso infatti la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250).4.1.2. A questo proposito, invero, deve altresì integralmente condividersi quanto appunto osservato dallo stesso Procuratore generale nella sua requisitoria, laddove è stata ritenuta l'inammissibilità della censura laddove essa "non si confronta pienamente con la decisione, che è il frutto della saldatura delle due pronunce di merito, in cui la responsabilità dell'imputata è stata fondata sul concorso morale con il soggetto emittente, desunto dal contributo altamente significativo - accertato sulla scorta di elementi di prova qui neppure confutati specificamente - di intermediazione nel conseguimento del profitto dell'attività fraudolenta". 4.1.3. Infatti il Tribunale di Parma - con motivazione certamente non illogica ed ancor meno manifestamente illogica - aveva espressamente disatteso l'argomentazione difensiva, secondo cui la condotta dell'odierna ricorrente si sarebbe esaurita in un mero post factum. Al contrario, era emersa - in esito a non contestata valutazione del materiale istruttorio - la piena e previa consapevolezza della Zanetti degli effetti fraudolenti della propria condotta, strumentale ad assicurare concretamente lo scopo illecito cui il reato fiscale è finalizzato. In proposito, infatti, l'emittente della falsa fatturazione, tra l'altro in sé continuativa e protratta nel tempo, sarebbe stato in tal modo rafforzato nella sua determinazione criminosa proprio in ragione dell'assicurazione, fornita dalla concorrente, di successivamente consegnare all'utilizzatore il denaro contante (detratto il compenso per la fasulla emissione), sì da consentire la realizzazione della finalità del reato, laddove al contempo l'utilizzatore annotava in contabilità le fatture idonee ad attribuire giustificazione contabile a costi inesistenti, potendo infine fruire del vantaggio indebito della disponibilità del contante. 4.1.4. Né, al riguardo, ai fini della configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo (cfr. Sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019, Tosi, Rv. 277162; Sez. 3, n. 12719 del 14/11/2007, dep. 2008, Iannazzo e altri, Rv. 2393:39). 4.1.5. In definitiva, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice dei merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, la manifesta infondatezza dell'impugnazione complessivamente intesa non può che condurre all'inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 6115 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore