CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 09472/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LARINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Larino. 2. Solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che si assume applicata in violazione dell'art. 222 cod. strada. 2.2. Violazione di legge in ordine alla condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile. 2.3. Omissione di motivazione in ordine alla quantificazione delle spese liquidate in favore della parte civile. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto dalla parte personalmente, atteso che, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente